Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 2000 |
Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pari opportunita' al Ministro prof.ssa Laura Balbo. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999, con il quale la prof.ssa Laura Balbo e' stata nominata Ministro senza portafoglio; Visto il proprio decreto nella medesima data, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per le pari opportunita'; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; Vista la piattaforma di azione della IV Conferenza mondiale delle donne di Pechino, che indica come obiettivo dell'azione dei Governi l'acquisizione di poteri e di responsabilita' da parte delle donne e come metodo il "mainstreaming"; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee n. 420 del 19 luglio 1995; Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 1995; Visto l'art. 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 1997 "Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilita' alle donne, a riconoscere e garantire liberta' di scelte e qualita' sociale a donne e uomini"; Sentito il Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1. A decorrere dal 22 dicembre 1999, il Ministro per le pari opportunita' prof.ssa Laura Balbo e' delegata a esercitare le funzioni di indirizzo, coordinamento, promozione di iniziative, anche normative, nonche' di ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pari opportunita' per donne e uomini. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, il Ministro per le pari opportunita' e' delegata: a) a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare pari opportunita', a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonche' a consentire l'indirizzo, coordinamento e monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei; b) a esercitare le funzioni di indirizzo, proposta e coordinamento dell'iniziativa normativa in tutte le materie attinenti alla progettazione e alla attuazione delle politiche in materia di pari opportunita', cultura delle differenze, equita' e qualita' sociale per donne e uomini; c) a esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento delle amministrazioni competenti, al fine di assicurare la corretta attuazione delle normative e degli orientamenti governativi nelle materie di cui alle lettere a) e b); d) a promuovere le necessarie verifiche, da parte delle amministrazioni competenti, nelle materie di cui alle lettere a) e b); in casi di particolare rilevanza puo' richiedere al Ministro competente specifiche relazioni; e) a esercitare i poteri previsti dall'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie di cui alle lettere a) e b); f) a esercitare funzioni di proposta, indirizzo e coordinamento delle iniziative, anche normative, volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni, con particolare riferimento ai fenomeni di razzismo e xenofobia nei confronti delle persone immigrate, a realizzare programmi di integrazione sociale nei confronti delle vittime di violenza o di grave sfruttamento, nonche' a programmare e realizzare le relative azioni di contrasto. |
| Art. 2. Il Ministro per le pari opportunita' e' delegata ad adottare tutte le iniziative di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri volte all'attuazione di quanto previsto dall'art. 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per l'emanazione dei regolamenti per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario e per la realizzazione dei programmi comunitari in materia di parita', pari opportunita', azioni positive. Il Ministro per le pari opportunita' rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali che hanno competenza in materia di parita' e pari opportunita', anche ai fini della formazione e dell'attuazione delle normative comunitarie. Rappresenta il Governo italiano nel Comitato consultivo europeo per le pari opportunita' presso la Commissione delle Comunita' europee ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della decisione della Commissione delle Comunita' europee del 19 luglio 1995 (95/420/CE); esercita, altresi', i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri nelle materie di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della predetta decisione, nonche' agli art. 1, comma 2, e 2, comma 3, lettera m), della legge 22 giugno 1990, n. 164. |
| Art. 3. Il Ministro per le pari opportunita' e' delegata a designare per la nomina da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri la presidente e le componenti della Commissione nazionale per le parita' e le pari opportunita', nonche' all'esercizio di tutte le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri previste dalla legge 22 giugno 1990, n. 164. |
| Art. 4. Il Ministro per le pari opportunita' e' altresi' delegata: a) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e altri organismi di studio tecnico-amministrativo e consultivi, operanti nelle materie oggetto del presente decreto presso altre amministrazioni o istituzioni; b) a provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni; c) a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti nell'attuazione dei progetti nazionali e locali relativi alle materie oggetto del presente decreto, nonche' tra gli organismi di parita' di livello nazionale. Sono altresi' delegate tutte te competenze attribuite dalla legge o dai regolamenti direttamente al Ministro e al Dipartimento per le pari opportunita'. Il Ministro assiste il Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'esercizio delle attribuzioni previste dall'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto l988, n. 400. |
| Art. 5. Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate ai sensi del presente decreto, il Ministro per le pari opportunita' puo' costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti. Roma, 20 gennaio 2000 Il Presidente: D'Alema Registrato alla Corte dei conti il 1o febbraio 2000 Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 59 |
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