Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 7 febbraio 2000
Disposizioni urgenti per garantire i soccorsi e l'evacuazione delle popolazioni in caso di emergenza nell'isola di Ortigia in Siracusa. (Ordinanza n. 3035).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 1999 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;
Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1999, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 2, comma 3-bis, della legge del 31 dicembre 1996, n. 677, con il quale il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e' autorizzato a disciplinare con propria ordinanza, emanata ai sensi dell'art. 5 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225, gli interventi infrastrutturali necessari per garantire i soccorsi e l'evacuazione delle popolazioni in caso di emergenza nell'isola di Ortigia nella citta' di Siracusa;
Considerato che attualmente il collegamento viene assicurato solo tramite i ponti "Umberto I" e "Ponte Nuovo";
Considerato che il ponte Umberto I e' stato chiuso al traffico dal sindaco di Siracusa con propria ordinanza dal 16 gennaio 2000, a causa di gravi dissesti riscontrati dall'Ufficio tecnico comunale, e dal personale del comando provinciale dei vigili del fuoco a seguito di apposito sopralluogo del 15 gennaio 2000, come comunicato dal sindaco di Siracusa con nota n. 2901 del 17 gennaio 2000; e che il Ponte Nuovo per dimensioni e capacita' di traffico non e' adeguato alle esigenze di protezione civile;
Considerato che sono in avanzato corso le procedure di approvazione di un ulteriore collegamento stabile, che risolvera' il problema della via di fuga Ortigia-Siracusa;
Considerato che il prefetto di Siracusa, con telegramma del 19 gennaio 2000, ha rappresentato l'estrema gravita' della situazione sia per la normale convivenza, sia per la sicurezza dei cittadini in caso di calamita';
Vista la nota n. 4005 del 20 gennaio 2000 del sindaco di Siracusa, con la quale viene richiesta una rimodulazione del quadro generale di ripartizione delle spese del piano finanziario della legge n. 433 del 31 dicembre 1991, come approvata dalla giunta della regione Sicilia con delibera n. 145 del 4 giugno 1999, per poter finanziare sia l'opera urgente di costruzione di un ponte provvisorio Ortigia-Siracusa, sia l'opera di consolidamento del ponte Umberto I;
Constatato che l'importo di L. 3.500.000.000, necessario e sufficiente per la fase emergenziale, viene reperito tra le somme previste nel quadro generale di ripartizione di cui alla legge n. 433 del 31 dicembre 1991, al punto "C": "Priorita' secondarie per tutti gli obiettivi";
Constatato che con la citata nota n. 4005 del 20 gennaio 2000 del comune di Siracusa, il comune stesso si e' dichiarato disponibile ad utilizzare i fondi stanziati per altra opera all'obiettivo "D" della legge n. 433 del 31 dicembre 1991, pari a L. 5.000.000.000, per l'intervento urgente oggetto della presente ordinanza;
Ritenuto che occorre effettuare nei tempi piu' rapidi possibile il collegamento provvisorio Ortigia-Siracusa;
Sentita la regione siciliana;
Ritenuto altresi' che occorre provvedere nei tempi piu' rapidi possibile al consolidamento dell'attuale ponte Umberto I;
Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi;
Dispone:
Art. 1.
1. Il sindaco di Siracusa e' nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 25 febbraio 1992, n. 225, per l'attuazione degli interventi finalizzati ad eliminare lo stato di dissesto del ponte Umberto I ed a provvedere alla realizzazione di un collegamento provvisorio, allo scopo di garantire la possibilita' dei soccorsi e l'eventuale evacuazione della popolazione dall'isola in caso di emergenza; per l'attuazione di detti interventi si avvale delle disposizioni di cui all'art. 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
2. Il commissario delegato si avvale del comune di Siracusa quale ente attuatore.
3. I lavori del collegamento provvisorio dovranno essere intrapresi entro 5 giorni dall'approvazione del progetto da parte del commissario delegato e conclusi entro i successivi 20 giorni.
4. La fase progettuale ed i lavori di consolidamento del ponte Umberto I dovranno essere finalizzati alla piu' rapida messa in sicurezza del ponte e riapertura dello stesso alla viabilita', con lo scopo di rimuovere nel piu' breve tempo possibile il collegamento provvisorio. I lavori relativi al consolidamento del ponte Umberto I dovranno essere consegnati entro 60 giorni ed ultimati entro 270 giorni, dalla data della presente ordinanza.
5. Per la realizzazione del collegamento provvisorio il commissario puo' derogare a quanto previsto al secondo periodo del quarto comma dell'art. 14 della legge n. 61 del 30 marzo 1998. Le aree demaniali necessarie all'esecuzione degli interventi dovranno essere concesse e consegnate non oltre tre giorni dall'approvazione degli interventi.
 
Art. 2.
1. Per l'attuazione dell'intervento il commissario delegato provvede all'espletamento dell'incarico adottando, ove necessario, anche provvedimenti in deroga alle seguenti norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 3, 11 e 16;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 41 e 117;
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, art. 42;
decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, articoli 5 e 7;
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299, articoli 1, comma 2, 3 e 8, comma 3;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, art. 20.
legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 6, comma 5, 9, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, con le modifiche introdotte dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216, come definitivamente variata con la legge n. 415 del 18 novembre 1998;
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 4, 8, 13, 14, 18 e 19.
 
Art. 3.
1. Alla copertura finanziaria degli interventi di cui al comma 1 si provvede utilizzando le risorse nel limite di L. 3.500.000.000, che verranno messe a disposizione a valere sulla somma complessiva di cui al punto C del quadro generale di ripartizione della spesa nel piano finanziario della legge n. 433 del 31 dicembre 1991.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2000
Il Ministro: Bianco
 
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