IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Viste le risoluzioni dell'assemblea delle Nazioni unite riguardanti la lotta alla desertificazione, alla siccita', alla poverta' e per la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e, in particolare, la risoluzione 32/172 del 19 dicembre 1977, riguardante un piano d'azione per combattere il fenomeno della desertificazione e la risoluzione n. 47/188 del 1992 concernente l'istituzione dell'"Intergovernmental negotiating committee for the elaboration of an international convention to combat desertification in those countries experiencing serious drought and/or desertification, particularly in Africa"; Vista l'agenda 21, approvata a Rio de Janeiro nel 1992, ed in particolare il capitolo 12 riguardante la lotta alla desertificazione; Vista la Convenzione delle Nazioni unite sulla lotta alla siccita' e/o desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccita' e/o desertificazione, in particolare in Africa, di seguito denominata UNCCD, fatta a Parigi il 17 giugno 1994 ed entrata in vigore il 29 dicembre 1996; Vista la legge 4 giugno 1997, n. 170, di ratifica ed esecuzione della UNCCD nei Paesi del Mediterraneo settentrionale che prevede la predisposizione di piani di azione nazionale finalizzati allo sviluppo sostenibile con l'obiettivo di ridurre le perdite di produttivita' dei suoli causate da cambiamenti climatici e attivita' antropiche, da elaborare in correlazione con quelli delle altre sub-regioni o regioni, anche con quelli della sub-regione dell'Africa settentrionale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1998), che istituisce il Comitato nazionale per la lotta alla siccita' e/o alla desertificazione con il compito di seguire la predisposizione del piano d'azione nazionale nel contesto del bacino del Mediterraneo, l'attuazione dell'UNCCD e di redigere un primo rapporto entro il 31 dicembre 1998; Vista la propria delibera n. 154 del 22 dicembre 1998, concernente la "Prima comunicazione nazionale in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la siccita' e la desertificazione", che ha individuato le linee guida per la predisposizione del piano nazionale; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che trasferisce alle regioni e agli enti locali ulteriori funzioni e competenze in materia ambientale e considerate le funzioni attribuite dall'art. 8 del decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281, alla conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le provincie autonome, le autonomie locali; Visto il documento di programmazione economica e finanziaria 1999-2001, ed in particolare il capitolo V dedicato alle politiche per l'occupazione e lo sviluppo, che richiama tra l'altro l'esigenza di sviluppare politiche e misure per la protezione dell'ambiente; Visto il decreto legislativo del 30 gennaio 1999, n. 36, che stabilisce le funzioni dell'ENEA operante nei campi della ricerca e dell'innovazione per lo sviluppo sostenibile, tra cui in particolare la funzione di agenzia per le pubbliche amministrazioni competenti per le azioni pubbliche in ambito nazionale ed internazionale; Visti i regolamenti (CEE) 3528/86 e 2158/92 relativi, rispettivamente, alla protezione delle foreste nella Comunita' contro l'inquinamento atmosferico e contro gli incendi boschivi; Visto il regolamento del Consiglio UE - Regolamento (CE) 1257/99 del 17 maggio 1999 - che definisce il quadro di sostegno comunitario allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, con particolare riferimento al titolo II - capo 6, art. 22, capo VIII, articoli 29 e 32 e capo IX, art. 33, ed al titolo III, capo I, art. 39 e capo II, art. 44; Visto il regolamento CEE 2092/91 relativo alle norme per l'agricoltura biologica; Visto il decreto legislativo n. 22/1997 in materia di rifiuti, in relazione alla progressiva riduzione delle discariche, al riciclaggio in misura non inferiore al 35%, al recupero energetico del combustibile derivato dai rifiuti; Visto il programma "Per uno sviluppo durevole e sostenibile" approvato dal Consiglio d'Europa il 1o febbraio 1993 e la decisione n. 2179/98 dello stesso Consiglio che indica l'agricoltura tra i settori prioritari d'intervento e all'art. 10 incoraggia "misure nelle aree vulnerabili, in armonia con la convenzione sulla lotta alla desertificazione"; Vista la propria delibera del 28 dicembre 1993, concernente il "Piano nazionale per lo sviluppo sostenibile", nel quale sono indicate le principali linee di azione nei diversi settori produttivi, secondo una suddivisione per aree di competenza ministeriali; Vista la propria delibera n. 79 del 5 agosto 1998 concernente il regolamento interno del CIPE ed in particolare l'art. 2, comma 1, che istituisce, tra l'altro, a supporto dell'attivita' del comitato, la commissione per lo sviluppo sostenibile; Vista la legge n. 183/1989 e provvedimenti ad essa collegati che hanno lo scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi; Vista la legge n. 36/1994 che detta le disposizioni in materia di tutela e uso delle risorse idriche superficiali e sotterranee; Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394; Visto il regio decreto-legge n. 3267/1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani", e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 1o marzo 1975, n. 47, recante: "Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi"; Vista la legge n. 267/1998 recante le misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania; Visto il "Rapporto interinale difesa suolo" e relative linee guida redatto dal Ministero dei lavori pubblici e Ministero dell'ambiente per la programmazione dei fondi strutturali 2000-2006; Visto il "Rapporto interinale sulla rete ecologica nazionale" e le relative linee guida redatto dal Ministero dell'ambiente per la programmazione dei fondi strutturali 2000-2006; Visto il programma di sviluppo del Mezzogiorno relativo all'utilizzazione dei fondi strutturali nel periodo 2000-2006, inoltrato alla Comunita' europea per l'approvazione, nonche' il relativo quadro finanziario programmatico, approvato con deliberazione del CIPE del 6 agosto 1999; Visto il regio decreto n. 215 del 13 febbraio 1933 per le competenze affidate ai consorzi di bonifica; Visto il quinto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (1998-2002) che in relazione alla gestione sostenibile delle attivita' rurali, promuove nuove tecnologie per migliorare la gestione delle risorse idriche e la conoscenza dei possibili scenari nelle aree europee a rischio di desertificazione; Vista la legge istitutiva dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) del 21 gennaio 1994, n. 61, che attribuisce funzioni in merito alla fornitura di attivita' tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente; Visto il programma di attivita' per il 1999 del Comitato nazionale per la lotta alla desertificazione del 10 marzo 1999; Vista la propria precedente delibera del 16 marzo 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994) di approvazione delle linee strategiche per l'attuazione della Convenzione di Rio de Janeiro e per la redazione del piano nazionale sulla biodiversita'; Vista la legge del 27 maggio 1999, n. 175, di ratifica ed esecuzione dell'atto finale della conferenza dei plenipotenziari sulla convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento con relativi protocolli tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995; Vista la propria precedente delibera del 19 novembre 1998 con la quale sono state approvate le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra; Visto il protocollo d'intesa siglato fra il Ministero dell'ambiente e la FAO in data 16 giugno 1998; Visto il protocollo d'intesa siglato fra il Ministero dell'ambiente, l'ICRAM, l'ENEA, l'ANPA, il CNR e il CNEL per la costituzione di un osservatorio sulle convenzioni e gli strumenti internazionali di collaborazione nella regione mediterranea del 19 ottobre 1999; Vista la dichiarazione della conferenza ministeriale Euro-Mediterranea sulla gestione locale dell'acqua di Torino del 18 e 19 ottobre 1999 e il relativo piano d'azione; Visto il documento "Draft of Terms of reference" per il programma d'azione regionale (RAP) definito a Roma il 13 e 14 settembre 1999; Visto l'esito della terza riunione ministeriale dei Paesi dell'annesso IV svoltasi a Recife il 22 novembre 1999, durante i lavori della terza conferenza delle parti dell'UNCCD; Visto il decreto legislativo n. 152/1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 1999 e in particolare il titolo III, art. 20, commi 2 e 3; Vista la legge 7 ottobre 1997, n. 344, che prevede che il Ministero dell'ambiente proceda all'attuazione dell'UNCCD mediante studi, ricerche e attivita' finalizzate alla predisposizione del piano nazionale; Vista la legge n. 426/1998 che prevede che il Ministero dell'ambiente svolga attivita' di formazione e ricerca anche con il coinvolgimento dell'Osservatorio nazionale sulla desertificazione del parco dell'Asinara e il centro studi sui saperi tradizionali e locali di Matera; Considerata la necessita' di adottare misure durevoli di lotta alla desertificazione, che garantiscano una protezione integrata delle risorse suolo, acqua e aria e nello stesso tempo consentano e favoriscano uno sviluppo delle attivita' socio-economiche compatibili con la protezione dell'ambiente, cosi' come sottolineato anche nel corso del seminario svoltosi a Palermo il 29 ottobre 1999; Considerato che le azioni di lotta alla desertificazione individuate nel suddetto documento sono in accordo con i principi della UNCCD e con il rapporto "Prima comunicazione nazionale in attuazione della Convenzione delle Nazioni unite per combattere la siccita' e la desertificazione"; Ritenuto che le azioni per la lotta alla desertificazione individuate nel piano d'azione nazionale, secondo le indicazioni della UNCCD e nell'ambito delle indicazioni definite dall'Unione europea, potranno costituire una opportunita' per la modernizzazione dell'Italia secondo i criteri dell'efficienza ambientale ed aprire nuove prospettive alla cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo; Considerato che: i Paesi della sponda nord del bacino del Mediterraneo condividono un contesto di crisi ambientale generato da comuni caratteristiche climatiche e da una lunga storia di uso non sostenibile delle risorse ambientali; anche gli effetti di variazioni climatiche stanno contribuendo a rendere vulnerabile il territorio ai processi di desertificazione; i Paesi del nord Mediterraneo hanno costituito un annesso regionale, l'annesso IV, all'interno della UNCCD, impegnandosi a coordinare le loro iniziative all'interno di un piano di azione regionale; la UNCCD prevede che la quarta conferenza della parti (COP) che si terra' alla fine del 2000, sia dedicata all'esposizione dei piani nazionali e regionali dei Paesi non africani; l'Italia in qualita' di coordinatore delle attivita' dell'annesso IV per il biennio 1999-2000 e' impegnata nel coordinamento delle attivita' preparatorie e nella realizzazione del piano regionale del nord Mediterraneo; Considerato che la commissione sviluppo sostenibile nella seduta del 2 dicembre 1999, ha espresso parere favorevole al programma di attivita' presentato; Preso atto del documento "Linee guida del piano di azione nazionale per la lotta alla desertificazione", approvate dal Comitato nazionale per la lotta alla siccita' ed alla desertificazione nella seduta del 22 luglio 1999; Delibera: 1. Programma d'azione nazionale. 1.a E' adottato il programma di azione nazionale per la lotta alla siccita' e alla desertificazione secondo le linee guida approvate dal Comitato nazionale per la lotta alla desertificazione il 22 luglio 1999. 1.b Presso la sesta Commissione sviluppo sostenibile di questo Comitato e' istituito un gruppo di lavoro nell'ambito della struttura di supporto di cui al punto 4.2 della propria delibera del 5 agosto 1998, n. 79, integrato da rappresentanti del Comitato nazionale per la lotta alla siccita' ed alla desertificazione. Il coordinatore del gruppo di lavoro partecipa alle riunioni sull'argomento della commissione sviluppo sostenibile. 1.c I Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica, dell'ambiente, dell'industria, dei trasporti, dei lavori pubblici, della ricerca scientifica, delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri, del commercio con l'estero trasmettono alla Commissione sviluppo sostenibile e al Comitato nazionale per la lotta alla desertificazione, entro novanta giorni, il quadro delle risorse allocate sui bilanci ordinari di ciascuna amministrazione riferite a: protezione del suolo; gestione sostenibile delle risorse idriche; riduzione d'impatto delle attivita' produttive; riequilibrio territoriale; informazione, formazione e ricerca, e finalizzate a programmi ed interventi di lotta alla siccita' e alla desertificazione nelle aree vulnerabili del territorio nazionale e nei Paesi in via di sviluppo, secondo le priorita' della politica di cooperazione. 1.d Il Comitato nazionale per la lotta alla desertificazione, con il contributo di istituzioni ed organismi tecnico-scientifici, promuove e coordina: il supporto necessario alle regioni e alle autorita' di bacino per l'individuazione delle "aree vulnerabili alla desertificazione", in base a quanto previsto dall'art. 20, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 152/1999; l'adozione di standard e metodologie piu' idonei alla conoscenza, prevenzione ed alla mitigazione dei fenomeni desertificazione nelle "aree vulnerabili"; la predisposizione del contributo italiano al programma di azione regionale del nord Mediterraneo atte ad assicurare un'adeguata partecipazione ai lavori di coordinamento con i partner dell'annesso IV; la raccolta dei dati sui suoli in forma omogenea su tutto il territorio nazionale sulla base delle attivita' dell'Osservatorio nazionale pedologico, dei servizi pedologici regionali o altri uffici con compiti analoghi, in stretto rapporto operativo con l'Ufficio europeo del suolo. 2. Programmi regionali e delle autorita' di bacino. I programmi, gli interventi e le attivita' previsti dal presente paragrafo sono adottati ed attuati, con riferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. 2.a Nell'ambito delle attivita' dirette all'attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 152/1999 ed in coerenza con le procedure di cui alla legge n. 183/1989 le regioni e le autorita' di bacino, sulla base delle prime elaborazioni illustrate nelle linee guida, trasmettono entro il 31 maggio 2000 al Comitato nazionale per la lotta alla siccita' ed alla desertificazione l'indicazione delle aree vulnerabili corredata dalle misure e dagli interventi che intendono adottare secondo le indicazioni specificate nella presente delibera. Tali misure ed interventi si articolano in specifici programmi di lotta alla siccita' e alla desertificazione nelle aree vulnerabili. I programmi dovranno prevedere: la predisposizione di un programma integrato di interventi di prevenzione e di mitigazione riferito sia alle aree rurali che urbane che integri l'impiego di conoscenze tradizionali e nuove tecnologie, sulla base di un inventario di queste e di un quadro conoscitivo del territorio regionale; una impostazione coerente con gli obiettivi generali di politica economica; obiettivi di mitigazione della desertificazione e di lotta alla siccita' che possano concorrere al consolidamento e allo sviluppo dell'occupazione delle aree interessate; l'utilizzo di risorse comunitarie; specifiche attivita' di informazione, formazione ed educazione; misure di carattere agronomico, forestale, civile e sociale che dovranno prevedere interventi di tipo intersettoriale e il coinvolgimento del maggior numero possibile di attori sociali pubblici e privati. Inoltre, cosi' come prescritto dalla UNCCD, dovranno essere incluse: osservazioni e monitoraggio; valutazioni relative agli aspetti sociali ed economici. Le attivita' di monitoraggio previste dai programmi dovranno essere effettuate sia in fase preliminare, sotto forma di valutazione ex-ante, sia in corso d'opera, sia in fase conclusiva per valutare i risultati raggiunti, e oltre agli aspetti ambientali, dovranno essere presi in considerazione gli aspetti sociali (in termini di nuova occupazione, miglioramento di qualita' della vita, ecc.) ed economici (analisi costi/benefici, possibilita' di economie di scala, ecc.). I risultati ottenuti permetteranno di individuare le migliori pratiche di lotta alla siccita' e alla desertificazione che potranno essere estese ad aree affette da fenomeni di desertificazione analoghi. La diffusione e la disseminazione dei risultati saranno illustrate in pubbliche sessioni informative. Tali programmi potranno essere adottati nell'ambito di: piani-stralcio settoriali previsti dalla legge n. 183/1989 che hanno attinenza con i settori prioritari successivamente indicati; piani di attuazione a livello regionale della politica agricola comunitaria "Agenda 2000"; piani operativi regionali (P.O.R.) per l'impiego dei fondi strutturali. I settori prioritari dei programmi regionali sono: A) protezione del suolo; B) gestione sostenibile delle risorse idriche; C) riduzione dell'impatto delle attivita' produttive; D) riequilibrio del territorio. A) Protezione del suolo. La protezione del suolo nelle aree vulnerabili alla desertificazione interessa, in particolare: le aree agricole a produzione intensiva e marginale; le aree a rischio di erosione accelerata; le zone degradate da contaminazione, inquinamento, incendi; le aree incolte e abbandonate. Fra le possibili misure di protezione del suolo le linee guida individuano interventi di: a) realizzazione di cartografia pedologica a scala adeguata; b) gestione sostenibile ed ampliamento del patrimonio forestale; c) aggiornamento degli inventari forestali e delle normative di riferimento al fine di allineare la politica forestale italiana con gli impegni assunti in sede europea e internazionale; d) sviluppo della produzione vivaistica per la diffusione delle specie mediterranee; e) prevenzione e lotta agli incendi; f) protezione di pendii e regimazione delle acque mediante interventi a basso impatto ambientale. B) Gestione sostenibile delle risorse idriche. Fra le possibili misure di gestione sostenibile delle risorse idriche le linee guida individuano interventi di: a) adozione dei piani di tutela delle acque e la definizione del bilancio idrico a livello di bacino idrologico o per aree significative di minore estensione; b) definizione e il controllo della domanda idrica (fabbisogno); c) aggiornamento e revisione degli strumenti di controllo e verifica delle autorizzazioni degli scarichi e delle derivazioni al fine di perseguire una migliore protezione dei corpi idrici superficiali e sotterranei; d) miglioramento dell'efficienza della rete di distribuzione idrica per ridurre gli sprechi e le perdite; e) la razionalizzazione delle attivita' irrigue tramite l'adozione di tecniche di distribuzione efficienti e la corretta programmazione degli interventi irrigui privilegiando le produzioni tipiche mediterranee; f) controllo e la razionalizzazione degli emungimenti idrici; g) incentivazione della ricerca sugli usi multipli dell'acqua in aree rurali ed urbane; h) sviluppo del riutilizzo delle acque reflue in agricoltura; i) sviluppo di piani di prevenzione, mitigazione ed adattamento in relazione agli effetti di eventi di siccita'; j) raccolta e riutilizzo dell'acqua piovana in nuovi quartieri urbani e ripristino nei centri storici dei sistemi di raccolta andati in disuso. C) Riduzione dell'impatto delle attivita' produttive. Fra le possibili misure dell'impatto delle attivita' produttive le linee guida individuano interventi di: a) mitigazione degli impatti dei processi produttivi al fine di ridurre il consumo di risorse non rinnovabili; b) attuazione di misure finalizzate all'adozione di sistemi di produzione agricola, zootecnica, forestale in grado di prevenire il degrado fisico, chimico e biologico del suolo; c) incremento dell'impiego della frazione organica dei R.S.U. derivata dalla raccolta differenziata e degli scarti organici di origine agricola per la produzione di composti di qualita'; d) controllo della pressione delle attivita' turistiche sulle aree vulnerabili mediante incentivi alla destagionalizzazione, alla diversificazione dell'offerta e alla riduzione del consumo idrico; D) Riequilibrio del territorio. Fra le possibili misure di riequilibrio del territorio le linee guida individuano interventi di: a) recupero dei suoli degradati per processi di erosione, salinizzazione, etc.; b) bonifica e la rinaturalizzazione dei siti contaminati di discariche di aree minerarie abbandonate; c) ricostruzione del paesaggio e l'attuazione di politiche integrate di pianificazione dei sistemi territoriali, in particolare lungo le fasce costiere e per le isole minori; d) incentivazione di attivita' produttive e turistiche sostenibili in aree marginali collinari e montane; e) rinaturalizzazione e la trasformazione ambientale di aree soggette a fenomeni di degrado in ambito urbano e industriale; f) incentivazione all'adozione di piani urbanistici che prevedano l'impiego di tecnologie orientate al ripristino e all'uso appropriato delle risorse naturali; g) riutilizzo delle tecnologie tradizionali e il recupero integrato dei centri storici. 3. Attivita' nazionali. 3.a La VI commissione CIPE, su proposta del Comitato nazionale per la lotta alla siccita' e alla desertificazione, di intesa con la conferenza unificata, definisce un quadro di priorita' riferito al programma di azione nazionale ed ai programmi regionali e dell'autorita' di bacino e sottopone all'approvazione del CIPE entro il 31 luglio 2000 il conseguente piano di attivita' per la lotta alla siccita' ed alla desertificazione. 3.b La VI commissione CIPE, su proposta del Comitato nazionale per la lotta alla siccita' ed alla desertificazione, sentita la conferenza unificata, sottopone alla approvazione del CIPE entro il 31 maggio 2000 il programma nazionale di informazione, formazione e ricerca sulla lotta alla siccita' e desertificazione, in stretto collegamento al programma nazionale di ricerca sui cambiamenti climatici. Tra le possibili attivita' di informazione, formazione e ricerca, le linee guida individuano: a) sviluppo di programmi di informazioni al pubblico a cura delle amministrazioni pubbliche; b) promozione di campagne di informazione da parte di imprese pubbliche e private, associazioni, mediante accordi con le Amministrazioni pubbliche; c) il censimento delle attivita' di ricerca in Italia sulla siccita' e la desertificazione; d) lo studio delle cause e dei processi di desertificazione e l'evoluzione del fenomeno in Italia; e) la valutazione delle implicazioni e delle conseguenze ambientali, sociali ed economiche della siccita' e della desertificazione; f) l'analisi e la valutazione delle strategie di intervento per prevenire e combattere la siccita' e la desertificazione; g) lo sviluppo dei programmi di ricerca in collegamento con la comunita' scientifica internazionale e di programmi internazionali; h) la diffusione delle conoscenze e delle nuove acquisizioni delle attivita' di ricerca scientifica; i) il supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche; j) l'estensione delle informazioni agli altri Paesi del bacino del Mediterraneo; k) il supporto al potenziamento del Clearing House Mechanism; l) un inventano delle conoscenze e delle tecnologie tradizionali finalizzato alla loro riproduzione con tecnologie moderne. 3.c Sono individuate le seguenti strategie della cooperazione italiana per la lotta alla siccita' e desertificazione nei Paesi in via di sviluppo indirizzata a: a) la concertazione con i paesi colpiti e coordinamento nell'ambito della comunita' dei paesi donatori fornendo un appoggio tecnico e finanziario per l'elaborazione e l'attuazione dei programmi d'azione nazionali. Al fine di evitare dispersione delle risorse disponibili, l'azione italiana sara' rivolta verso un numero limitato di paesi selezionati sulla base delle esperienze, delle conoscenze acquisite e dei programmi presentati nel corso delle conferenze delle parti dell'UNCCD; b) la conduzione delle azioni di cooperazione in coordinamento con gli organi della convenzione facendo ricorso e valorizzando le risorse nell'ambito scientifico nazionale. L'Istituto agronomico d'oltremare (IAO) dovra' operare come centro di coordinamento per gli istituti di ricerca in raccordo con il Ministero dell'ambiente; c) il sostegno: alle istituzioni regionali, CILSS, IGAD ed OSS i cui stati membri ricadono in aree particolarmente colpite; agli organismi internazionali, FAO, IFAD, OMM, di cui l'Italia rappresenta uno dei maggiori donatori, anche migliorando la presenza italiana al loro interno; alle ONG, le cui azioni concertate all'interno del PAN devono avere carattere pilota, funzione di consolidamento e di partecipazione e consenso nelle comunita' locali; d) l'orientamento delle azioni di lotta alla desertificazione, in accordo con i principi della UNCCD, verso azioni di sviluppo socio-economico sostenibile. Le azioni di recupero ambientale sono strettamente connesse ai problemi di occupazione, di diversificazione della produzione, di produzione orientata alla commercializzazione. Le azioni affronteranno i problemi con approcci integrati finalizzati a raggiungere un equilibrio fra lo sviluppo e la conservazione delle risorse naturali, nonche' gli aspetti connessi alla riduzione della poverta' ed a migrazioni ed esodi per cause ambientali. La copertura finanziaria delle iniziative di aiuto pubblico allo sviluppo scaturisce dall'ottimizzazione dell'uso delle risorse gia' allocate sperimentando la possibilita' di utilizzare nuove fonti e sistemi di supporto finanziario. Si prevede di mantenere inalterate le contribuzioni volontarie agli organismi particolarmente attivi nella lotta alla desertificazione, finalizzando i contributi verso obiettivi di sviluppo sostenibile nelle zone aride. Nuovi fondi potranno essere destinati ad attivita' di assistenza agli organismi regionali. L'Italia prevede inoltre di destinare a progetti di lotta alla desertificazione: una quota parte della restituzione del debito dei PVS derivante dai crediti di aiuto forniti per la realizzazione di opere industriali o infrastrutturali nei Paesi meno bisognosi ma egualmente colpiti dalla desertificazione; una quota parte dei fondi di contropartita. Tali interventi a dono sono generalmente rivolti verso i paesi piu' poveri (generalmente nei paesi africani) e spesso possono raggiungere cifre consistenti. I fondi in contropartita scaturiscono dai proventi delle vendite dei nostri doni ed appartengono al Paese beneficiano e possono essere gestiti d'intesa con l'Italia. I paesi del bacino del Mediterraneo, per l'elevata priorita' di questa area geografica per la politica estera, potranno usufruire di entrambe le modalita' di finanziamento al fine di realizzare importanti progetti di investimento a lungo termine per il recupero produttivo di ampie aree degradate. I progetti ad alta intensita' di lavoro potrebbero contribuire ad attenuare i flussi migratori. 3.d Il Comitato nazionale e la Direzione generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri: definiscono un quadro di azioni prioritarie, anche attraverso il contributo delle organizzazioni non governative e delle autorita' locali impegnate in azioni di cooperazione decentrata individuano le aree maggiormente soggette a esodi migratori causati dalla siccita' e dalla desertificazione; individuano le azioni di monitoraggio e di informazione nel bacino del Mediterraneo anche in relazione alle attivita' di cooperazione verso i PVS; individuano i criteri e le misure per favorire le iniziative da sviluppare nell'ambito dei meccanismi di "Joint Implementation" e "Clean Development Mechanism", ed in particolare, stabiliscono le modalita' attraverso le quali le rappresentanze italiane nei Paesi firmatari dell'UNCCD, presso le Nazioni Unite e presso le istituzioni finanziarie multilaterali, dovranno promuovere e assistere i programmi italiani di cooperazione per la lotta alla siccita' e alla desertificazione nei Paesi in via di sviluppo, soprattutto in Africa, anche nell'ambito delle attivita' previste dal punto 6.1. della deliberazione del CIPE del 19 novembre 1998 con la quale sono state approvate le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra; costituiscono un tavolo tecnico permanente per l'attuazione delle sopra citate attivita'. 4. Programma d'azione regionale dei Paesi europei del mediterraneo (annesso IV dell'UNCCD). 4.a Il Comitato nazionale per la lotta alla siccita' e alla desertificazione coordina le attivita' preparatorie e la predisposizione del programma d'azione regionale dei Paesi del nord del Mediterraneo appartenenti all'annesso IV dell'UNCCD entro la quarta conferenza delle parti prevista per la fine del 2000 sulla base del documento "Draft of Terms of Reference", predisposto dagli esperti dell'annesso IV nella riunione di Roma del 13 e 14 settembre 1999 e adottato nel corso della terza riunione ministeriale dei Paesi dell'annesso IV svoltasi a Recife il 22 novembre 1999, tenendo anche conto della "Dichiarazione della conferenza euro-mediterranea sulla gestione locale dell'acqua" di Torino del 18 e 19 ottobre 1999. 4.b Il Comitato nazionale nell'ambito del programma d'azione regionale avvia contatti con paesi e sub-regioni di altri annessi alla convenzione al fine di sviluppare iniziative comuni per la lotta alla siccita' e alla desertificazione nella regione mediterranea. Roma, 21 dicembre 1999 Il Presidente delegato: Amato Registrata alla Corte dei conti il 9 febbraio 2000 Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 143 |