Gazzetta n. 37 del 15 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 10 gennaio 2000
Individuazione di qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico non vedente, ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo 1985, n. 113, ai sensi di quanto disposto dall'art. 45, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 45, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che affida al Ministro del lavoro e della previdenza sociale l'individuazione mediante proprio decreto, di qualifiche equipollenti a quella di centralinista telefonico, idonee al collocamento al lavoro dei lavoratori non vedenti, ai fini di dare applicazione alla legge 29 marzo 1985, n. 113;
Visto l'art. 6, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 482, nella parte concernente il collocamento obbligatorio dei soggetti non vedenti in possesso di diverse qualifiche professionali rispetto a quelle specificamente riconosciute per legge;
Vista la legge 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi, che istituisce, all'art. 2, l'Albo professionale nazionale dei minorati della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico;
Vista la citata legge n. 113 del 1985, che disciplina il collocamento al lavoro e il rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti, e visti, in particolare, gli articoli 1 e 2 relativi, rispettivamente, alla formazione dell'albo professionale dei centralinisti privi della vista ed alla abilitazione alle funzioni di centralinista;
Ritenuto che il legislatore, con la disposizione di cui all'art. 45, comma 12, della legge n. 144 del 1999, ha inteso operare uno specifico rinvio alla legge n. 113 del 1985, estendendo, sulle base di identici presupposti normativi, ai possessori di qualifica equipollente a quella di centralinista non vedente, la stessa tutela normativa oggi riconosciuta ai medesimi centralinisti non vedenti iscritti all'apposito Albo nazionale, in aderenza alle nuove esigenze del mondo del lavoro, sempre piu' improntate alla utilizzazione di tecnologie avanzate nel settore della comunicazione telefonica. Cio' al fine di consentire una piu' puntuale tutela degli appartenenti alla categoria dei non vedenti offrendo, in tal modo, maggiori opportunita' di inserimento professionale collegate alle innovative metodologie di lavoro;
Decreta:
Art. 1. Qualifiche professionali equipollenti a quella di centralinista
telefonico
1. Ai sensi dell'art. 45, comma 12, della legge n. 144 del 1999, e ai fini dell'applicazione della legge n. 113 del 1985, le seguenti qualifiche sono riconosciute equipollenti a quella del centralinista telefonico non vedente:
operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni col pubblico;
operatore telefonico addetto alla gestione e all'utilizzazione di banche dati;
operatore telefonico addetto ai servizi di telemarketing e telesoccorso.
 
Art. 2.
Abilitazione professionale
1. Ai fini del conseguimento delle qualifiche equipollenti di cui all'art. 1 e dell'iscrizione all'Albo professionale nazionale, restano ferme le disposizioni di cui alla citata legge n. 113 del 1985.
 
Art. 3.
Disposizioni finali
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono essere individuate ulteriori qualifiche equipollenti a quella di centralinista telefonico non vedente rispetto a quelle gia' indicate nel presente decreto.
Roma, 10 gennaio 2000
Il Ministro: Salvi
 
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