Gazzetta n. 31 del 8 febbraio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 20 dicembre 1999 |
Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rinascente, magazzino Upim di Casandrino, in Rozzano-Milanofiori, unita' magazzini Upim Casandrino. (Decreto n. 27540). |
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IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1980, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56; Visto l'art. 5, comma 11, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto l'art. 4, commi 5 e 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto il provvedimento n. 20743 del 1o giugno 1996 di reiezione della istanza con la quale la societa' La Rinascente - magazzino Upim di Casandrino (Napoli), ha richiesto la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 1-bis della legge n. 56/1994 per dodici mesi a decorrere dal 17 luglio 1995; Tenuto conto che la citata istanza non e' stata accolta, in quanto la concessione del trattamento ex lege n. 56/1994, stante la sua natura di proroga, deve ricollegarsi, senza soluzione di continuita', ad una precedente autorizzazione di CIGS; Considerato che, nella fattispecie, il trattamento di CIGS per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 19 luglio 1994 al 18 luglio 1995, precedente a quello richiesto dalla societa' ai sensi della citata legge n. 56/1994, era stato respinto con decreto ministeriale n. 20631 del 10 maggio 1996, adottato in conformita' al parere negativo espresso dal comitato tecnico nella seduta del 23 febbraio 1996 e confermato con successivo provvedimento, sempre a seguito di ulteriore parere negativo, dallo stesso comitato, a seguito di richiesta di riesame, nella seduta del 21 aprile 1998; Considerato che il comitato tecnico, nella seduta del 18 ottobre 1999, in sede di ulteriore riesame presentato dalla societa' in questione, ha rivisto il parere negativo precedentemente espresso ed ha valutato favorevolmente la richiesta di proroga dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale della Rinascente S.p.a. - magazzino Upim di Casandrino (Napoli) per il periodo dal 19 luglio 1994 al 18 luglio 1995; Visto il decreto ministeriale datato 15 novembre 1999, con il quale, in conformita' al predetto parere del comitato tecnico e' stata approvata la proroga del programma di ristrutturazione aziendale della societa' La Rinascente - magazzino Upim di Casandrino (Napoli), per il periodo dal 19 luglio 1994 al 18 luglio 1995; Visti i decreti direttoriali di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla predetta societa', per il medesimo periodo; Vista l'istanza di riesame del provvedimento ministeriale n. 20743 del 1o giugno 1996, di reiezione della richiesta di proroga del trattamento CIGS, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 56/1994; Considerato che, in favore della societa' in questione, e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 luglio 1994 al 18 luglio 1995, antecedente quello relativo all'istanza di proroga ai sensi della legge n. 56/1994; Ritenuto, pertanto, di superare le motivazioni alla base del citato provvedimento di diniego n. 20743 del 1o giugno 1996; Riesaninata la documentazione istruttoria; Visto l'accordo collettivo del 12 luglio 1995, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, in cui la societa' in questione ha definito con le competenti organizzazioni sindacali di categoria il programma di misure idonee a fronteggiare le eccedenze di personale; Ritenuto di prorogare il trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla predetta societa' ai sensi dell'art. 1 della legge 26 gennaio 1994, n. 56; Decreta: Art. 1. E' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rinascente - magazzino Upim di Casandrino (Napoli), sede in Rozzano-Milanofiori, unita' magazzini Upim - Casandrino (Napoli), con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi concesso, per il periodo dal 19 luglio 1995 al 18 gennaio 1996. |
| Art. 2. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogata dal 19 gennaio 1996 al 16 luglio 1996. |
| Art. 3. Le proroghe di cui ai predetti articoli 1 e 2, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 dicembre 1999 Il direttore generale: Daddi |
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