Gazzetta n. 36 del 14 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
COMUNICATO
Accordo di programma del 30 dicembre 1999, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi a programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attivita' minerarie nella regione Toscana.

ACCORDO DI PROGRAMMA
tra
IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
e
LA REGIONE TOSCANA
Premesso che:
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1996, registrato alla Corte dei conti in data 19 giugno 1996, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 76, ha approvato il Piano di riconversione produttiva delle aree della regione Toscana interessate dalla crisi mineraria, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121 convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante "Interventi urgenti a sostegno del settore minerario".
Le finalita' del Piano sono quelle di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della Regione interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attivita' mineraria.
L'attuazione del Piano richiede la gestione integrata ed unitaria di tutti gli interventi previsti dal Piano stesso, da parte dei soggetti coinvolti, nonche' la disponibilita' di un quadro informativo completo e costantemente aggiornato in relazione allo stato di attuazione dei singoli interventi, per una puntuale e corretta valutazione della loro efficacia.
L'art. 1 della citata legge 23 giugno 1993, n. 204 prevede che il Piano, finanziato con il concorso di risorse statali, regionali e comunitarie, venga attuato mediante accordi di programma e contratti di programma.
Il Piano prevede che gli accordi di programma vengano stipulati tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione stessa.
In attuazione del Piano sono stati gia' stipulati, in data 27 agosto 1996, 31 dicembre 1996, 23 dicembre 1997 e 28 dicembre 1998, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana, accordi di programma relativi ad interventi per la realizzazione di iniziative sostitutive di quelle minerarie ai sensi dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, e per programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attivita' minerarie nella regione Toscana, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della citata legge 23 giugno 1993, n. 204.
L'art. 1, comma 4, della citata legge 23 giugno 1993, n. 204 prevede che i programmi di recupero ambientale, di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attivita' minerarie debbano essere destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi.
Il punto 2.4) del Piano ricomprende, tra gli interventi per la tutela ambientale da promuovere con l'utilizzazione delle somme all'uopo stanziate dalla legge n. 204/1993, quelli per il recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attivita' minerarie, gia' dismesso o interessate da processi di ristrutturazione o di riconversione, destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi, attraverso progetti di valorizzazione del territorio e delle sue risorse.
Nel corso dell'esercizio finanziario 1999 sono disponibili per l'intero territorio nazionale, quale competenza dell'esercizio corrente - sul piano di gestione n. 05 del capitolo n. 7100 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fondi statali per lire 36.260.000.000 per la concessione di contributi a programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attivita' minerarie, secondo quanto previsto dalla stessa legge 30 luglio 1990, n. 221.
Con nota prot. n. 971621 del 21 luglio 1999 trasmessa alla regione Toscana, alla regione Sardegna e alla regione Piemonte, la direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha stabilito le modalita' di presentazione delle domande di contributo ed i requisiti minimi dei progetti di intervento per il recupero ambientale dei predetti compendi immobiliari.
A seguito di intese con dette regioni, si e' ritenuto di procedere alla stipula di accordi di programma per la determinazione dei progetti di recupero ambientale dei compendi immobiliari, da promuovere con i fondi statali all'uopo disponibili fino a tutto l'esercizio finanziario 1999, concordando altresi' di utilizzare, per la determinazione della quota parte di fondi spettanti alle stesse regioni, il metodo gia' impiegato in occasione del perfezionamento dei sopra citati accordi di programma gia' stipulati.
Considerato che:
Sono pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 8 domande di contributo per interventi di recupero ambientale dei compendi immobiliari da realizzare nelle aree della regione Toscana interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attivita' mineraria.
A seguito delle istruttorie effettuate dai competenti uffici della direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i progetti risultati in atto ammissibili sono i seguenti:
a) progetto presentato dal comune di Gavorrano (Grosseto), per la realizzazione del 4o lotto (completamento) dei lavori di recupero delle strutture minerarie dismesse - miniera di Ravi, per un costo preventivato di L. 995.660.000, ritenuto ammissibile per L. 985.660.00 percentuale di contributo richiesta pari al 100%;
b) progetto presentato dal comune di Massa Marittima (Grosseto) per il recupero di edifici della miniera di Niccioleta a fini museali e produttivi - 2o stralcio funzionale: recupero della ex officina per la realizzazione di un'area espositiva, per un costo preventivato di L. 1.271.000.000, ritenuto ammissibile per L. 1.179.090.000, percentuale di contributo richiesta pari al 100%;
c) progetto presentato dal comune di Massa Marittima (Grosseto) per il recupero dei percorsi degli antichi pozzini Valle Stregaio-Monte Gai, per un costo preventivato di L. 348.700.000, ritenuto ammissibile per L. 321.490.000, percentuale di contributo pari al 100%;
d) progetto presentato dalcomune di Cavriglia (Arezzo), soggetto attuatore Valdarno Sviluppo S.p.a. - di recupero ambientale dell'area della miniera di S. Barbara per la realizzazione di un polo industriale - 2o lotto (completamento), per un costo preventivato di L. 11.800.000.000, ritenuto ammissibile - al netto dell'I.V.A. - per L. 6.225.170.000, percentuale di contributo richiesta pari al 100%.
L'importo complessivo dei costi ammissibili di detti progetti risulta pari a L. 8.711.410.000.
Il comune di Gavorrano ha chiesto la rimodulazione ed unificazione dei due programmi di intervento riferiti ai siti di "Ravi-Marchi" e "Valmaggiore", gia' approvati con l'accordo di programma sottoscritto con la regione Toscana in data 23 dicembre 1997 e per i quali sono stati concessi allo stesso ente locale, con decreti ministeriali del 24 dicembre 1997, contributi totali per L. 2.569.200.000.
Gli uffici della direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato hanno acquisito in istruttoria la documentazione necessaria a comprovare l'effettiva cantierabilita' dei lavori nei suddetti compendi minerari, nonche' i progetti definitivi dei primi tre lotti, fermo restando l'ammontare della oridinaria ripartizione dell'importo totale in capitoli di spesa, stabilito in L. 2.352.000.000 (compresa I.V.A.) per lavori e L. 217.200.000 (compresa I.V.A.) per progettazione esecutiva e direzione lavori.
E' pertanto possibile approvare la rimodulazione e l'unificazione dei due programmi di intervento riferiti ai siti di "Ravi-Marchi" e "Valmaggiore", al fine di riformare i suddetti decreti di concessione del 24 dicembre 1997, con una integrazione del citato accordo di programma del 23 dicembre 1997, che preveda, in sostituzione dei programmi definiti alle lettere b) e c) di esso, il cofinanziamento di parte del programma unitario proposto in cinque lotti funzionali, limitatamente ai primi tre, per un importo totale di L. 6.758.200.000, di cui L. 2.569.200.000 a carico del Ministero dell'industria (pari al 38.0%) e L. 4.100.000.000 a carico della regione Toscana (pari al 60.7%). La restante copertura, per un importo di L. 89.000.000, sara' a carico dell'Amministrazione comunale beneficiaria del contributo. L'ulteriore lotto 4 potra' essere finanziato con il presente accordo mentre il rimanente lotto 5 potra' essere successivamente finanziato in base alle risorse effettivamente disponibili.
La giunta regionale della regione Toscana, con propria deliberazione del 28 dicembre1999, ha espresso la propria intesa in merito ai risultati delle istruttorie svolte dagli uffici della direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al presente atto, designando alla stipula il proprio presidente pro-tempore.
Per fronteggiare la situazione di crisi economica ed occupazionale particolarmente grave dell'area mineraria toscana e' opportuno proseguire nell'attuazione del Piano di riconversione produttiva citato in premessa per cio' che riguarda gli interventi, di recupero ambientale dei compendi immobiliari nelle aree della regione interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attivita' mineraria, con la concessione di contributi statali, nei limiti dei fondi disponibili a tutto l'esercizio finanziario 1999, ai progetti finora presentati e ritenuti ammissibili.
Altri interventi o stralci operativi di progetti di recupero ambientale dei compendi immobiliari nelle stesse aree della regione Toscana, ivi compresi quelli previsti dai progetti gia' presentati e ritenuti attualmente non ammissibili, potranno beneficiare di contributi con ricorso ai fondi statali eventualmente disponibili nei successivi esercizi finaniari, per la quota parte che competera' alla stessa regione sulla base delle intese citate in premessa nonche' a risorse regionali e comunitarie, come previsto dall'art. 1 della citata legge n. 204/1993.
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1.
Con la sottoscrizione del presente atto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana concludono un accordo di programma ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante "Interventi urgenti a sostegno del settore minerario", per proseguire nell'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 del presente accordo, per programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attivita' minerarie nei bacini minerari caratterizzati da attivita' minerarie dismesse o in fase di dismissione, ai fini della gestione unitaria ed integrata del Piano di riconversione produttiva delle aree della stessa regione destinato a favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate dalla crisi mineraria.
 
Art. 2.
Gli interventi che costituiscono l'ulteriore fase di attuazione del Piano di riconversione produttiva delle aree della regione Toscana per la parte relativa al recupero ambientale dei compendi immobiliari sono costituiti dai progetti citati nella premessa ai punti contraddistinti con le lettere a), b), c), e d).
Per la realizzazione di tali interventi di recupero ambientale dei compendi immobiliari, verranno erogati contributi statali fino alla concorrenza dell'importo di L. 8.711.410.000.
L'impegno della relativa somma avverra', con successivi provvedimenti, sul piano di gestione n. 05 del capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1999, in conto competenza dell'esercizio corrente.
 
Art. 3.
I programmi di intervento riferiti ai siti di "Ravi-Marchi" e "Valmaggiore", gia' approvati con l'accordo di programma sottoscritto con la regione Toscana in data 23 dicembre 1997 e per i quali sono stati concessi allo stesso ente locale, con decreti ministeriali del 24 dicembre 1997, contributi totali per L. 2.569.200.000, vengono rimodulati ed unificati, prevedendo, in sostituzione dei programmi definiti alle lettere b) e c) di detto accordo del 23 dicembre 1997, il cofinanziamento di parte del programma unitario proposto in cinque lotti funzionali, limitatamente ai primi tre, per un importo totale di L. 6.758.200.000, di cui 2.569.200.000 a carico del Ministero dell'industria (pari al 38.0%) e L. 4.100.000.000 a carico della regione Toscana (pari al 60.7%).
La restante copertura, per un importo di L. 89.000.000, sara' a carico dell'amministrazione comunale beneficiaria del contributo.
L'ulteriore lotto 4 potra' essere finanziato con il presente accordo, mentre il rimanente lotto 5 potra' essere successivamente finanziato in base alle risorse effettivamente disponibili.
 
Art. 4.
In attuazione del presente accordo di programma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana si impegnano:
a provvedere a quanto di propria competenza per l'attuazione dell'accordo stesso;
ad adeguare la propria azione agli indirizzi del Piano di riconversione produttiva, gestendo in maniera unitaria le problematiche esposte nel medesimo;
ad indirizzare secondo le linee del presente accordo le societa', le aziende e gli enti che siano direttamente o indirettamente coinvolti nella realizzazione degli interventi previsti dall'accordo stesso;
a scambiarsi le informazioni rilevanti circa l'attuazione del Piano di riconversione produttiva e del presente accordo di programma, con particolare riguardo alla situazione economica occupazionale ed ambientale delle aree di crisi mineraria, nonche' allo stato di realizzazione degli specifici interventi previsti dall'accordo.
La regione Toscana si impegna ad assicurare ai soggetti destinatari dei contributi le concessioni e gli affidamenti eventualmente necessari per l'attuazione degli interventi previsti nel presente accordo.
 
Art. 5.
I contributi per gli interventi di cui all'art. 2 verranno concessi ai soggetti attuatori con decreti emanati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le norme vigenti.
La rimodulazione ed unificazione dei progetti, gia' approvati e programmati nell'accordo di programma del 23 dicembre 1997 citato nelle premesse e di cui al precedente art. 3 verra' parimenti effettuata con specifico decreto emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
 
Art. 6.
Il presente accordo di programma ha validita' fino al completamento delle realizzazioni di cui all'art. 2 e delle verifiche sulle spese effettuate, da eseguirsi secondo le norme vigenti in materia.
 
Art. 7.
Sono fatte salve le competenze delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, quelle riguardanti i temi della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori.
 
Art. 8.
Per la completa attuazione del Piano di riconversione produttiva, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana stipulano altri accordi di programma tenendo conto della disponibilita' dei fondi relativamente agli esercizi finanziari successivi, nonche' delle domande di contributo e dei progetti presentati per ciascuna delle tipologie di interventi previste nel Piano stesso.
Il presente accordo di programma sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 dicembre 1999

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Letta Il presidente della giunta
regionale della Toscana
Ginanneschi
 
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