Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 10 novembre 1999
Determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti alle unita' sanitarie locali per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, concernente il regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e prodotti a base di latte.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
ed IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, che prevede che con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri per le politiche agricole e del tesoro, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, siano stabiliti importi e modalita' delle spese, a carico del privato, relative alla registrazione delle aziende di produzione di latte da parte delle unita' sanitarie locali;
Visto l'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407;
Ritenuto necessario determinare la misura delle tariffe avendo riguardo al costo reale dei servizi resi dalle unita' sanitarie locali;
Sentito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
Decreta:
Art. 1.
Determinazione delle tariffe
1. Le tariffe di cui al presente decreto sono stabilite in modo tale da coprire i costi effettivi sostenuti dall'autorita' competente per:
a) gli oneri salariali e sociali relativi al servizio di ispezione;
b) le spese necessarie all'esecuzione delle ispezioni, ivi incluse le spese necessarie ad una eventuale formazione permanente degli ispettori;
c) le spese connesse alle procedure amministrative di registrazione.
2. A fronte delle prestazioni concernenti le procedure di registrazione delle aziende di produzione di latte di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, le tariffe a carico del privato sono articolate in funzione del numero dei capi di bestiame della specie ovicaprina, quali pecore e capre, e della specie bovina e bufalina, quali vacche e bufale, allevati presso le aziende medesime, secondo lo schema riportato nell'allegato A, che e' parte integrante del presente decreto.
3. Le aziende di produzione registrate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto sono obbligate, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, al pagamento delle tariffe di cui all'allegato A del presente decreto o, eventualmente, al conguaglio di quelle gia' versate, previa formale richiesta dell'Unita' sanitaria locale competente. Qualora quest'ultima abbia richiesto, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, importi superiori a quelli indicati nell'allegato A, e' tenuta alla restituzione della parte eccedente.
 
Art. 2.
Modalita' di pagamento
1. Il pagamento delle tariffe dovra' effettuarsi mediante il versamento sul conto corrente postale indicato dall'unita' sanitaria locale competente, specificandone la causale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 novembre 1999
Il Ministro della sanita'
Bindi
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
De Castro p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica
D'Amico Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1999 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 154
 
Allegato A TARIFFE PER LE PROCEDURE DI REGISTRAZIONE DELLE AZIENDE DI PRODUZIONE
DI LATTE ===================================================================== Numero dei capi di bestiame allevati presso |
l'azienda |Tariffe per azienda lire ===================================================================== a) Animali della specie ovicaprina (pecore e| capre): | ---------------------------------------------------------------------
1) Entro 30 capi .... | 30.000 ---------------------------------------------------------------------
2) Da 31 a 100 capi .... | 50.000 ---------------------------------------------------------------------
3) Per ogni capo successivo fino a 500....| 500 ---------------------------------------------------------------------
4) Oltre 501 capi .... | 250.000 --------------------------------------------------------------------- b) Animali delle specie bovina e bufalina | (vacche e bufale): | ---------------------------------------------------------------------
1) Entro 10 capi .... | 50.000 ---------------------------------------------------------------------
2) Per ogni capo successivo fino a 100....| 5.000 ---------------------------------------------------------------------
3) Oltre 101 capi .... | 500.000
 
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