Gazzetta n. 31 del 8 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 6 dicembre 1999
Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco industrie meccaniche, in Narni, unita' di Narni e ufficio. (Decreto n. 27485).

IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. Bosco Industrie Meccaniche;
Visto il decreto ministeriale datato 31 agosto 1999 con il quale e' stato concesso, a decorrere dal 10 luglio 1999, il suddetto trattamento;
Visto il parere dell'organo competente per territorio;
Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
Decreta:
A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 dicembre 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco Industrie Meccaniche, con sede in Narni (Terni), unita' di Narni e ufficio (Terni) (NID 9910TR0006), per un massimo di 68 unita' lavorative per il periodo dal 2 ottobre 1999 al 1o aprile 2000.
Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza Tribunale del 10 luglio 1998 n. 5/1998 - Contributo addizionale: no.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 dicembre 1999
Il direttore generale: Daddi
 
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