Gazzetta n. 37 del 15 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DECRETO MINISTERIALE 1 febbraio 2000
Assegnazione alle universita' di borse di studio per le scuole di specializzazione mediche per l'anno accademico 1999-2000, in attuazione della normativa C.E.E.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 e, in particolare, l'art. 2, comma 2, che affida al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il compito di determinare il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.Lgs. 257/1991;
Visto il decreto in data 31 ottobre 1991 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanita' e visti i successivi decreti con i quali e' stato formato ed aggiornato l'elenco di tali specializzazioni;
Visto il decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanita', con il quale sono stati fissati i requisiti d'idoneita' delle strutture ove si svolge la formazione specialistica;
Visto il decreto 22 luglio 1998 del Ministero della sanita', di concerto con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con il quale e' stato determinato il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per il triennio accademico 1997/1998 - 1999/2000;
Vista la nota in data 17 gennaio 2000 con la quale il Ministro della sanita' ha fissato in 5.619 il numero complessivo delle borse di studio da assegnare nell'anno accademico 1999/2000 e ne ha al contempo definito la ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;
Ritenuto che l'offerta formativa delle universita' si rivolge all'intero territorio nazionale;
Ravvisata la opportunita' di adottare quale criterio base per l'assegnazione delle borse di studio quello di assicurare la continuita' formativa delle scuole e, quali criteri sussidiari, quello del numero dei laureati, delle potenzialita' formative determinate anche dai posti indicati nello statuto nonche', in modo graduale, anche della rilevazione annuale dell'attivita' assistenziale, ivi compresa quella ambulatoriale, prestata dalle singole istituzioni formative;
Considerato che il legislatore ha previsto una quota pari al 5% del fabbisogno annuale programmato per ogni singola specializzazione, da riservare ai medici militari in servizio permanente effettivo nell'amministrazione militare, che abbiano superato le prescritte prove di ammissione;
Considerato altresi' che il legislatore ha previsto l'ammissione in soprannumero del personale medico dipendente dagli enti e dalle strutture convenzionate con le universita' a condizione che abbia superato le previste prove di ammissione e a condizione che il Consiglio della scuola, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza degli specializzandi abbia verificato la possibilita' di espletamento delle attivita' formative pratiche nell'ambito delle attivita' di servizio che debbono essere coerenti con il programma del corso di studio;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, concernente l'attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 ed in particolare l'art. 46, comma 2, come modificato dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;
Sentito il Ministero della sanita';
Decreta:
Art. 1.
Per l'anno accademico 1999/2000 il numero di medici da ammettere, con assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 257/1991, alle scuole di specializzazione individuate nel decreto ministeriale 31 ottobre 1991 e successive modificazioni citato nelle premesse, e' stabilito nell'allegata tabella A che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Art. 2.
Il numero dei posti complessivamente riservati ai medici militari per ogni specializzazione e' stabilito nell'allegata tabella B che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Art. 3.
Con successivo provvedimento si provvedera' all'assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 257/1991 alle scuole di specializzazione in audiologia e foniatria, medicina di comunita', neurofisiopatologia e psicologia clinica.
 
Art. 4.
Con successivi provvedimenti, valutate le richieste delle universita' e nel rispetto della programmazione di cui al decreto ministeriale del 22 luglio 1998, in premessa citato, si provvedera' all'assegnazione dei posti aggiuntivi di cui all'art. 2, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 257/1991.
Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1o febbraio 2000
Il Ministro: Zecchino
 
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