IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Visti in particolare gli articoli 19 e 24 concernenti rispettivamente il conferimento di incarichi dirigenziali ed il trattamento economico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150; Ritenuta la necessita' di fornire ulteriori indirizzi e specificazioni per la definizione dei contratti individuali di lavoro del personale con qualifica dirigenziale; Su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana l'allegata direttiva: Modifiche alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1o luglio 1999, concernente linee guida per la definizione dei contratti individuali della dirigenza. Ad integrazione e chiarimento della direttiva datata 1o luglio 1999, recante "Linee guida per la definizione dei contratti individuali della dirigenza", si fa riferimento a taluni profili del trattamento giuridico ed economico dei dirigenti con incarico di direzione di ufficio di livello dirigenziale generale, a seguito dell'operativita' del ruolo unico della dirigenza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, e di una verifica delle prime esperienze applicative della nuova disciplina. Cio' al fine di precisare alcuni aspetti problematici e di pervenire, quindi, ad una rapida conclusione della fase di stipula dei contratti individuali. Si avverte in primo luogo l'esigenza di correlare maggiormente le componenti della retribuzione della dirigenza allo specifico apporto richiesto ai singoli ed al livello di responsabilita' connesso con l'incarico. Per tali ragioni, appare necessario che gli incrementi retributivi che saranno previsti dalla contrattazione vengano destinati interamente, per la tornata in corso, a valorizzare la parte accessoria, in modo da pervenire ad una effettiva differenziazione dei trattamenti, coerente con il diverso grado di impegno e di responsabilita'. In merito alle previsioni della direttiva del 1o luglio 1999 relative al trattamento economico fondamentale, va poi precisato che l'importo previsto deve essere riferito solo ai dirigenti incaricati della direzione degli uffici di livello generale e puo' essere riconosciuto, provvisoriamente e salvo conguaglio, ai destinatari dei predetti incarichi in attesa delle determinazioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per le aree dirigenziali, in corso di stipulazione. I valori economici massimi del trattamento economico fondamentale previsto dal nuovo contratto collettivo sono assunti, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dal contratto individuale come parametri di base per la definizione del trattamento economico fondamentale del singolo dirigente. Qualora il trattamento definitivo risultasse inferiore a quello provvisorio, l'importo differenziale sara' trasferito sul trattamento accessorio effettuando i necessari conguagli, a valere sul fondo di amministrazione di cui al comma 3 del predetto art. 24. Ai soggetti cui sono conferiti incarichi non corrispondenti a quelli di direzione di uffici di livello dirigenziale generale - ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993 - sara' opportuno corrispondere, provvisoriamente e salvo conguaglio a seguito delle determinazioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, che determinera' in via definitiva il trattamento economico fondamentale ed accessorio, il trattamento economico determinato ai sensi della normativa previgente, gia' in godimento o comunque spettante in relazione al posto di funzione conferito. La direttiva del 1o luglio prevede una maggiorazione calcolata nel 30 per cento del trattamento economico fondamentale per i dirigenti con incarico di segretario generale di Ministeri, di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali o con incarico equivalente. Al riguardo si precisa che tale emolumento aggiuntivo si correla inscindibilmente all'incarico ricoperto e puo' essere corrisposto solo per il relativo periodo di effettivo svolgimento. Tale voce retributiva e' stata infatti riportata nel paragrafo 3 della direttiva, relativo al trattamento fondamentale, soprattutto per coerenza di calcolo (in quanto delineata come maggiorazione dalla RIA), ma si configura inequivocabilmente come trattamento indennitario connesso alla posizione ricoperta, nei termini precisati in via generale dal paragrafo 4 dello stesso atto di indirizzo. Pertanto, si rende necessario chiarire che la maggiorazione in questione costituisce una indicazione di massima ai fini della determinazione del trattamento accessorio di posizione per i dirigenti predetti, modificabile - sia in diminuzione sia in aumento - in relazione alla effettiva graduazione delle posizioni che verra' effettuata da ciascuna Amministrazione in coerenza con la complessita' degli obiettivi assegnati e dell'importanza degli incarichi, comunque nel rispetto delle disponibilita' di bilancio. La corrispondente previsione nell'ambito dei contratti individuali va quindi collocata nella parte relativa al trattamento accessorio. Roma, 21 gennaio 2000 Il Presidente: D'Alema Registrata alla Corte dei conti il 4 febbraio 2000 Registro n. 1 Presidenza del Consigli dei Ministri, foglio n. 72 |