Gazzetta n. 37 del 15 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 4 gennaio 2000
Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' S.p.a. Permaflex ora Flex, in Latina, unita' di Frosinone e Pistoia. (Decreto n. 27625).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176;
Vista l'istanza della ditta S.p.a. Permaflex ora Flex tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
Visto il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999 con il quale e' stato approvato il programma il crisi aziendale della summenzionata ditta;
Visto il parere dell'organo competente per territorio;
Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
Decreta:
Art. 1.
A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Permaflex ora Flex, con sede in Latina, unita' di Frosinone (NID 9912FR0014) per un massimo di 155 unita' lavorative; Pistoia (NID 9909PT0004) per un massimo di 61 unita' lavorative, per il periodo dal 1o settembre 1998 al 28 febbraio 1999.
Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1998 con decorrenza 1o settembre 1998.
 
Art. 2.
La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogata dal 1o marzo 1999 al 26 luglio 1999.
Istanza aziendale presentata il 10 agosto 1998 con decorrenza 1o marzo 1999.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 gennaio 2000
Il direttore generale: Daddi
 
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