Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2000 (vai al sommario)
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
COMUNICATO
Riduzione di oneri dei mutui della Cassa depositi e prestiti.

Si rende noto che il direttore generale della Cassa depositi e prestiti, con propria determina in data 31 gennaio 2000, ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, che all'art. 31 prevede la riduzione degli oneri sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali e loro consorzi.
La riduzione, sulla quale la Conferenza unificata Stato-regioni ha espresso parere favorevole, prevede l'abbattimento al 7,50% del tasso di interesse dei mutui in ammortamento al 1o gennaio 2000 con tassi, in ragione d'anno, superiori al 7,50%, lasciando invariata la vita residua degli stessi.
Per detti mutui i piani di ammortamento verranno ricalcolati sul debito residuo al 1o gennaio 2000 con le modalita' di cui all'art. 8 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998.
I soggetti interessati a questo provvedimento sono: comuni, province, province autonome, comunita' montane, consorzi di comuni, consorzi ex lege n. 142/1990, art. 25, e consorzi misti. Sono compresi i finanziamenti gia' concessi dalla sezione autonoma per l'edilizia residenziale passati per competenza alla Cassa depositi e prestiti con esclusione dei contributi.
La manovra, che segue a breve distanza le precedenti riduzioni di tasso sui mutui in essere della Cassa depositi e prestiti, comportera' un abbattimento degli oneri a carico degli enti beneficiari per un importo complessivo stimato, per il 2000, in circa 225 miliardi di lire.
 
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