Gazzetta n. 32 del 9 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 16 gennaio 2000
Individuazione nella prefettura dell'ufficio periferico del Ministero dell'interno competente a ricevere il rapporto per le violazioni depenalizzate.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 103 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, a norma del quale, in relazione alla disposta depenalizzazione di reati minori, i Ministeri competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate provvedono alla individuazione dei propri uffici, anche periferici, ai quali deve essere inviato il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
Considerato che a tale adempimento si provvede con decreto del Ministro competente, da adottare entro trenta giorni dalla entrata in vigore del richiamato decreto legislativo e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
Considerato che il Ministero dell'interno e' da ritenersi, in relazione alle attribuzioni e ai compiti allo stesso demandati, competente ad applicare le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi di cui:
all'art. 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66;
agli articoli 26, 46 e 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
agli articoli 15, 23 e 24 del regio decreto 14 luglio 1898, n. 404;
all'art. 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740;
all'art. 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148;
all'art. 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475;
all'art. 20 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
all'art. 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
all'art. 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161;
agli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
all'art. 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7;
all'art. 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
Decreta:
1. E' individuato nella prefettura l'ufficio periferico del Ministero dell'interno competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per gli illeciti amministrativi di cui ai provvedimenti di legge indicati in premessa.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 16 gennaio 2000
Il Ministro: Bianco
 
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