Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2000 (vai al sommario)
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
COMUNICATO
Ripristino degli articoli 7, comma 2, e 15, comma 2 del regolamento interno di organizzazione

L'assemblea del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nella seduta del 20 gennaio 2000, prendendo atto della decisione assunta, nell'adunanza del 18 novembre 1999, dalla Corte dei conti in sezione del controllo I collegio, di non ammettere a registrazione gli articoli da 1 a 16 del decreto del Presidente della Repubblica del 17 agosto 1999, recante approvazione del regolamento di organizzazione e contabilita' del CNEL, decisione motivata con l'autonomia organizzativa dello stesso CNEL, ha deliberato di ripristinare il testo da essa approvato nella seduta del 14 luglio 1999. Conseguentemente, il testo degli articoli 7, comma 2, e 15, comma 2, del regolamento interno di organizzazione del CNEL, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1999, risulta formulato come segue:
"Il personale dell'ufficio di segreteria, nel numero massimo di otto unita', e' scelto dal presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con contratti a tempo determinato di durata massima non superiore a quella della consiliatura. Le funzioni di detto personale ed il relativo trattamento economico sono stabiliti dal Presidente, su conforme parere dell'Ufficio di presidenza.".
"Al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1 contribuiscono i dipendenti e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nei limiti degli stanziamenti di bilancio.".
 
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