Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sulla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Vallagarina".

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dall'Associazione Produttori Trentino Vini intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica "Vallagarina", riconosciuta con decreto ministeriale 21 novembre 1995, e successive modifiche, relativamente agli articoli 2, 4 e 5 del disciplinare predetto;
Ha deliberato di accogliere la richiesta di modifica sopracitata proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno - in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni - essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denomi-nazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Proposta del disciplinare di produzione dei vini
ad indicazione geografica tipica "Vallagarina"
Art. 1.
La indicazione geografica tipica "Vallagarina" accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
 
Art. 2.
La indicazione geografica tipica "Vallagarina" e' riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini ad indicazione geografica tipica "Vallagarina" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per la provincia di Trento, nella regione Trentino-Alto Adige e per la provincia di Verona, nella regione Veneto.
Possono concorrere alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Vallagarina" i prodotti provenienti dai terreni vitati iscritti agli albi dei vigneti a denominazione di origine controllata della provincia di Trento, aventi i requisiti previsti dal presente disciplinare.
La indicazione geografica tipica "Vallagarina" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente:
per la provincia autonoma di Trento tutte le varieta' raccomandate ed autorizzate nella provincia medesima, ad esclusione del vitigno Marzemino;
per la provincia di Verona: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling renano, Riesling italico, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Bianchetta trevigiana, Incrocio Manzoni 6.0.13, Lagrein, Lambrusco a foglia frastagliata, Merlot, Marzemino, Moscato giallo, Muller Thurgau, Negrara trentina, Nosiola, Schiava gentile, Schiava grigia, Schiava grossa, Teroldego, Trebbiano toscano, Veltliner, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di Trento e di Verona, fino ad un massimo del 15%.
I vini ad indicazione geografica tipica "Vallagarina", con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, quest'ultimo limitatamente ai vitigni a bacca rossa.
 
Art. 3.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica "Vallagarina" comprende:
per la provincia autonoma di Trento, l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Ala, Avio, Brentonico, Mori, Rovereto, Isera, Trambileno, Terragnolo, Vallarsa, Volano, Villa Lagarina, Nogaredo, Pomarolo, Nomi, Calliano, Besenello, Aldeno, Cimone, Garniga;
per la provincia di Verona, nella regione Veneto, il territorio di seguito delimitato: il confine inizia in localita' San Valentino al limite sud della provincia di Trento e a nord del comune di Brentino Belluno, corre lungo detto limite in direzione sud fino ad immettersi nel sentiero che costeggia il limite inferiore del bosco e successivamente attraverso i dirupi per quota 297 fino a raggiungere la strada di servizio delle cave di marmo scendendo poi questa fino a localita' Costasenel a quota 269 inserendosi nella mulattiera che, toccando quota 300 raggiunge all'altezza del cimitero di Belluno Veronese la localita' S. Andrea, si inserisce sulla strada provinciale per Rivalta, corre per breve tratto lungo la medesima per seguire poi il canale Biffis abbandonandolo successivamente per seguire il limite inferiore del bosco passando a monte della localita' Ca' Nova attraverso quota 238 e correndo a monte dell'abitato di Rivalta lungo il sentiero che si immette sulla strada provinciale a quota 139.
Di qui il confine prosegue lungo quest'ultima toccando quota 123 proseguendo sulla stessa fino in prossimita' del rio Bissolo, seguendo questo fino a localita' Molino, di qui passando a monte dell'abitato di Brentino lungo il limite boschivo a monte della strada comunale della localita' predetta, si congiunge con il ponte sul canale Biffis in localita' Casa Cantoniera a quota 137. Segue il canale Biffis fino alla localita' Preabocco e raggiunge la provinciale a Finilone attraversa la localita' Corvara, continua sulla stessa sino in prossimita' di quota 110 per proseguire poi sulla vecchia provinciale e ritornare sulla nuova in vicinanza del Capitello di Cristo. Da quest'ultimo piega verso monte, attraversa l'autostrada del Brennero, segue per breve tratto il confine comunale fino che si interseca con il tracciato del Biffis in galleria, segue quest'ultimo fino a quota 133 passando poi a monte delle localita' Tessari e Casetta, raggiungendo poi il paese di Canale raggiungendo quota 208, proseguendo a monte di detta localita' segue poi la provinciale fino a localita' Dogana.
In detta localita' attraversa l'autostrada e l'Adige e prosegue lungo la sponda sinistra del fiume fino a localita' Chiuse di Ceraino.
Da questo punto piega verso nord, segue la statale n. 12 fino al km 314 a quota 102. Piega quindi verso il centro di Dolce' passando a monte di quest'ultimo raggiungendo il serbatoio dell'acquedotto tocca quota 179 passando a monte di localita' Ca' il Maso tocca quota 209 e 213 prosegue quindi lungo il sentiero a monte della nazionale fino al km 317 continua lungo quest'ultima fino al km 319 segue poi l'acquedotto che corre al limite del bosco fino in localita' Cava del Prete, prosegue per quota 202 fino ad arrivare a Cava del Prete scendendo poi per la mulattiera che si immette sulla statale al km 321, prosegue lungo la detta fino al km 322, dove devia verso monte imboccando il sentiero che passa sopra l'abitato di Peri proseguendo per la mulattiera attraverso il rio Fontane e costeggiando il limite inferiore del bosco tocca quota 206 a monte dell'abitato di Ossenigo. Da detta localita' prosegue lungo il limite boschivo fino ad immettersi sulla strada statale n. 12 al km 325 segue la stessa fino ad incontrare il confine della provincia di Trento proseguendo poi per questo, fino ad incontrare il punto di partenza in localita' San Valentino.
 
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
Per i vini ad indicazione geografica tipica "Vallagarina", la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve essere superiore, nell'ambito aziendale, a:
per la provincia autonoma di Trento: 23 tonnellate per le tipologie bianco, rosso e rosato ed a tonnellate 19,5 per le tipologie con specificazione di vitigno;
per la provincia di Verona: 23 tonnellate per la tipologia bianco, rosso, rosato ed anche con la specificazione di vitigno.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Vallagarina" devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.
 
Art. 5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
Fermo restando che i vini ad indicazione geografica tipica "Vallagarina" designati con il nome del vitigno devono provenire per almeno l'85% dalle uve dello stesso vitigno e da vigneti iscritti agli elenchi delle vigne con la specificazione della medesima varieta', e' consentito effettuare la tradizionale pratica della correzione con uve, mosti o vini provenienti da vigneti anche non iscritti nell'elenco delle vigne relativo al vino da correggere.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino.
 
Art. 6.
I vini ad indicazione geografica tipica "Vallagarina", con o senza la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa.
 
Art. 7.
Alla indicazione geografica tipica "Vallagarina" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Vallagarina" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone