Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 30 dicembre 1999
Ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528 sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, come modificato con decreto del Ministero delle finanze 23 marzo 1994, n. 239, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 1994;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;
Visto l'art. 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che prevede l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto affinche' entro tre anni dalla data di entrata in vigore di detta norma sia raggiunto il numero di 15.000 punti di raccolta;
Visto il decreto ministeriale del 7 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1995 - supplemento n. 286, con il quale sono stati istituiti n. 9.450 nuovi punti di raccolta del gioco del lotto;
Visto il decreto direttoriale del 26 novembre 1998, con il quale in attuazione dell'art. 3, comma 226, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono stati istituiti n. 904 punti di raccolta del gioco del lotto presso rivendite speciali permanenti di generi di monopolio site in stazioni ferroviarie, marittime, automobilistiche, delle aviolinee ed in stazioni di servizio autostradali;
Visto l'art. 19, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede l'estensione della rete di raccolta a tutti i tabaccai richiedenti che ne facciano richiesta entro il 1o marzo di ogni anno, purche' sia garantito un incasso medio annuo da stabilire d'intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, salvaguardando l'esigenza di garantirne la presenza nelle zone periferiche del paese;
Visto il decreto dirigenziale del 22 novembre 1999, con il quale sono stati istituiti n. 1.500 nuovi punti di raccolta alle rivendite ordinarie di generi di monopolio site nei comuni sprovvisti di ricevitorie;
Viste le direttive del Ministro delle finanze del 22 ottobre e del 17 dicembre 1999;
Viste le domande presentate alla data del 1o marzo 1998 e alla successiva data del 1o marzo 1999 dai titolari di rivendita ordinaria di generi di monopolio;
Sentite le organizzazioni sindacali dei rivenditori di generi di monopolio e dei raccoglitori ex dipendenti del lotto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, in merito alla determinazione del citato incasso medio annuo;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Decreta:
Art. 1.
Ai fini dell'estensione della rete di raccolta del gioco del lotto prevista dall'art. 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, cosi' come modificato dall'art. 19 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono attribuite le relative concessioni a tutti i soggetti titolari di una rivendita ordinaria di generi di monopolio, i quali ne abbiano fatto richiesta alla data del 1o marzo 1998 e alla data del 1o marzo 1999.
L'attribuzione delle concessioni di cui al comma 1 e' effettuata entro due anni, sulla base di un piano predisposto dalla Societa' concessionaria e approvato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, istituendo prioritariamente i punti di raccolta del gioco del lotto nei comuni che ne sono sprovvisti, dando la precedenza alle domande pervenute entro il 1o marzo 1998. La realizzazione della restante parte dell'estensione e' effettuata garantendo l'omogeneo incremento della rete di raccolta sul territorio nazionale, nonche' il maggior vantaggio economico per l'Erario, dando la precedenza, nell'ambito di ciascun comune, al soggetto che risulti titolare di una rivendita ordinaria di generi di monopolio da tempo anteriore rispetto ad altri aspiranti, tenendo conto, a tal fine, anche del periodo di coadiuzione.
L'incasso medio annuo di cui all'art. 33 della legge del 23 dicembre 1994, n. 724, e' stabilito, d'intesa con le organizzazioni sindacali di settore maggiormente rappresentative, in L. 500.000.000, tenuto conto dell'attuale ammontare delle giocate del lotto e del numero complessivo delle ricevitorie risultante dall'estensione della rete di raccolta di cui all'art. 1.
 
Art. 3.
Tenuto conto dei maggiori costi, al netto delle spese di acquisto e installazione dei terminali, derivanti dall'estensione della rete di cui all'art. 1, i soggetti cui sono attribuite le nuove concessioni sono tenuti a garantire una raccolta non inferiore a 40 milioni di lire su base annua, a pena di revoca della concessione.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 dicembre 1999
Il direttore generale: Cutrupi Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2000 Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 2
 
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