Gazzetta n. 37 del 15 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 4 gennaio 2000
Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.M. Italia, unita' Mensa c/o le aziende del raggruppamento di imprese costituite in comitato interimprese, operanti c/o la centrale Enel di Montalto di Castro il cui capofila e' rappresentato dalla F. Fochi, successivamente sostituita dalla F.M. Construction S.p.a., in Napoli, unita' di Montalto di Castro. (Decreto n. 27632).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 23, comma 1, della legge n. 155/1981;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Vista la circolare ministeriale n. 33 del 14 marzo 1994;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
Vista l'istanza della societa' S.p.a. G.M. Italia, unita' di Mensa c/o le aziende del raggruppamento di imprese costituite in comitato interimprese, operanti c/o la centrale ENEL di Montalto di Castro, il cui capofila e' rappresentato dalla F. Fochi, successivamente sostituita dalla F.M. Construction S.p.a., che ha usufruito del trattamento di Cassa integrazione straordinaria per il periodo dal 3 ottobre 1995 al 17 febbraio 1997, ai sensi dell'art. 7, comma 10-ter della legge n. 236/1993, essendo stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e per il periodo dal 18 febbraio 1997 al 17 febbraio 1998, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, essendo stata disposta la cessazione dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa, inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 10 marzo 1997, che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Considerato che il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 24 giugno 1996 e 19 febbraio 1997 stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 1o luglio 1996, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali - come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore pubblici esercizi applicato - a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 32 unita' su un organico complessivo di n. 32 unita';
Vista la nota del 27 novembre 1997 della direzione regionale del lavoro del Lazio con la quale e' stato espresso parere negativo sulla richiesta in questione in quanto la societa' in esame presenta una situazione economica nel suo complesso positiva, tale da non giustificare il ricorso all'istituto della solidarieta';
Considerato, invece, che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego, in quanto la societa' committente ha fatto venir meno il regolare svolgimento dell'attivita' di mensa della G.M. Italia, a seguito del ricorso allo strumento dell'integrazione salariale effettuato nel medesimo periodo;
Decreta:
Art. 1.
E' autorizzata, per il periodo dal 1o luglio 1996 al 31 dicembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. G.M. Italia unita' Mensa c/o le aziende del raggruppamento di imprese costituite in comitato interimprese, operanti c/o la centrale Enel di Montalto di Castro, il cui capofila e' rappresentato dalla F. Fochi, successivamente sostituito dalla F.M. Construction S.p.a., con sede in Napoli, unita' di Montalto di Castro (Viterbo), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 32 unita', su un organico complessivo di 32 unita'.
 
Art. 2.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.M. Italia, unita' Mensa c/o le aziende del raggruppamento di imprese costituite in comitato interimprese, operanti c/o la centrale ENEL di Montalto di Castro, il cui capofila e' rappresentato dalla F. Focri, successivamente sostituito dalla F.M. Construction S.p.a., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblia italiana.
Roma, 4 gennaio 2000
Il direttore generale: Daddi
 
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