Gazzetta n. 29 del 5 febbraio 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 1999
Proroga delle misure di protezione temporanea da assicurare agli stranieri presenti sul territorio nazionale con permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1999 e predisposizione di programmi coordinati di rimpatrio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1999 sono state adottate misure straordinarie di protezione umanitaria in favore di persone provenienti dall'area balcanica ed in particolare dal Kosovo in relazione alla crisi bellica che ha coinvolto quei territori nei primi mesi del 1999;
Considerato che, a seguito della cessazione del conflitto, la maggior parte dei profughi ha fatto volontario rientro nelle zone di residenza o provenienza, ma che alcuni di detti stranieri sono ancora presenti sul territorio nazionale con permesso di soggiorno rilasciato per motivi di protezione temporanea;
Considerata l'impossibilita' per molti di essi di rientrare in quelle zone a causa di carenze alloggiative, scarse condizioni di sicurezza e avverse condizioni climatiche dovute all'attuale periodo invernale;
Considerata pertanto la necessita' di prorogare la protezione a suo tempo concordata a tali stranieri anche in relazione alle indicazioni dell'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati;
Ritenuto necessario definire linee di intervento per un programma coordinato di rimpatrio assistito da iniziare nella primavera prossima;
Sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la solidarieta' sociale;
Decreta:
Art. 1.
Proroga del termine delle misure di protezione umanitaria
1. I permessi di soggiorno rilasciati a norma dell'art. 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1999 sono prorogati, per i destinatari dello stesso decreto tuttora presenti nel territorio dello Stato, fino al 30 giugno 2000.
2. Sono fatte salve le disposizioni del decreto di cui al comma 1 compatibili con la proroga disposta dal presente decreto, ivi comprese, se necessarie, quelle relative all'attivita' di accoglienza e assistenza.
 
Art. 2.
Programmi di rimpatrio
1. Il Ministro dell'interno, d'intesa con le Amministrazioni interessate e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati ed in collaborazione con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altre associazioni umanitarie, promuovera', a decorrere dal 1o aprile 2000, una campagna di informazione esensibilizzazione finalizzata ad un programma di rimpatrio dei profughi presenti sul territorio nazionale, con inizio il 1o luglio 2000 e termine 31 agosto del medesimo anno, assicurando il pieno rispetto della dignita' degli interessati e della loro sicurezza e garantendo, ove necessario, interventi di sostegno nella fase di ristabilimento.
2. Sono assicurati, altresi', interventi di assistenza ai profughi che intendono comunque rimpatriare volontariamente nei propri territori entro il 30 giugno 2000.
Art. 3. Disposizioni finanziarie
1. Agli interventi per l'anno 2000 conseguenti all'attuazione del presente decreto, si provvede a carico del capitolo 2356 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 2000, nei limiti delle risorse preordinate al finanziamento degli interventi di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'art. 45 del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998.
Roma, 30 dicembre 1999
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'Alema
Il Ministro degli affari esteri
Dini
Il Ministro dell'interno
Bianco
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Amato
Il Ministro per la solidarieta' sociale
Turco Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2000 Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 43
 
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