Gazzetta n. 37 del 15 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 27 dicembre 1999
Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edil Corbelli costruzioni e ingegneria, in Roma, unita' di Atripalda, Buccino e Napoli. (Decreto n. 27608).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Vista la sentenza n. 62628 del 7 settembre 1998 pronunciata dal tribunale di Roma, che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Edil Corbelli costruzioni e ingegneria;
Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata societa' con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dall'8 settembre 1998;
Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;
Ritenuta la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento;
Decreta:
Art. 1.
In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edil Corbelli costruzioni e ingegneria, sede in Roma, unita' di Atripalda (Avellino), per un massimo di 2 unita' lavorative, Buccino (Salerno) (NID 9815SA0025), per un massimo di 21 unita' lavorative, Napoli per un massimo di 1 unita' lavorativa e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 settembre 1998 al 7 marzo 1999.
 
Art. 2.
La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogata dall'8 marzo 1999 al 7 settembre 1999.
L'Istituto nazionale per la previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.
L'Istituto nazionale per la previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 dicembre 1999
Il direttore generale: Daddi
 
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