Gazzetta n. 31 del 8 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 17 dicembre 1999, n. 539
Regolamento recante condizioni e modalita' dell'intervento del Fondo centrale di garanzia per il credito navale.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
di concerto con
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 261, e, in particolare, l'articolo 5, il quale prevede:
al comma 1, come novellato dall'articolo 1, comma 2, della legge 30 novembre 1998, n. 413, l'istituzione di un Fondo centrale di garanzia per il credito navale (di seguito denominato "Fondo"), destinato alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori connessi o dipendenti dai finanziamenti finalizzati alla costruzione e trasformazione di unita' navali e la cui gestione finanziaria, amministrativa e tecnica e' affidata ad una banca prescelta dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica mediante procedura di evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
al comma 2, come novellato dall'articolo 1, comma 3, della predetta legge n. 413 del 1998, che possono essere ammessi alla garanzia del Fondo i finanziamenti garantiti da ipoteca di primo grado sulla nave che ne e' oggetto, concessi da banche ad armatori italiani ed esteri per i lavori, effettuati nei cantieri nazionali, di costruzione e trasformazione di unita' navali di durata non superiore a dodici anni dall'ultimazione della nave, di importo non superiore all'80 per cento del prezzo contrattuale e ad un tasso di interesse non inferiore a quello fissato dal consiglio dell'OCSE ovvero a tasso di mercato nei casi in cui il credito non sia assistito da agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre gli oneri degli interessi;
al comma 3, che la garanzia del Fondo puo' essere accordata alla banca finanziatrice fino ad un massimale del 40 per cento del finanziamento e che nei limiti del massimale la garanzia puo' essere attivata in misura non superiore al 90 per cento della perdita definitiva;
al comma 4, che le modalita' e le condizioni dell'intervento della garanzia del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 ottobre 1999 (parere n. 210/99);
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 38084 dell'8 novembre 1999); A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Nel presente regolamento l'espressione:
a) "Fondo" indica il Fondo centrale di garanzia per il credito navale istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261;
b) "gestore" indica la banca cui e' affidata la gestione del Fondo;
c) "banca" indica la banca, iscritta all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo lo settembre 1993, n. 385, avente sede legale in uno dei Paesi membri dell'Unione europea;
d) "armatore" indica l'impresa italiana od estera committente dei lavori, effettuati nei cantieri nazionali, di costruzione e trasformazione delle unita' navali previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132;
e) "finanziamenti" indica i finanziamenti - garantiti da ipoteca di primo grado sulla nave che ne e' oggetto, concessi da banche ad armatori italiani ed esteri per i lavori, effettuati nei cantieri nazionali, di costruzione e trasformazione delle unita' navali previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 - di durata complessiva non superiore a dodici anni dall'ultimazione della nave, di importo non superiore all'80 per cento del prezzo contrattuale e ad un tasso di interesse non inferiore a quello di cui alla risoluzione del consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981 e successive modificazioni od a tasso di mercato, nei casi in cui il credito non sia assistito da altre agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi;
f) "tasso di riferimento" indica i1 tasso di riferimento del credito navale di cui agli articoli 1 e 4 del decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 5 della legge 31 luglio 1997, n.
261 (Rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria
cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle
disposizioni comunitarie di settore), e' il seguente:
"Art. 5. - 1. E' istituito il Fondo centrale di
garanzia per il credito navale, di seguito denominato
"Fondo , destinato alla copertura dei rischi derivanti
dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata
corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori
connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente
articolo. La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica
del Fondo e' affidata all'Istituto centrale per il credito
a medio termine (Mediocredito centrale) o a una societa' a
prevalente partecipazione bancaria individuata con decreto
del Ministro del tesoro.
2. Possono essere ammessi all'intervento della garanzia
del Fondo i finanziamenti garantiti da ipoteca di primo
grado sulla nave che ne e' oggetto, concessi da banche ad
armatori italiani ed esteri per i lavori, effettuati nei
cantieri nazionali, di costruzione e trasformazione delle
unita' navali previste dall'art. 2 del decreto-legge
24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge
22 febbraio 1994, n. 132, di durate non superiore a dodici
anni dall'ultimazione della nave, di importo non superiore
all'80 per cento del prezzo contrattuale e ad un tasso di
interesse non inferiore a quello di cui alla risoluzione
del consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981, e successive
modificazioni.
3. La garanzia del Fondo puo' essere accordata alla
banca concedente il finanziamento fino ad un massimale del
40 per cento del finanziamento stesso, su richiesta della
banca concedente e dell'armatore interessato. Nei limiti di
detto massimale, la garanzia puo' essere attivata in misura
non superiore al 90 per cento della perdita che, di intesa
con il soggetto gestore del Fondo, risulti definitivamente
accertata.
4. Le condizioni e le modalita' dell'intervento della
garanzia del Fondo sono stabilite con decreto del Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e
della navigazione.
5-6. (omissis).".
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere aottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
le materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi devono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
regitrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
Note all'art. 1:
- Per l'art. 5 della citata legge 31 luglio 1997, n.
261, si veda in note alle premesse.
- Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 1o
settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia), e' il seguente:
"Art. 13 (Albo). - 1. La Banca d'Italia iscrive in un
apposito albo le banche autorizzate in Italia e le
succursali delle banche comunitarie stabilite nel
territorio della Repubblica.
2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza
l'iscrizione nell'albo".
- Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre
1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n.
132 (Provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e
della ricerca nel settore navale), e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Gli aiuti previsti nel presente decreto
si riferiscono a lavori di costruzione di unita' a scafo
metallico o realizzate con materiali a tecnologia avanzata
di seguito indicate:
a) navi mercantili di stazza lorda internazionale non
inferiore alle 400 tonnellate o alle 150 tonnellate se
trattasi di navi passeggeri aventi a pieno carico ed alla
massima potenza continuativa una velocita' non inferiore ai
30 nodi;
b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di
potenza non inferiore a 365 kW (500 cavalli vapore);
c) draghe semoventi ed altre navi per lavori in mare
di stazza lorda non inferiore a 400 tonnellate, ad
esclusione delle piattaforme di trivellazione.
2. Sono escluse dal campo d'applicazione del presente
decreto le navi militari, le unita' da diporto e quelle
abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e
delle rade, nonche' le unita' da pesca commesse da armatori
nazionali che non rientrino nei programmi di cui ai piani
nazionali della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle
acque marine e salmastre e nei programmi comunitari di
orientamento della flotta peschereccia.
3. Sono altresi' esclusi i lavori di costruzione e
trasformazione navale effettuati per conto dello Stato".
- Il testo degli articoli 1 e 4 del decreto del
Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994 (Nuovi criteri per
la determinazione dei tassi di riferimento da applicare
alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie
disposizioni legislative), e' il seguente:
"Art. 1. - Il tasso di riferimento che le banche
praticano, ai sensi delle leggi esistenti, sulle operazioni
di credito agevolato e' determinato, per quanto attiene al
costo di provvista, in relazione alla variazione dei
seguenti parametri, arrotondati ai 5 centesimi superiori:
a) media dei rendimenti lordi in emissione dei BOT a
sei mesi e a un anno e del Ribor a uno e a tre mesi, per le
operazioni con durata fino a 18 mesi;
b) media mensile dei rendimenti lordi di titoli
pubblici soggetti a tassazione ("campione dei titoli
pubblici soggetti a tassazione o Rendistato ), per le
operazioni oltre i 18 mesi.
2. Il parametro indicato al punto a) e' pari alla media
aritmetica semplice tra:
il rendimento composto medio ponderato riferito
all'anno commerciale dei BOT a sei mesi e a dodici mesi,
collocati presso gli operatori, rilevato in sede d'asta
nelle due emissioni del mese precedente quello di stipula
dell'operazione e' reso noto dalla Banca d'Italia;
la media aritmetica semplice del Ribor (Rome
Interbank Offered Rate) a uno e a tre mesi, rilevati dal
comitato di gestione del MID e dall'ATIC, riferita al
quinto giorno lavorativo precedente quello di stipula
dell'operazione.
3. Il parametro indicato al punto b), reso noto dalla
Banca d'Italia, e' riferito al secondo mese precedente
quello di stipula del contratto e, relativamente alle
operazioni di credito agrario e di credito fondiario, al
secondo mese precedente quello di stipula del contratto
definitivo".
"Art. 4. - Ai valori calcolati con le modalita'
indicate nei precedenti articoli va aggiunta la commissione
per oneri di intermediazione che rappresenta altro elemento
del tasso di riferimento".



 
Art. 2.
Soggetti beneficiari e misura della garanzia
1. La garanzia del Fondo e' concessa alle banche in relazione a finanziamenti destinati agli armatori, valutati dal gestore economicamente e finanziariamente sani, in misura non superiore al 40 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento. Nei limiti di tale importo la garanzia copre fino al 90 per cento dell'ammontare della perdita definitiva subita dalle banche per capitale, interessi contrattuali e di mora, in misura non superiore al tasso di riferimento e spese, ivi comprese le spese legali, giudiziali e stragiudiziali, sostenute e documentate.
2. Per armatori economicamente e finanziariamente sani si intendono le imprese le quali, anche sulla base dell'indebitamento complessivo rispetto ai mezzi propri, del margine operativo lordo (MOL) in rapporto sia al servizio del debito, sia al fatturato, nonche' della percentuale di liquidita' generata dalla gestione sul totale dell'attivo risultano in grado di far fronte agli impegni derivanti dai finanziamenti per i quali e' richiesto l'intervento del Fondo.
 
Art. 3.
Domanda di garanzia
1. La domanda di garanzia, sottoscritta congiuntamente dalla banca finanziatrice e all'armatore interessato, e' presentata dalla banca medesima al gestore entro sei mesi dalla data della delibera di concessione del finanziamento. Sono improcedibili le domande pervenute oltre il predetto termine.
2. La domanda e' corredata della relazione istruttoria contenente dettagliate informazioni sulla situazione patrimoniale dell'armatore, nonche' sulle caratteristiche e sul prezzo contrattuale della nave da costruire ovvero dei lavori di trasformazione da effettuare, dalla delibera di concessione del finanziamento da garantire, da copia degli ultimi due bilanci approvati dell'armatore, da copia del contratto di acquisto o di trasformazione della nave e, in questo caso, dalla perizia di valutazione della nave stessa.
 
Art. 4.
Istruttoria delle domande
1. Il gestore procede all'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di arrivo ed adotta entro tre mesi dalla data di ricevimento della domanda o di completamento della medesima le relative deliberazioni di ammissibilita' alla garanzia ovvero di inammissibilita', di improcedibilita' o di rigetto dell'istanza.
2. Nel caso in cui la documentazione presentata risulti incompleta il gestore assegna alla banca un termine non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni per la presentazione di atti e documenti. Il mancato rispetto del termine assegnato comporta il rigetto della domanda.
 
Art. 5.
Concessione della garanzia
1. L'ammissibilita' alla garanzia e' disposta con deliberazione del gestore a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria volta all'accertamento dei requisiti soggettivi e alla valutazione della situazione economico-finanziaria dell'armatore ed e' subordinata all'esistenza di disponibilita' impegnabili a carico del Fondo.
2. Il gestore comunica in forma scritta alla banca e all'armatore l'ammissibilita' alla garanzia entro dieci giorni lavorativi bancari successivi alla data di assunzione della deliberazione di cui all'articolo 4, comma 1.
3. Entro sei mesi dalla data di ricevimento della deliberazione di ammissibilita', l'armatore da' comunicazione al gestore dell'avvenuto inizio dei lavori di costruzione o di trasformazione della nave, allegando un'apposita dichiarazione del cantiere e versando una quota del 20 per cento dell'ammontare della commissione di cui all'articolo 9. Il mancato rispetto dei predetti obblighi comporta per l'armatore la revoca della deliberazione di ammissibilita'.
4. Il gestore, una volta ricevuto il versamento della quota della commissione, imputa al Fondo l'operazione dichiarata ammissibile nella misura che sara' da esso stabilita secondo le modalita' di cui all'articolo 10.
5. I lavori sono completati entro il termine di trentasei mesi dalla data di stipula del contratto di costruzione o trasformazione della nave. Tale termine puo' essere prorogato nei soli eccezionali casi di cui all'articolo 8 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132.
6. Nel diciottesimo mese successivo a quello di inizio dei lavori, l'armatore trasmette una dichiarazione, sottoscritta anche dal cantiere, sullo stato di avanzamento dei lavori.
7. Entro i tre mesi successivi all'erogazione a saldo del finanziamento le banche fanno pervenire al gestore copia del contratto, dell'atto di quietanza, che deve evidenziare la data di ultimazione dei lavori e del piano di ammortamento.
8. La concessione definitiva della garanzia e' deliberata dal gestore entro tre mesi dalla data di arrivo della documentazione di cui al comma 7, previa verifica della permanenza dei requisiti di ammissibilita' alla garanzia medesima e dell'avvenuta costituzione dell'ipoteca sulla nave.
9. L'efficacia della garanzia decorre dalla data di adozione della deliberazione concessiva, la quale e' trasmessa alla banca e all'armatore entro dieci giorni lavorativi bancari successivi a tale data.
10. Le banche comunicano al gestore eventuali variazioni della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'armatore, nonche' ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento della sua attivita' di cui siano venute a conoscenza successivamente alla presentazione della domanda di garanzia.



Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 8 del decreto-legge 24 dicembre
1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n.
132, e' il seguente:
"Art. 8. - 1. I lavori di costruzione e trasformazione
navale, per i quali sia stata chiesta rispettivamente la
concessione del contributo di cui all'art. 3 ed all'art. 4,
devono essere ultimati entro trentasei mesi dalla data di
tipula del contratto.
2. Salvo quanto disposto dal comma 3, l'inosservanza
del termine di ultimazione dei lavori determina la
decadenza dal contributo.
3. Fermo quanto stabilito al comma 2 dell'art. 6, il
termine di cui al comma 1 puo' essere prorogato dal
Ministro della marina mercantile ove ne sia fatta richiesta
prima della scadenza e venga accertato che la complessita'
tecnica del progetto di costruzione navale o ritardi dovuti
a perturbazioni inattese, gravi e giustificabili che si
ripercuotono sul programma di lavoro del cantiere, rendono
necessaria tale proroga.
4. Le navi di nuova costruzione per conto di armatori
nazionali, per le quali sia stato concesso il contributo,
devono essere iscritte nella piu' alta classe del Registro
italiano navale nei casi in cui la classificazione sia
obbligatoria".
- Il testo dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge
24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge
22 febbraio 1994, n. 132, e' il seguente:
"2. Nel caso di ultimazione dei lavori relativi
all'unita' oltre il termine di tre anni dalla data di
stipula del contratto, si applica all'iniziativa l'aliquota
contributiva massima in vigore tre anni prima della data di
ultimazione dei lavori, salvo che la Commissione delle
Comunita' economiche europee consenta deroga ai sensi
dell'art. 4, paragrafo 3, della direttiva CEE".



 
Art. 6.
Richiesta di operativita' della garanzia - Acconto
1. Alla banca che abbia proposto istanza giudiziale per il recupero del credito nei confronti dell'impresa inadempiente e' liquidato, su richiesta, un acconto in misura non superiore al 30 per cento dell'ammontare delle rate scadute e non pagate e del capitale residuo alla data di presentazione dell'istanza medesima.
2. Alla richiesta di intervento del Fondo va allegata una dichiarazione della banca che attesti:
a) la data del primo inadempimento;
b) la data di risoluzione del contratto o della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e l'importo delle rate scadute e non pagate, nonche' del capitale residuo a tale data;
c) la data di avvio delle procedure di recupero, con informazioni sugli atti intrapresi e sullo stato delle procedure stesse e con l'indicazione delle eventuali somme gia' recuperate.
 
Art. 7.
Liquidazione della perdita definitiva
1. Ai fini della liquidazione della perdita definitiva la banca fa pervenire al gestore, entro tre mesi dall'esito delle procedure di recupero del credito, apposita richiesta, corredata di una relazione sull'attivita' di recupero svolta, con l'indicazione delle somme recuperate e delle relative date di incasso.
2. Il gestore ha facolta' di accordare l'anticipata liquidazione della perdita, a condizione che la banca trasmetta una relazione dettagliata sulle azioni di recupero intraprese, sul loro stato e sulle motivazioni in base alle quali non sia ritenuta utile la prosecuzione delle azioni medesime.
3. Nel caso di conguaglio a favore del Fondo le banche restituiscono, entro un mese dalla data della richiesta del gestore, la somma dovuta, maggiorata degli interessi al tasso di riferimento vigente alla data di erogazione dell'acconto. In caso di ritardo, sulla somma da rimborsare sono dovuti interessi di mora nella misura del tasso di riferimento vigente alla data di accredito dell'acconto, aumentato del 30 per cento.
 
Art. 8.
Cause di non operativita' della garanzia
1. La garanzia del Fondo non e' operante nei casi in cui:
a) l'inadempimento del debitore si sia verificato nei dodici mesi successivi alla data d'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento;
b) le banche non abbiano avviato le procedure di recupero entro dodici mesi dalla data del primo inadempimento del mutuatario;
c) la comunicazione dell'avvio delle procedure non sia pervenuta al gestore entro tre mesi dalla data di tale operazione;
d) sia stata concessa sulla base di dati inesatti e dichiarazioni mendaci;
e) non sia stata versata entro il termine stabilito la commissione di cui all'articolo 9;
f) non sia stato rispettato il termine di cui all'articolo 7, comma 1, e qualora a causare la perdita abbia concorso inosservanza, negligenza o mancato adempimento, da parte della banca, delle azioni, cautele e garanzie per il recupero del credito. In tal caso, la banca restituisce l'acconto eventualmente percepito, maggiorato di interessi nella misura del tasso di riferimento pro-tempore vigente, a decorrere dalla data di accredito dell'acconto, aumentato del 30 per cento.
 
Art. 9.
Versamenti al Fondo
1. A fronte della concessione della garanzia la banca finanziatrice versa al Fondo una commissione una tantum pari all'1,6 per cento dell'importo da esso garantito, al netto dell'anticipazione di cui all'articolo 5, comma 3, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di concessione della garanzia. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dal beneficio.
2. Nel caso in cui non siano stati ultimati i lavori e, quindi, non sia stata concessa la garanzia, il gestore trattiene al Fondo la quota di commissione versata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, a titolo di ristoro dei costi di amministrazione del medesimo.
 
Art. 10.
Disposizioni finali
1. Il gestore, sulla base del presente regolamento, predispone le necessarie disposizioni operative nell'osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo criteri di semplificazione amministrativa e di minima onerosita' per i soggetti richiedenti. Tali disposizioni sono emanate, su proposta del gestore, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 dicembre 1999

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Amato

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
Treu Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2000 Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 98
NOTE



Nota all'art. 10:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi".



 
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