Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sulla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie".

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dall'Associazione produttori Trentino vini intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie", riconosciuta con decreto ministeriale 21 novembre 1995, e successive modifiche, relativamente agli articoli 2, 3, 4 e 5 del disciplinare predetto;
Esaminata la domanda presentata dalla regione Friuli-Venezia Giulia intesa ad ottenere la modifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie", analogamente a quanto richiesto dall'Associazione produttori Trentino vini;
Visti i pareri favorevoli della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia autonoma di Trento sulle predette istanze;
Ha deliberato di accogliere la richiesta di modifica sopracitata proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno - in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni - essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denomi-nazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Proposta del disciplinare di produzione dei vini
ad indicazione geografica tipica "delle Venezie"
Art. 1.
La indicazione geografica tipica "delle Venezie", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
 
Art. 2.
La indicazione geografica tipica "delle Venezie" e' riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trento, per tutte le province della regione Veneto, per tutte le province della regione Friuli-Venezia Giulia.
Per quanto concerne la provincia autonoma di Trento, l'indicazione geografica tipica "delle Venezie" con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati ed autorizzati nella provincia medesima, ad esclusione del vitigno Marzemino, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trento, fino ad un massimo del 15%.
Per quanto concerne la regione Veneto: la indicazione geografica tipica "delle Venezie" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay, Durella, Garganega, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malvasia, (da Malvasia istriana), Moscato bianco, Moscato giallo, Muller Thurgau, Pinella, Pinot bianco, Pinot grigio, Prosecco, Riesling renano, Riesling italico, Sauvignon, Tocai italico, (da Tocai friulano), Traminer, Verdiso, Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano), Vespaiola, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Franconia, Incrocio M. 2.15, Malbech, Marzemino, Merlot, Pinot nero, Raboso Piave, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composto nell'ambito aziendale, per almeno dall'85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per ciascuna provincia della regione Veneto, fino ad un massimo del 15%.
Per quanto concerne la regione Friuli-Venezia Giulia, l'indicazione geografica tipica "delle Venezie", con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province di Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
Provincia di Udine: Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Malvasia, Merlot, Muller Thurgau, Pignolo, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Prosecco, Refosco nostrano, Refosco dal peduncolo rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Schioppettino, Tazzelenghe, Tocai friulano, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Franconia, Garnay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Moscato giallo, Moscato rosa, Sylvaner verde.
Provincia di Pordenone: Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Malvasia istriana, Marzemino, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Prosecco, Refosco nostrano, Refosco dal peduncolo rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Tocai friulano, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Forgiarin, Franconia, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malbech, Moscato giallo, Moscato rosa, Muller Thurgau, Raboso Piave, Raboso veronese, Sciaglin, Ucelut, Verduzzo trevigiano.
Provincia di Gorizia: Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Franconia, Malvasia istriana, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Refosco dal peduncolo rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Sylvaner verde, Terrano, Tocai friulano, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Moscato giallo, Moscato rosa, Muller Thurgau, Schioppettino.
Provincia di Trieste: Garganega, Malvasia istriana, Malvasia lunga (o del Chianti), Merlot, Pinot nero, Prosecco, Refosco dal peduncolo rosso, Sauvignon, Semillon, Terrano, Chardonnay, Piccola nera, Pinot bianco, Vitouska, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province sopra indicate, fino ad un massimo del 15%.
I vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie" con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa.
 
Art. 3.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica "delle Venezie" comprende:
per la provincia autonoma di Trento l'intero territorio viticolo ricadente nel territorio amministrativo della provincia;
per la regione Venezia l'intero territorio amministrativo delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza;
per la regione Friuli-Venezia Giulia: l'intero territorio amministrativo delle province di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste.
 
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelli tradizionali della zona.
Per i vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie", la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve essere superiore nell'ambito aziendale, a:
per la provincia autonoma di Trento: 23 tonnellate per le tipologie bianco, rosso e rosato ed a tonnellate 19,5 per le tipologie con specificazione di vitigno;
per le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia: 23 tonnellate per le tipologie bianco, rosso e rosato ed anche con la specificazione di vitigno, ad eccezione dei vitigni Cabernet franc, Chardonnay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Moscato giallo, Moscato rosa, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling (renano), Sauvignon e Traminer aromatico per i quali la resa di uva ad ettaro non deve essere superiore a tonnellate 19.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie" devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.
 
Art. 5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino.
 
Art. 6.
I vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie", con o senza la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa.
 
Art. 7.
Alla indicazione geografica tipica "delle Venezie" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "delle Venezie" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.
 
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