IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973 con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; Visti i registri predetti, nei quali sono stati iscritti, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varieta' di specie agrarie, le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicate nel dispositivo; Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, in particolare l'art. 17, nono comma, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varieta' nei registri nazionali e prevede, altresi', la possibilita' di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati; Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato dal decreto Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, in particolare l'art. 17-bis, commi quarto e quinto che prevedono rispettivamente la cancellazione di una varieta' la cui validita' sia giunta a scadenza e la possibilita' di stabilire un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi o tuberi seme di patate che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale"; Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Considerato che per le varieta' indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo non sono state presentate le domande di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali secondo quanto stabilito dall'art. 17, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 27/1984 e che le varieta' stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale; Considerato che per le varieta' indicate nell'art. 3 del dispositivo e' stata richiesta dagli interessati la concessione del periodo transitorio di commercializzazione previsto dal citato art. 17-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 27/1984; Atteso che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 22 dicembre 1999, ha riconosciuto nelle varieta' indicate nell'art. 1 del dispositivo l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 17, nono comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 27/1984, ed ha inoltre espresso parere favorevole alla cancellazione delle varieta' indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo ed alla concessione, per le varieta' indicate nell'art. 3, di un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi, come risulta dal verbale della riunione stessa approvato nella seduta del 18 gennaio 2000; Ritenuto di dover procedere in conformita': Decreta: Art. 1. A norma dell'art. 17, nono comma del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, l'iscrizione ai registri nazionali di varieta' di specie agrarie, delle sottoelencate varieta' iscritte ai predetti registri con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, e' rinnovata fino al 31 dicembre 2009: ----> Consultare il resto del provvedimento nel formato PDF da pag. 37 a pag. 42. <---- Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1o febbraio 2000 Il direttore generale: Di Salvo Avvertenza: Il presente decreto non e' soggetto al "Visto" di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. |