Gazzetta n. 31 del 8 febbraio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 14 settembre 1999 |
Disciplina della piccola pesca. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente da disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 41; Vista la legge 21 maggio 1998, n. 164, recante misure in materia di pesca e di acquacoltura che, all'art. 2, comma 6, autorizza la spesa di 15.000 milioni finalizzata ad iniziative di sostegno nell'ambito del comparto della piccola pesca costiera artigianale, di cui 3.000 milioni da destinare alle imprese di pesca residenti nei comuni compresi nelle aree protette marine o nelle zone costiere dei parchi nazionali; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europea del 16 dicembre 1997 recante approvazione del programma d'orientamento pluriennale (POP) per la flotta peschereccia dell'Italia relativo al periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 (in G.U.C.E. del 12 febbraio 1998 n. L 39/27); Considerata l'opportunita' di attuare gli interventi per il superamento della crisi del comparto della piccola pesca costiera artigianale attraverso iniziative collettive a medio termine, indirizzate ad incentivare l'aggregazione tra i pescatori della piccola pesca artigianale e ad incrementare la produttivita' del settore, oltre a porre le basi per agevolare l'erogazione dei contributi diretti agli operatori; Ritenuto opportuno prevedere la costituzione di consorzi di indirizzo, coordinamento e gestione costituiti da imprese della piccola pesca artigianale, singole o associate, che esercitano la loro attivita' nello stesso compartimento marittimo o, nel caso di acque interne, nell'ambito regionale, destinando per la loro costituzione la somma di 10.000 milioni; Ritenuto opportuno far coincidere i confini del consorzio di cui sopra con i limiti del compartimento marittimo o, nel caso di acque interne, con i confini regionali, per motivi di ordine pratico e legislativo, senza peraltro escludere la possibilita', nel caso di laghi compresi tra piu' regioni o di aree marine utilizzate da imprese i cui natanti siano iscritti a compartimenti contigui, di costituire un unico consorzio tra i compartimenti coinvolti; Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale per la pesca marittima che, nella seduta del 5 agosto 1999 hanno espresso parere favorevole; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini dei contributi previsti dalla legge n. 164 del 1998 per "piccola pesca" si intende la pesca artigianale esercitata per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza inferiore alle 10 TSL e 15 GT. 2. La piccola pesca artigianale, come sopra definita, puo' essere esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni all'interno delle 12 miglia dalla costa, nonche' con gli altri sistemi che vengono utilizzati localmente nella fascia costiera e che saranno individuati, a livello locale, dagli enti successivamente definiti. 3. Non rientrano tra gli attrezzi consentiti lo strascico, la draga idraulica per la pesca dei molluschi bivalvi e tutti gli altri sistemi di pesca a traino che utilizzano il motore nell'azione di cattura. 4. Per quanto riguarda le acque interne, si fa riferimento alla normativa specifica o, in assenza, a quella nazionale. |
| Art. 2. 1. Al fine di poter accedere ai contributi previsti dalla legge n. 164 del 1998 e' necessaria la costituzione di consorzi di indirizzo, coordinamento e gestione tra imprese della piccola pesca artigianale, singole o associate, che esercitano la loro attivita' nello stesso compartimento marittimo o, nel caso di acque interne, nell'ambito regionale. 2. I consorzi di cui al precedente comma possono costituirsi sulla base di uno statuto tipo fornito dall'amministrazione, contenente i requisiti minimi per ottenere il riconoscimento previsto dal successivo art. 7 e l'erogazione del finanziamento. 3. Con circolare del Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura saranno indicate le spese consentite con i contributi di cui alla legge n. 164/1998. |
| Art. 3. 1. I consorzi di cui all'articolo precedente devono essere costituiti da imprese che rappresentino almeno il 70% delle imbarcazioni da pesca che esercitano la piccola pesca artigianale nel territorio di competenza. 2. Non possono partecipare alla costituzione del consorzio i natanti che recano sulla licenza di pesca i sistemi esclusi dalla piccola pesca artigianale cosi' come definita nell'art. 1 del presente decreto. 3. I suddetti consorzi sono promossi e coordinati da una o piu' organizzazioni di categoria della pesca rappresentate a livello nazionale, o loro emanazioni regionali. 4. Gli enti di gestione in parola possono operare sui litorali corrispondenti ai compartimenti marittimi o ai confini regionali per le acque interne (laghi, fiumi, lagune). Nel caso di laghi compresi in piu' regioni o di aree marine utilizzate da imprese i cui natanti siano iscritti a compartimenti contigui, e' consentito costituire un unico consorzio tra i compartimenti interessati. 5. I consorzi di cui al presente articolo possono stipulare polizze assicurative collettive. |
| Art. 4. 1. I consorzi di cui al precedente articolo hanno le seguenti finalita': a) redigere e applicare un piano di gestione delle risorse e degli specchi acquei, anche differenziato in base alle specificita' locali, con l'ausilio della ricerca, nel rispetto della normativa vigente e sentite le altre categorie di pescatori o altri enti operanti nella fascia costiera, provvedendo anche al controllo del rispetto delle norme di autoregolamentazione; b) svolgere l'attivita' di guardiania e di sorveglianza. A tal fine, i soggetti ad esse preposte, assumono la qualifica di agenti giurati di cui alla legge n. 963 del 1965 e successive modificazioni; c) promuovere iniziative atte ad eliminare le conflittualita' con le altre attivita' di pesca che vengono esercitate nell'area interessata; d) sviluppare strutture di supporto a terra dell'attivita' di produzione (piccoli mercati ittici, centri di raccolta e stoccaggio del prodotto, mezzi di trasporto ecc.); e) promuovere iniziative di valorizzazione della qualita' del pescato degli associati; f) predisporre e realizzare, anche in accordo con le autorita' e le amministrazioni locali, progetti pilota di particolare significato territoriale o generale (impianti di maricoltura, barriere artificiali per la protezione della fascia costiera, iniziative di ripopolamento attivo, ecc.) da finanziare con fondi strutturali della pesca dell'Agenda 2000 o della legge n. 41 del 1982; g) partecipare con un proprio rappresentante, in qualita' di invitato, agli incontri promossi presso tutte le sedi locali in cui si affrontano problemi riguardanti la gestione della fascia costiera. |
| Art. 5. 1. Al fine di incentivare le imprese di pesca ad aderire ai consorzi, gli associati dell'ente hanno la priorita' nelle domande di finanziamento individuali previste dal successivo art. 8, purche' queste siano coerenti con il programma di gestione del consorzio stesso. 2. Nel caso di interventi gestionali (barriere artificiali per il ripopolamento e la protezione della fascia costiera, zone demaniali per ripopolamento e produzione, pesca-turismo ecc.) che i consorzi contribuiranno a realizzare, ove necessario insieme ad istituti di ricerca riconosciuti, la pesca e lo svolgimento delle altre attivita' in tale contesto sono consentite solo alle imprese che fanno parte del consorzio. |
| Art. 6. 1. L'importo totale da corrispondere agli enti di gestione, pari a lire 10.000 milioni, e' ripartito in maniera proporzionale tra i consorzi, avuto riguardo al numero delle unita' in possesso di licenza di pesca o documento equivalente ad essi aderenti. La dotazione massima prevista per ciascun consorzio non puo' essere superiore a 200 milioni. 2. Una parte della suddetta dotazione potra' essere utilizzata per finanziare l'avviamento del consorzio, per sostenere le spese per il coordinamento per il primo anno, per consulenze e/o collaborazione scientifiche di un ente di ricerca riconosciuto per la predisposizione del piano di gestione. L'importo massimo previsto per questa fase e' di lire 60 milioni per ciascun consorzio. Nel caso di Consorzi che comprendano piu' compartimenti, sara' corrisposta una cifra equivalente al numero dei compartimenti inclusi. 3. La quota residua e' destinata alla progettazione e/o attuazione di interventi diretti alle comunita' di pescatori, dietro presentazione di proposte da parte degli Enti di gestione. A tal fine verra' data la priorita' a: a) interventi per la salvaguardia del settore diretti ad incrementare le risorse costiere e ad integrare l'attivita' di pesca mediante l'installazione sia di barriere artificiali ai fini della protezione della fascia costiera e dell'accrescimento delle risorse alieutiche, sia di impianti di maricoltura; ovvero volti alla concessione di contributi, nella misura del 50%, per la creazione di forme assicurative a copertura dei danni provocati da altre attivita' che hanno luogo nella fascia costiera; b) interventi strutturali consistenti in progettazione di piccole strutture per l'approdo e di centri di raccolta e di depurazione del prodotto, cogestiti da cooperative e singole imprese; contributi globali per la realizzazione di piccole strutture mercatali per la vendita del pescato nel rispetto della normativa sanitaria, strutture coperte per la sistemazione e manutenzione degli attrezzi, mezzi di trasporto del prodotto, ecc. |
| Art. 7. 1. I consorzi devono sottoporre, per l'approvazione, il programma di attivita' con le relative voci di spesa e gli interventi progettuali previsti, al comitato di gestione di cui all'art. 3 della legge n. 41 del 1982. 2. I piani di gestione proposti dai consorzi, dopo l'approvazione da parte del comitato di cui al comma precedente, diventano vincolanti per tutti gli operatori del settore per mezzo di apposita ordinanza emessa dall'amministrazione competente. 3. I consorzi realizzano gli interventi proposti nel programma entro il 31 dicembre 2000, salvo proroga concessa dall'amministrazione secondo la procedura del presente articolo. |
| Art. 8. 1. La parte residua dello stanziamento previsto dalla legge n. 164 del 1998, ammontante ad una quota minima di circa 2.000 milioni, a cui andranno aggiunti eventuali residui delle fasi precedenti, verra' utilizzata per promuovere la costituzione di un fondo a beneficio degli esercenti la piccola pesca artigianale al fine di consentire agli imprenditori della piccola pesca di accedere a contributi diretti. 2. I contributi alle imprese previsti dal precedente comma hanno la finalita' di incentivare l'ammodernamento tecnologico e verranno concessi, dietro presentazione della documentazione che attesti la realizzazione delle opere o la fornitura delle strumentazioni, nella seguente misura: a) risistemazione e miglioramento dei natanti, nella misura massima del 50% del costo totale e, comunque, per un importo non superiore a 10 milioni; b) strumentazione di bordo (radar, ecoscandaglio ecc.), nella misura massima del 50% del costo totale e, comunque, per un importo non superiore a 5 milioni; c) attrezzature di bordo (verricello salpareti, salpaparangali ecc.), con l'esclusione degli attrezzi da pesca, nella misura massima del 50% del costo totale e, comunque, per un importo non superiore a 5 milioni. 3. Verra' data priorita' di accesso ai suddetti contributi alle domande ritenute idonee dai consorzi precedentemente definiti. 4. Non possono accedere ai contributi del presente articolo le imprese che provengono da altri settori o che abbiano gia' beneficiato di altre agevolazioni per la riconversione (ex spadare e ex draghe idrauliche). |
| Art. 9. 1. Ai finanziamenti relativi allo stanziamento di lire 3.000 milioni previsto dalla legge n. 164/1998 possono accedere le imprese di pesca residenti ed operanti in comuni compresi in aree marine protette o in zone costiere di parchi nazionali approvati ai sensi della legge n. 979/1982 e della legge n. 394/1991 che comprendano zone di pesca e ove esistano vincoli riguardanti l'attivita' di pesca nonche' le imprese di pesca residenti ed operanti in aree che abbiano gia' costituito un Ente di gestione ai sensi della legge n. 394/1991. 2. Nelle aree di cui al comma precedente, gli interventi prioritari sono quelli proposti per la generalita' del territorio. 3. Le misure di cui al punto 1 del presente articolo non si applicano alle imprese operanti nelle aree in cui siano state istituite zone di tutela biologica. |
| Art. 10. 1. Una quota dello stanziamento di cui al precedente articolo, pari a lire 2.000 milioni, ripartita in maniera proporzionale tra le aree protette, avuto riguardo al numero delle unita' in possesso di licenza di pesca o documento equivalente, e' destinata ad interventi strutturali diretti alle comunita' di pescatori delle aree marine protette, facenti parte dei consorzi di gestione precedentemente individuati. 2. I suddetti interventi possono consistere in progettazione di piccole strutture per l'approdo e di centri di raccolta del prodotto cogestiti da cooperative e singole imprese; contributi per la realizzazione di piccole strutture mercatali dove vendere il pescato nel rispetto della normativa sanitaria, strutture coperte per la sistemazione e manutenzione degli attrezzi, mezzi di trasporto del prodotto, ecc. 3. La quota di cui al precedente comma 1 e' gestita dai consorzi e dovra' essere utilizzata unicamente per interventi all'interno delle aree marine protette, secondo le indicazioni delle imprese che operano ed hanno sede nell'ambito del Parco. 4. I consorzi devono sottoporre il programma di attivita' con le relative voci di spesa e gli interventi progettuali previsti al parere preliminare del Comitato di gestione di cui all'art. 3 della legge n. 41 del 1982. 5. La rimanente quota, ammontante a lire 1.000 milioni (a cui vanno aggiunti eventuali residui della fase precedente), e' destinata alla costituzione di un fondo a beneficio delle imprese esercenti la piccola pesca artigianale residenti nelle aree marine protette. A tale fondo si potra' accedere per ottenere l'erogazione diretta di contributi volti ad incentivare la riconversione totale o parziale verso attivita' compatibili con l'area protetta nella misura del 50% della spesa sostenuta e, comunque, con un limite massimo di 10 milioni, nonche' ai fini di un miglioramento tecnologico dell'attivita' di pesca. 6. Non possono accedere ai contributi del presente articolo le imprese che provengono da altri settori o che abbiano gia' beneficiato di agevolazioni per la riconversione (ex spadare ed ex draghe idrauliche). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 settembre 1999 Il Ministro: De Castro |
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