Gazzetta n. 32 del 9 febbraio 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1999, n. 540
Riordino delle stazioni sperimentali per l'industria, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 8 febbraio 1885, n. 1596, e successive modifiche, sulla istituzione in Napoli della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti;
Visto il regio decreto 12 settembre 1909, n. 479, e successive modifiche, sulla istituzione in Milano della stazione sperimentale per la cellulosa, la carta e le fibre tessili, vegetali e artificiali;
Visto il decreto legislativo 20 giugno 1918, n. 2131, sulla istituzione della stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 1919, n. 637, sulla istituzione della stazione sperimentale per l'industria degli olii e dei grassi in Milano;
Visto il decreto legislativo 2 luglio 1922, n. 1396, sulla istituzione della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma;
Visto il regio decreto 7 ottobre 1923, n. 3266, sulla istituzione della stazione sperimentale per la seta in Milano;
Visto il regio decreto 23 marzo 1940, n. 744, e successive modifiche, sulla istituzione della stazione sperimentale per i combustibili in Milano;
Vista la legge 16 ottobre 1954, n. 1032, sulla istituzione della stazione sperimentale per il vetro in Venezia-Murano;
Visto il regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 718, sul riordinamento delle stazioni sperimentali per l'industria;
Visto il regio decreto 3 giugno 1924, n. 696, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 1461, di approvazione del regolamento per le stazioni sperimentali per l'industria;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione;
Visto l'articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, recante delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi;
Vista la legge 29 luglio 1990, n. 241, concernente proroga dei termini per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 giugno 1999;
Acquisito il parere della commissione bicamerale, istituita ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Normativa applicabile
1. Le Stazioni Sperimentali per l'industria, di seguito indicate anche come Stazioni Sperimentali, sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo.
2. Fermo restando il numero delle Stazioni Sperimentali, con uno o piu' decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi generali indicati dall'articolo 14, comma 1, della legge stessa, sono disposti la fusione, lo scorporo o la soppressione delle Stazioni Sperimentali gia' esistenti, nonche' la definizione del settore di rispettivo riferimento.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per soggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 6, della legge
8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme
concernenti procedimenti amministrativi - Legge di
semplificazione 1998):
"6. I termini di cui all'art. 10, al comma 1 dell'art.
11 ed al comma 11 dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, sono differiti al 31
luglio 1999. I commi 2 e 3 dell'art. 50 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono abrogati. All'art.
16, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole:
ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dello sono sostituite dalla
seguente: allo ".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 11, comma 3, e 14,
comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa":
"Art. 11, comma 3. Disposizioni correttive e
integrative ai decreti legislativi possono essere emanate,
nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e
con le medesime procedure, entro un anno dalla data della
loro entrata in vigore".
"Art. 14, comma 1. Nell'attuazione della delega di cui
alla lettera b) del comma l dell'art. 11, il Governo
perseguira' l'obiettivo di una complessiva riduzione dei
costi amministrativi e si atterra', oltreche' ai princi'pi
generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art.
3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti
princi'pi e criteri direttivi:
a) fusione o soppressione di enti con finalita'
omologhe o complementari, trasformazione di enti per i
quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile
in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica,
ovvero in struttura di universita', con il consenso della
medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i
casi di cui alla presente lettera il Governo e' tenuto a
presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai
sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai
suddetti enti;
b) trasformazione in associazioni o in persone
giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono
funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonche'
di altri enti per il cui funzionamento non e' necessaria la
personalita' di diritto pubblico; trasformazione in ente
pubblico economico o in societa' di diritto privato di enti
ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui
alla presente lettera il Governo e' tenuto a presentare
contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi
dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti
enti;
c) omogeneita' di organizzazione per enti omologhi di
comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle
procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione
funzionale del numero di componenti degli organi
collegiali;
d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri
di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di
rappresentanti ministeriali negli organi di
amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento
degli enti;
e) contenimento delle spese di funzionamento, anche
attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo
di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto
previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) programmazione atta a favorire la mobilita' e
l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche".



 
Articolo 2
Natura giuridica e funzioni
1. Le Stazioni Sperimentali per l'industria sono e riti pubblici economici e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. In relazione ai settori di competenza, ai sensi delle rispettive leggi istitutive, le Stazioni Sperimentali per l'industria svolgono in particolare:
a) attivita' di ricerca industriale e attivita' di sviluppo precompetitiva;
b) attivita' di certificazione di prodotti o di processi produttivi;
c) analisi e controlli;
d) consulenza alle imprese, alle pubbliche amministrazioni ed enti pubblici;
e) attivita' di documentazione, divulgazione, promozione della qualita' e supporto alla formazio ne negli specifici settori produttivi, anche al fine di consentire la crescita occupazionale qualificata;
f) partecipazione all'attivita' di normazione tecnica;
g) attivita' ad esse affidate dallo Stato, dalle Regioni, nonche' quelle derivanti da convenzioni internazionali.
3. Al fine di agevolare lo svolgimento delle proprie attivita', le Stazioni Sperimentali possono costituire tra loro strutture comuni.
4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le Stazioni Sperimentali possono partecipare, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi, a societa'.
 
Articolo 3
Potesta' statutaria
1. In considerazione delle peculiarita' organizzative e funzionali delle Stazioni Sperimentali per l'industria, a ciascuna di esse e' riconosciuta potesta' statutaria.
2. Lo Statuto e' deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Stazione Sperimentale a maggioranza dei due terzi dei componenti ed e' sottoposto all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Lo Statuto puo' prevedere l'istituzione dell'Assemblea dei partecipanti con il rispetto dei seguenti criteri:
a) partecipazione all'Assemblea delle imprese su cui gravano i contributi di cui all'articolo 8, comma 2, anche attraverso delega a tal fine conferita alle associazioni imprenditoriali nonche' degli enti ed associazioni pubbliche e private che contribuiscono alla Stazione Sperimentale;
b) attribuzione ai partecipanti del voto plurimo in relazione all'ammontare della contribuzione annuale;
c) attribuzione all'Assemblea dei compiti relativi:
1) alla modifica dello statuto;
2) alla determinazione degli indirizzi dell'attivita';
3) al controllo dei rispetto degli indirizzi stabiliti;
4) alla deliberazione dei bilanci;
5) alla elezione, dei due terzi dei componenti il Consiglio di amministrazione in rappresentanza delle imprese contribuenti e di un revisore effettivo ed uno supplente;
6) alla determinazione' degli emolumenti spettanti agli organi della Stazione Sperimentale per l'industria.
 
Articolo 4
Organi delle Stazioni Sperimentali per l'industria
1. Gli organi delle Stazioni Sperimentali per l'industria, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 3, sono:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Collegio dei revisori contabili.
2. Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori contabili sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Presidente e' eletto dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti.
3. Il Collegio dei revisori contabili si compone di tre membri effettivi ed altrettanti supplenti designati dal Ministro dell'industria, dei commercio e dell'artigianato, dal Ministro dei tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dall'Associazione piu' rappresentativa degli industriali dei settori di competenza della Stazione Sperimentale, d'intesa con le altre Associazioni interessate.
4. Nel caso sia istituita l'Assemblea dei partecipanti, questa provvede alla designazione di un revisore effettivo e di uno supplente in luogo dell'associazione piu' rappresentativa degli industriali dei settori di competenza della Stazione Sperimentale, di intesa con le altre associazioni interessate.
5. Lo Statuto determina:
a) la composizione del Consiglio di amministrazione in numero non superiore a diciotto componenti, nonche' le rappresentanze in seno al Consiglio medesimo, stabilendo in due terzi il numero dei componenti di provenienza imprenditoriale ed in un terzo i componenti in rappresentanza delle Amministrazioni e degli Enti locali;
b) le funzioni ed i poteri degli organi della Stazione Sperimentale;
c) i criteri di nomina, le cause e le modalita' di scioglimento del Consiglio di amministrazione;
d) eventuali criteri di esclusione di particolari tipi di aziende dalla contribuzione obbligatoria.
6. Lo Statuto puo' prevedere l'istituzione di una Giunta esecutiva e di un Comitato scientifico determinandone la composizione, le competenze e le modalita' di funzionamento.
7. Lo Statuto, infine, puo' prevedere l'emanazione di regolamenti in materia di:
a) nomina del Direttore generale ed eventualmente del Direttore scientifico, fissandone i criteri
e le modalita' di scelta;
b) personale;
c) ogni altro tipo di regolamento interno.
 
Articolo 5
Personale
1. 1 rapporti di lavoro dei dipendenti della Stazione sperimentale sono disciplinati dalle disposizioni del capo 1, titolo Il, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.
 
Articolo 6
Accordi di collaborazione
1. Per lo svolgimento di attivita' di particolare rilievo attinenti ai compiti istituzionali, le Stazioni sperimentali possono stipulare accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali o internazionali, anche ricevendone contributi.
2. Lo Statuto determina i criteri e le modalita' per la stipula degli accordi di cui al comma I.
 
Articolo 7
Incarichi temporanei di collaborazione
i Per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo 6, la Stazione Sperimentale ha facolta' di conferire incarichi o affidare servizi a soggetti idoneamente qualificati. 2. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 1, il relativo svolgimento, i compensi ed ogni altro aspetto non espressamente disciplinato, vengono definiti con apposito regolamento da adottarsi da parte del Consiglio di amministrazione.
 
Articolo 8
Fonti di finanziamento
1. Le Stazioni Sperimentali per l'industria provvedono al finanziamento delle proprie attivita' attraverso:
a) proventi derivanti daIle attivita' di cui all'articolo 2, comma 2, ivi compresi quelli derivanti da convenzioni ed accordi di programma con amministrazioni, enti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed internazionali;
b) contributi a carico delle imprese ai sensi dell'articolo 23, quarto comma, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, modificato con decreto dei Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n.718;
c) rendite dei patrimonio;
d) lasciti e donazioni;
e) eventuali altre entrate.
2. 1 criteri di determinazione e la misura dei contributi di cui al comma 1, lettera b), sono deliberati dal Consiglio di amministrazione nel n'spetto dei principi di equita' e proporzionalita', previa individuazione delle imprese cui e' preordinata l'attivita' svolta dalla Stazione Sperimentale.
3. Alla riscossione dei contributi si provvede in conformita' alle nonne vigenti.



Nota all'art. 8:
- Il testo dell'art. 23, quarto comma, del regio
decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, modificato con decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 718
(Riordinamento dell'istruzione industriale), e' il
seguente:
"Al rimanente delle spese necessarie al mantenimento
delle stazioni sperimentali per l'industria debbono
provvedere le imprese che esercitano le industrie per le
quali la stazione e' preordinata od i commerci di
importazione e gli enti pubblici locali che vi sono tenuti.
Il contributo dovuto dalle imprese viene ripartito
annualmente tra esse dal consiglio di amministrazione della
stazione in proporzione della loro capacita' di
produzione".



 
Articolo 9
Gestione finanziaria e contabile
1. Ciascuna Stazione Sperimentale provvede all'autonoma gestione delle spese secondo la vigente normativa prevista dal codice civile.
2. L'esercizio finanziario ha inizio il I' gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
 
Articolo 10
Vigilanza
1. Sono soggetti all'approvazione del Ministero dell'industria, dei commercio e dell'artigianato i seguenti atti deliberativi:
a) statuto della Stazione Sperimentale ed eventuali modifiche;
b) i regolamenti;
c) i bilanci;
d) la determinazione dei contributi a carico delle imprese;
e) partecipazione ad organismi societari.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 divengono esecutive se, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato non ne disponga, con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi di legittimita', ovvero il rinvio alla Stazione Sperimentale per il riesame.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' sospendere i termini di cui al comma 2, per una sola volta e per un periodo di pari durata.
4. Le delibere riesaminate dalle Stazioni Sperimentali sono soggette unicamente a controllo di legittimita', limitatamente alle parti modificate.
 
Articolo 11
Disposizioni transitorie
1. In ciascuna Stazione sperimentale il Consiglio di amministrazione ed il Presidente in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto' legislativo.
2. La nonna statutaria relativa alla composizione del Consiglio di amministrazione e' deliberata dal Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Le restanti norme statutarie sono deliberate dal nuovo Consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla data di insediamento.
3. Il personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in servizio presso le Stazioni Sperimentali, puo' optare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei presente decreto legislativo, per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 5. Il personale che non si avvale della facolta' di opzione, permane in un ruolo ad esaurimento del predetto Ministero, istituito presso ciascuna Stazione Sperimentale. A detto personale possono essere applicate le procedure di mobilita' nel comparto della contrattazione collettiva delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione previste dall'articolo 12, comma 1 - lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59, che richiama l'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
4. Al personale appartenente all'organico della Stazione Sperimentale puo' essere applicato l'articolo 33 dei decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.



Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, lettera s),
della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa):
"1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a)
del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra', oltreche'
ai princi'pi generali desumibili dalla legge 23 agosto
1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, ai seguenti princi'pi e
criteri direttivi:
a) - r) (omissis);
s) realizzare gli eventuali processi di mobilita'
ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilita' su
base territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, prevedendo anche per tutte le
amministrazioni centrali interessate dai processi di
trasferimento di cui all'art. 1 della presente legge,
nonche' di razionalizzazione, riordino e fusione di cui
all'art. 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate
alla riqualificazione professionale per il personale di
tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti
disponibili a seguito della definizione delle piante
organiche e con le modalita' previste dall'art. 3,
commi 205 e 206 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo
restando che le singole amministrazioni provvedono alla
copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di
gestione sui propri capitoli di bilancio".
- Si riporta il testo degli articoli 33 e 35 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, modificato con
decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546
(Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego):
"Art. 33 (Competenze dei comitati provinciali e dei
comitati metropolitani). - 1. I comitati provinciali di cui
all'art. 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, informano la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica sull'esito degli
accertamenti effettuati ai sensi del medesimo art. 17,
comma 4, e formulano proposte per la razionale
redistribuzione del personale degli organi decentrati delle
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e degli enti pubblici con indicazione dei trasferimenti di
personale eventualmente necessari, informandone le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano locale presso le amministrazioni interessate.
2. I comitati metropolitani istituiti sul territorio
nazionale predispongono progetti per una razionale
redistribuzione del personale degli organi decentrati delle
Amministrazioni dello Stato, anche ad orientamento
autonomo, e degli enti pubblici nei rispettivi ambiti
provinciali con indicazione dei relativi trasferimenti di
personale, trasmettendoli alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
informandone le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano locale presso amministrazioni
interessate.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri vengono adottati i provvedimenti di trasferimento
del personale di cui ai commi 1 e 2.
4. Alle sedute dei comitati provinciali e metropolitani
sono invitati a partecipare rappresentanti delle regioni e
degli enti locali interessati.
Art. 35 (Procedimento per l'attuazione della
mobilita'). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, previo eventuale esame con le
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale secondo le modalita' di cui all'art. 10,
nonche', per quanto riguarda la mobilita' fra le regioni,
sulla base di preventive intese con le amministrazioni
regionali espresse dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono disciplinati:
a) i criteri, le modalita' e le procedure per
l'attuazione della mobilita' volontaria e d'ufficio, per la
messa in disponibilita' e per la formazione delle
graduatorie, che, per la mobilita' d'ufficio, sono formate
sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dall'art.
5 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) i criteri di coordinamento tra i trasferimenti a
domanda e d'ufficio, ivi compresi quelli disciplinati
dall'art. 33;
c) i criteri di coordinamento tra le procedure di
mobilita' ed i nuovi accessi;
d) le fasi della informazione ed i contenuti generali
oggetto dell'eventuale esame con le rappresentanze
sindacali con le modalita' di cui all'art. 10;
2. In ogni caso dovra' essere osservato il seguente
ordine di priorita':
a) inquadramento nei ruoli del personale in
soprannumero;
b) trasferimento a domanda a posto vacante, dando
priorita' al personale in esubero;
c) trasferimento d'ufficio di personale in esubero a
posto vacante;
d) assunzioni su posti che rimangano vacanti dopo
l'espletamento delle procedure di cui al presente comma.
3. Nel regolamento di cui al comma l si tiene conto di
particolari categorie di personale o di amministrazioni
pubbliche che, con particolare riferimento a quelle di cui
all'art. 20, comma 10, presentano carattere di specialita'
sulla base di specifiche disposizioni di legge. In
particolare saranno disciplinati, tenendo anche conto di
quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, i criteri e le
modalita' per la mobilita' del personale fra tutte le
strutture del Servizio sanitario nazionale ed i servizi
centrali e periferici del Ministero della sanita'.
Nell'ambito dei relativi contratti collettivi nazionali si
terra' conto delle esigenze di perequazione dei trattamenti
economici del personale con riguardo all'esercizio di
funzioni analoghe. Nel regolamento di cui al comma l si
tiene altresi' conto delle particolari caratteristiche del
personale dell'universita' e degli enti pubblici di
ricerca.
4. Per l'attuazione della mobilita' esterna alle
singole amministrazioni, i trasferimenti sono disposti con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
prioritariamente nell'ambito della provincia o della
regione, previa consultazione dell'amministrazione
regionale e dell'ente interessato alla mobilita'.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente
capo ed in attesa dell'emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1,
restano ferme le disposizioni vigenti in materia di
mobilita'.
6. I trasferimenti degli oneri economici relativi al
personale assunto dagli enti locali a seguito della
mobilita' volontaria e d'ufficio avvengono secondo le
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 luglio l989, n. 428, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1991, n. 191, e del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno
1992, n. 473. Il regime pensionistico del personale
assoggettato a mobilita' e' disciplinato dall'articolo 6
della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dal relativo
regolamento attuativo.
7. Al personale del comparto scuola si applica l'art.
3, comma 8, del decreto legislativo l2 febbraio 1993, n.
35, e a quello degli enti locali le disposizioni del
decreto-legge l8 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
8. La mobilita' dei pubblici dipendenti puo' essere
realizzata, ferme restando le norme vigenti in tema di
mobilita' volontaria e di ufficio, anche mediante accordi
di mobilita' tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni
sindacali, con il consenso dei singoli lavoratori
interessati".



 
Articolo 12
Norme abrogate
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
" gli articoli da 1 a 22 e dell'articolo 23 commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 719; gli articoli da 1 a 24 e dell'articolo 25 commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo, gli articoli da 26 a 27 e dell'articolo 28 commi secondo, terzo, quarto, quinto e settimo, gli articoli da 29 a 43 dei regio decreto 3 giugno 1924, n. 969, modificato con decreto dei Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 1461; il regio decreto 19 novembre 1931, n. 1488; il regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 1662, convertito con legge 3 gennaio 1939, n. 130; gli articoli da 324 a 331 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; l'articolo 2 commi primo, secondo, terzo e quinto e gli articoli da 3 a 10, del regio decreto 8 febbraio 1885, n. 1596; gli articoli da 2 a 7 del decreto luogotenenziale 2 marzo 1919, n. 1048; gli articoli da 2 a 8 del decreto luogotenenziale 20 giugno 1918, n. 213 l; gli articoli da 2 a 8 del decreto luogotenenziale 2 febbraio 1919, n. 637; gli articoli da 2 a 7 del regio decreto 2 luglio 1922, n. 1396; gli articoli da 2 a 7 del regio decreto 7 ottobre 1923, n. 3266; gli articoli da 2 a 14 del regio decreto 23 marzo 1940, n. 744, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1949, n. 646; l'articolo 1 comma secondo, l'articolo 2 e l'articolo 3 comma primo, l'articolo 4, 5 e 6, della legge 16 ottobre 1954, n. 1032 ".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 ottobre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bersani, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato
Zecchino, Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Piazza, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
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