Gazzetta n. 36 del 14 febbraio 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 2000 |
Scioglimento del consiglio comunale di Montenero di Bisaccia. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Montenero di Bisaccia (Campobasso) ed il sindaco nella persona del sig. Sandro Panicciari; Considerato che, in data 23 novembre 1999, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge; Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120; Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al pesente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Art. 1. Il consiglio comunale di Montenero di Bisaccia (Campobasso) e' sciolto. |
| Art. 2. Il dott. Piero Ucci e' nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi' 1o febbraio 2000 CIAMPI Bianco, Ministro dell'interno |
| Allegato Al Presidente della Repubblica Il consiglio comunale di Montenero di Bisaccia (Campobasso) e' stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Sandro Panicciari. Il citato amministratore, in data 23 novembre 1999, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge. Si e' configurata, pertanto, l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo, cosi' come disposto dall'art. 37-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20, della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120. Il prefetto di Campobasso, ritenendo essersi verificata la fattispecie prevista dall'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2380/13-3/46/Gab. del 14 dicembre 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune. Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento. Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montenero di Bisaccia (Campobasso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Piero Ucci. Roma, 26 gennaio 2000 Il Ministro dell'interno: Bianco |
|
|
|