Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2000 (vai al sommario)
LEGGE 27 gennaio 2000, n. 13
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 20 marzo 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 20 marzo 1997.
 
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.
 
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 gennaio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Diliberto
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4180):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini) il
29 settembre 1997.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 29 ottobre 1997, con pareri delle commissioni
I, II, V, VI e X.
Esaminato dalla III commissione il 15 e 23 giugno 1999.
Esaminato in aula il 17 settembre 1999 ed approvato il
29 settembre 1999.
Senato della Repubblica (atto n. 4238):
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 12 ottobre 1999, con pareri delle commissioni
1a, 2a, 5a, 6a e 10a.
Esaminato dalla 3a commissione il 3 e 4 novembre 1999.
Relazione scritta annunciata il 9 dicembre 1999 (atto
n. 4238/A - relatore sen. Grimaldi).
Esaminato in aula ed approvato il 18 gennaio 2000.
 
----> Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico <----

Testo italiano

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica italiana ed li Governo della Repubblica di Estonia (qui di seguito denominati "Parti Contraenti"),
desiderando creare condizioni favorevoli per una migliore cooperazione economica fra i due Paesi, in particolare in relazione agli investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente

e,

riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, in base agli Accordi internazionali, contribuira' a stimolare iniziative imprenditoriali che accresceranno la prosperita' di entrambe le Parti Contraenti

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1 - Definizioni

Al fini del presente Accordo:

1. per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente in conformita' alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica scelta.
Senza limitare quanto sopra previsto, il termine "investimento" comprendera' in particolare ma non esclusivamente:
a) proprieta' mobili ed immobili nonche' ogni altro diritto di proprieta' in rem, ivi compresi diritti reali di garanzia su proprieta' altrui quali, ad esempio, ipoteche, vincoli o pegni, nella misura in cui possano essere investiti;
b) titoli azionari ed obbligazionari, partecipazioni azionarie o altri strumenti di credito, cosi' come titoli pubblici in genere;
c) crediti in denaro o qualsiasi altro diritto a prestazioni aventi un valore economico e connessi ad un investimento, nonche' redditi reinvestiti e guadagni da capitale;
d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale e industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali ed avviamento;
e) ogni diritto economico risultante da legge o da contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciate in conformita' alle disposizioni in vigore relative alle attivita' economiche, comprese quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali;
f) ogni aumento di valore dell'investimento originario.
Qualsiasi modifica della forma dell'investimento non implica una modifica della natura dello stesso.
2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonche' le consociate e le affiliate estere e le filiali controllate dalle persone fisiche e giuridiche di cui sopra.
3. Per "persona fisica", con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti si intende qualsiasi persona fisica che abbia la nazionalita' di quello Stato in conformita' alla sua legislazione.
4. Per "persona giuridica", con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraente si intende qualsiasi entita' che abbia la sua sede principale nel territorio di una delle Parti Contraenti e sia costituita in conformita' alla rispettiva legislazione nazionale, quali istituzioni pubbliche, societa' di capitali, societa' di persone, fondazioni ed associazioni indipendentemente dal fatto che la loro responsabilita' sia limitata o meno.
5. Per "redditi" si intendono le somme derivanti da investimenti ivi compresi in particolare, profitti o interessi, redditi da interessi guadagni da capitale, dividendi, royalties o compensi e' spettanze diverse per assistenza, servizi tecnici nonche' compensi in natura.
6. Per "territorio" si intende, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri le zone marittime. Queste ultime comprendono altresi' le aree marine e sottomarine alle quali la Parte Contraente esercita la propria sovranita', o esercita, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranita' o di giurisdizione;
7. Per "accordo di investimento" si intende un accordo in materia di investimenti stipulato fra una Parte Contraente o una sua istituzione designata ed un investitore dell'altra Parte Contraente.
ARTICOLO 2 - Promozione e protezione degli investimenti

1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio.
2. Gli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti avranno diritto di accesso alle attivita' di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, su una base non meno favorevole di quella concessa in virtu' dell'Articolo 3.1.
3. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno in qualsiasi momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Entrambe le Parti Contraenti dovranno far si' che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel loro territorio da parte di investitori dell'altra Parte Contraente non siano soggetti a provvedimenti ingiustificati o discriminatori.
4. Ciascuna Parte Contraente dovra' creare e mantenere nel proprio territorio un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuita' di trattamento giuridico, ivi compreso il rispetto, in buona fede, di tutti gli impegni assunti in riferimento a ciascuno specifico investitore.
ARTICOLO 3
Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita

1. Entrambe le Parti Contraenti accorderanno, nel proprio territorio, agli investimenti e relativi redditi effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi effettuati da propri cittadini o da investitori di Paesi terzi.
2. Qualora in virtu' di leggi nazionali o di obblighi intenzionali venga introdotto un trattamento piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, tale trattamento verra' applicato agli investitori della rispettiva Parte Contraente anche per i rapporti pendenti.
3. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 del presente Articolo non si riferiscono ai vantaggi ed ai privilegi che una delle Parti Contraenti possa riservare agli investitori di Paesi terzi in virtu' della sua appartenenza ad Unioni doganali o economiche, ad un Mercato Comune ad un Area di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o subregionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale o ad accordi firmati al fine di evitare la doppia imposizione o facilitare il commercio transfrontaliero.
ARTICOLO 4 - Risarcimento per da danni o perdite

1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stati di emergenza nazionale, disordini civili o altri eventi simili, la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento colpito offrira' un adeguato risarcimento per dette perdite o danni, indipendentemente dal fatto che esse siano state causate da forze di governo o da altri soggetti. I pagamenti effettuati a titolo di risarcimento dovranno essere liberamente trasferibili senza indebito ritardo.
Gli investitori interessati dovranno ricevere lo stesso trattamento riservato ai cittadini dell'altra Parte Contraente ed, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investitori di Paesi terzi.
ARTICOLO 5 - Nazionalizzazione o esproprio

1. Gli investimenti ai quali fa riferimento il presente Accordo non dovranno essere soggetti ad alcun provvedimento che possa limitare, permanentemente o temporaneamente il diritto di proprieta', possesso, controllo o godimento degli investimenti salvo quanto specificamente disposto dalla attuale legislazione, sia a livello nazionale che locale, e/o dai regolamenti e dalle ordinanze emanate dalle corti o dai tribunali competenti.
2. Gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti non dovranno essere, de jure o de facto, direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati requisiti o assoggettati a misure aventi un effetto analogo nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o di interesse nazionale, contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento, ed a patto che questi provvedimenti siano adottati su base non-discriminatoria ed in conformita' alle disposizioni di legge ed alle procedure giuridiche.
3. Detto equo risarcimento sara' stabilito sulla base del valore reale di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica.
In assenza di una intesa fra la Parte Contraente nel cui territorio e' stato effettuato l'investimento e l'investitore durante la procedura di nazionalizzazione o di esproprio, il risarcimento si basera' sugli stessi parametri di riferimento e sui tassi di cambio presi in considerazione nei documenti costitutivi dell'investimento.
Il tasso di cambio applicabile a detto risarcimento sara' quello prevalente alla data immediatamente precedente il momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica.
4. Senza limitare la portata del precedente comma, nel caso in cui oggetto della nazionalizzazione, esproprio o misura analoga sia una societa' con capitale estero, la valutazione della quota dell'investitore sara', nella valuta in cui e' effettuato l'investimento, non inferiore al valore iniziale, accresciuto degli aumenti di capitale e della rivalutazione di capitale, dei profitti non distribuiti e dei fondi di riserva, e diminuito del valore delle riduzioni di capitale e delle perdite.
5. Il risarcimento verra' considerato adeguato qualora esso sia corrisposto nella stessa valuta in cui e' stato effettuato l'investimento nella misura in cui detta valuta sia, o resti, convertibile, o, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore.
6. Il risarcimento verra' considerato tempestivo qualora avvenga senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro un mese.
7. Il risarcimento dovra' comprendere l'interesse calcolato sulla base semestrale LIBOR dalla data di nazionalizzazione o di esproprio alla data del pagamento.
8. Un cittadino o una societa' di ciascuna delle due Parti Contraenti che affermi che tutto o parte dei propri investimenti siano stati espropriati avra' diritto ad un sollecito riesame da parte delle competenti autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente al fine di determinare se detto esproprio si sia verificato, e, in caso affermativo, se tale esproprio ed il relativo risarcimento si conformino ai principi del diritto internazionale, e di decidere in merito a tutte le altre questioni correlate.
9. Le disposizioni del comma 2 del presente Articolo si applicheranno altresi' ai profitti da investimento e, in caso di liquidazione, ai proventi da essa derivanti.
10. Qualora, a seguito dell'esproprio, gli investimenti di cui trattasi non siano stati utilizzati a detto scopo, l'investitore interessato o i suoi aventi diritto sono autorizzati a riacquistare i beni espropriati al prezzo di mercato.
ARTICOLO 6
Rimpatrio del capitale dei profitti e dei redditi

1. Ciascuna Parte Contraente garantira' che gli investitori dell'altra Parte Contraente possano trasferire quanto segue all'estero, senza indebito ritardo, in una qualsiasi valuta convertibile:
a) capitali e capitali aggiuntivi ivi compresi gli utili reinvestiti utilizzati per il mantenimento e l'aumento degli investimenti;
b) utili netti, dividendi royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici interessi ed altri profitti;
c) utili derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
d) fondi per il rimborso di prestiti connessi ad un investimento e pagamento dei relativi interessi;
e) remunerazioni e indennita' corrisposte a cittadini dell'altra Parte Contraente per prestazioni e servizi resi in relazione ad un investimento effettuato nel proprio territorio, nell'importo e nei modi prescritti dalla legislazione nazionale e dai regolamenti in vigore.

2. Senza limitare la portata dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad applicare ai trasferimenti di cui al comma 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole riservato agli investimenti effettuati da investitori di Paesi terzi nel caso in cui esso sia piu' favorevole.
ARTICOLO 7 - Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua istituzione designata abbia garantito un risarcimento contro rischi non commerciali in relazione ad un investimento effettuato da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato pagamenti a detto investitore sulla base di tale garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscera' la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente o alla sua istituzione designata. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua istituzione designata in virtu' di tale surroga, verranno applicate le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.
ARTICOLO 8 - Procedure di Trasferimento

1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro sei mesi dall'adempimento di tutti gli obblighi fiscali e dovranno essere effettuati in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti dovranno essere effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore impartisce alla banca l'ordine di effettuare il relativo trasferimento, ad eccezione delle disposizioni del comma 3 dell'Articolo 5 relativo al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.
2. Si ritiene che gli obblighi fiscali di cui al precedente comma siano adempiuti quando l'investitore ha esperito le procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio sono stati effettuati gli investimenti.
ARTICOLO 9
Composizione delle controversie tra investitori e Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, ivi comprese quelle relative all'importo degli indennizzi, saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole.
2. Nel caso in cui un investitore ed una istituzione designata di una delle due Parti Contraenti abbiano stipulato un Accordo di investimento, sara' applicata la procedura prevista in detto Accordo di investimento.
3. Qualora tali controversie non possano essere composte in via amichevole entro sei mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, l'investitore interessato potra', a sua scelta, sottoporle:
(a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio;

ovvero

(b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformita' al regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); la Parte Contraente ospite si impegna pertanto ad accettare il ricorso a detto arbitrato;

ovvero

(c) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimento, per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie in materia di investimento fra Stati e cittadini di altri Stati.

4. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal negoziare, tramite i canali diplomatici, su questioni relative alle procedure arbitrali o giudiziarie che possano essere state avviate fino a che queste procedure non siano state concluse, e una delle due Parti Contraenti non abbia rispettato il lodo del Tribunale Arbitrale o la decisione della Corte di Giustizia entro i termini di cui al lodo o alla decisione, o entro i termini che possono derivare dalla legislazione nazionale o internazionale applicabile al caso in esame.
ARTICOLO 10
Composizione delle controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere fra le Parti Contraenti in merito all' interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, saranno composte per quanto possibile, in via amichevole tramite i canali diplomatici.
2. Qualora tali controversie non possano essere risolte entro sei mesi dalla data in cui una Parte Contraente ne da' preavviso scritto all'altra Parte, esse dovranno, su richiesta di una delle due Parti Contraenti, essere sottoposte ad un Tribunale Arbitrale in conformita' alle disposizioni del presente Articolo.
3. Il Tribunale Arbitrale sara' costituito come segue: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato ciascuna Partee Contraente dovra' nominare un arbitro. I due arbitri dovranno poi nominare un cittadino di un Paese terzo che fungera' da Presidente del Tribunale. Il Presidente dovra' essere nominato entro tre mesi dalla data in cui sono stati nominati gli altri due arbitri.
4. Qualora, entro i termini di cui al comma 3 del presente Articolo, le nomine non siano state ancora effettuate, ciascuna delle due Parti Contraenti potra', in mancanza di altra intesa, chiedere al Presidente della Corte internazionale di Giustizia di procedere alle nomine. Qualora questi sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per altro motivo non gli sia possibile procedere alle nomine, ne verra' fatta richiesta al Vice-Presidente. Qualora anche il Vice-Presidente sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non possa procedere alle nomine, sara' il membro piu' anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di alcuna delle due Parti Contraenti a procedere alla designazione.
5. Il Tribunale Arbitrale dovra' decidere a maggioranza di voto e le sue decisioni saranno vincolanti. Ciascuna Parte Contraente dovra' sostenere le proprie spese di arbitrato e quelle per i propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura eguale.

Sara' il Tribunale Arbitrale a stabilire le proprie procedure.
ARTICOLO 11 - Relazioni fra governi

Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate indipendentemente dal fatto che le Parti Contraenti abbiano o meno relazioni diplomatiche e consolari.
ARTICOLO 12 - Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora una questione sia regolata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale di cui entrambe le Parti Contraenti siano firmatarie, o da disposizioni generali di diritto internazionale, saranno applicate alle Parti Contraenti ed ai loro investitori le disposizioni piu' favorevoli.
2. Qualora il trattamento riservato di una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformita' alla sua legislazione ed ai suoi regolamenti o ad altre disposizioni o specifiche autorizzazioni contrattuali o di investimento o accordi, sia piu' favorevole di quello accordato ai sensi del presente Accordo, dovra' essere concesso il trattamento piu' favorevole.
3. Qualora, successivamente alla data in cui e' stato effettuato l'investimento, dovesse aver luogo, nell'ambito della legislazione della Parte Contraente nel cui territorio e' stato effettuato l'investimento, una modifica delle condizioni di salvaguardia estese all'investimento, non verra' inficiata la protezione concessa ai sensi della precedente legislazione.
ARTICOLO 13 - Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entrera' in vigore a partire dalla data in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle loro rispettive procedure costituzionali.
ARTICOLO 14 - Durata e scadenza

1. Il presente Accordo restera' in vigore per un periodo di 10 anni dalla data di entrata in vigore e restera' in vigore per un ulteriore periodo di 5 anni, a meno che una delle due Parti Contraenti abbia fornito preavviso scritto di recesso all'altra Parte non piu' tardi di un anno prima della data di scadenza.
2. In caso di investimenti effettuati prima della data di scadenza di cui al presente Accordo, le disposizioni del presente Accordo dall'Articolo 1 al 12 dovranno restare in vigore per un ulteriore periodo di 5 anni dalla suddetta data.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma il 20 marzo 1997, in duplice copia, in lingua italiana, estone ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.

In caso di divergenza, fara' fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI ESTONIA

(Firma illeggibile) (Firma illeggibile)
PROTOCOLLO
All'atto della firma dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla promozione e protezione degli investimenti le Parti Contraenti hanno altresi' concordato le seguenti clausole da considerarsi quali parti integranti dell'Accordo.

Disposizioni generali

Il presente Accordo e tutte le sue clausole relative agli "investimenti", purche' effettuati in conformita', alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio essi sono effettuati, si applicano altresi' alle seguenti attivita' connesse:
organizzazione, controllo, gestione, mantenimento e cessione di societa', filiali, agenzie, uffici, stabilimenti od altre strutture utili alla gestione degli affari; conclusione, adempimento ed esecuzione dei contratti; acquisizione, utilizzo, protezione e cessione di proprieta' di qualsiasi tipo, ivi compresa la proprieta' intellettuale; assunzione di prestiti; acquisto, emissione e vendita di partecipazioni azionarie ed altri titoli; acquisto di valuta per importazioni.

Le "attivita' connesse" comprendono altresi':
a) concessioni o diritti su licenza;
b) i proventi derivanti da registrazioni, licenze, permessi ed altri benestare necessari per lo svolgimento di attivita' commerciali che dovranno in ogni caso essere rilasciati sollecitamente secondo quanto previsto dalla legislazione delle Parti Contraenti;
c) accesso a istituti finanziari ed ai mercati di credito e valutari;
d) accesso a fondi depositati presso istituti finanziari;
e) importazione ed installazione di attrezzature necessarie al normale svolgimento delle attivita' aziendali come, a titolo di esempio, attrezzature per ufficio e automobili, e l'esportazione di attrezzature ed automobili cosi' importate;
f) la diffusione di informazioni commerciali;
g) lo svolgimento di indagini di mercato;
h) la nomina di rappresentanti commerciali, ivi compresi agenti consulenti e distributori (cioe' mediatori nella distribuzione di prodotti non da loro realizzati), i servigi da essi resi in questa veste e la loro partecipazione a fiere commerciali ed altre manifestazioni promozionali;
i) la commercializzazione di beni e servizi anche attraverso sistemi di distribuzione e marketing interni o pubblicita' e contatti diretti con persone fisiche o giuridiche;
l) pagamenti per beni e servizi in valuta locale;
m) servizi di leasing resi nel o verso il territorio delle Parti Contraenti.

2. Con riferimento all'Articolo 2
a) una istituzione designata di una Parte Contraente potra' stipulare un accordo di investimento con investitori dell'altra Parte Contraente che effettuino investimenti di interesse nazionale nel territorio di quella Parte Contraente. Tale accordo regolera' lo specifico rapporto giuridico connesso a detto investimento.
b) Nessuna delle due Parti Contraenti porra' alcuna condizione per la effettuazione, lo sviluppo o il prosieguo degli investimenti che possa comportate il subentrare o l'imposizione di limiti alla vendita della produzione sui mercati nazionali ed internazionali o che specifichi che le merci devono essere procurate a livello locale, o condizioni simili.
c) Ciascuna Parte Contraente assicurera' mezzi efficaci per avanzare reclami e far valere diritti in relazione agli investimenti ed agli Accordi di investimento.
d) I cittadini di una delle due Parti Contraenti autorizzati a lavorare nel territorio dell'altra Parte Contraente in relazione ad un investimento ai sensi del presente Accordo, avranno diritto a condizioni di lavoro adeguate allo svolgimento delle loro attivita' professionali, in conformita' alla legislazione della Parte Contraente ospite.
e) In conformita' alle proprio leggi ed ai propri regolamenti, ciascuna Parte Contraente regolera' quanto piu' favorevolmente possibile i problemi connessi all'entrata, soggiorno, lavoro e spostamenti sul proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente, e dei membri delle loro famiglie, che effettuino attivita' connesse con gli investimenti di cui al presente Accordo.
f) Alle societa' legalmente costituite secondo le vigenti leggi o regolamenti di una delle due Parti Contraenti che siano di proprieta' o controllate da investitori dell'altra Parte, sara' permesso, in conformita' alla legislazione della Parte Contraente ospite, di impiegare personale direttivo d'alto livello da esse scelto, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta.

3. Con riferimento all'art. 3
Tutte le attivita' relative all'approvvigionamento, alla vendita ed al trasporto di materie prime e loro derivati, energia, combustibili, beni strumentali, nonche' altri tipi di operazioni ad esse connesse e comunque collegate ad attivita' imprenditoriali ai sensi del presente Accordo, godranno, nel territorio di ciascuna Parte Contraente, di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle analoghe attivita' ed iniziative intraprese da cittadini residenti o da investitori di Stati terzi. 4. In riferimento all'Articolo 5
Qualsiasi misura adottata nei confronti di un investimento effettuato da un investitore di una delle due Parti Contraenti che sottragga risorse finanziarie o altri beni dall'investimento o causi un pregiudizio sostanziale al valore dello stesso, nonche' qualsiasi altra misura che abbia un effetto equivalente, sara' considerata alla stregua di una delle misure di cui al comma 1 dell'Articolo 5.

5. Con riferimento all'Articolo 9
Per quanto riguarda l'arbitrato di cui all'art. 9 (3) (b), esso si svolgera' in conformita' ai criteri arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), come sancito nella Risoluzione 31/98 dell'Assemblea Generale delle N.U. del 15 dicembre 1976, con l'osservanza altresi' delle seguenti disposizioni:
a) il Tribunale Arbitrale sara' composto da tre arbitri; qualora essi non siano cittadini delle due Parti Contraenti, dovranno possedere la cittadinanza di Stati chi abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti.
Alle designazioni degli arbitri che fossero necessarie ai sensi del regolamento UNCITRAL provvedera', nella sua qualita' di Autorita' preposta alle nomine, il Presidente dell'istituto di Arbitrato della Carriera di Stoccolma. Sede dell'Arbitrato sara' Stoccolma, salvo diverso accordo fra le Parti in causa.
b) Nel pronunciare la propria decisione, il Tribunale Arbitrale dovra' in ogni caso applicare le disposizioni contenute nel presento Accordo, nonche' i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti.
Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione Arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti saranno disciplinate dalle rispettive legislazioni nazionali in conformita' alle Convenzioni internazionali di cui esse siano parte.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente delegati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO a Roma il 20 marzo 1997, in duplice copia, in lingua italiana estone ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenza, fara' fede il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI ESTONIA

Firma illeggibile Firma illegibile
 
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