Gazzetta n. 37 del 15 febbraio 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 9 febbraio 2000 |
Revoca delle somme di L. 15.437.030, L. 160.000.000, L. 117.626.450, L. 88.091.140, L. 3.015.910 e L. 10.000.000 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1887/FPC del 29 marzo 1990 concernente un piano di finanziamento per interventi sugli edifici danneggiati dal sisma dell'aprile-maggio 1987 nelle province di Modena e Reggio Emilia. (Ordinanza n. 3040). |
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO delegato al coordinamento della protezione civile Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale di protezione civile; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999 con il quale il prof. Franco Barberi e' stato nominato Sottosegretario di Stato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999 recante la delega delle funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 30 dicembre 1999 con il quale al prof. Franco Barberi viene attribuito l'esercizio delle funzioni di cui alla predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' quella di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile, in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti; Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti e/o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile; Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1887/FPC del 29 marzo 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile 1990, con la quale sono state, tra l'altro, assegnate delle somme ai sottoelencati comuni della regione Emilia-Romagna: L. 2.035.000.000 a favore del comune di Carpi (Modena); L. 160.000.000 a favore del comune di Scandiano (Reggio Emilia); L. 1.890.000.000 a favore del comune di Correggio (Reggio Emilia); L. 190.000.000 a favore del comune di Luzzara (Reggio Emilia); L. 10.000.000 a favore del comune di Camposanto (Modena), ed inoltre e' stata assegnata alla curia vescovile di Reggio Emilia la somma di L. 6.175.000.000, per interventi sugli edifici danneggiati dal sisma dell'aprile-maggio 1987 nelle province di Modena e Reggio Emilia; Viste le note con cui i seguenti comuni e la citata curia hanno dichiarato le sottoriportate economie di bilancio a valere sulle predette rispettive assegnazioni: comune di Carpi con nota del 24 gennaio 2000, economia L. 15.437.030; comune di Scandiano con nota n. 1744 del 18 gennaio 2000, economia L. 160.000.000; comune di Correggio con nota del 26 gennaio 2000, economia L. 117.626.450; comune di Luzzara con nota n. 595 del 17 gennaio 2000, economia di L. 3.015.910; comune di Camposanto con nota n. 104 del 12 gennaio 2000, economia di L. 10.000.000; curia vescovile di Reggio Emilia con nota del 17 gennaio 2000, economia di L. 88.091.140; Considerato che le suddette somme risultano tuttora disponibili sul capitolo 9341 del centro di responsabilita' n. 20 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Dispone: 1. Per le motivazioni indicate in premessa sono revocate le seguenti somme: L. 15.437.030 assegnate al comune di Carpi (Modena); L. 160.000.000 assegnate al comune di Scandiano (Reggio Emilia); L. 117.626.450 assegnate al comune di Correggio (Reggio Emilia); L. 3.015.910 assegnate al comune di Luzzara (Reggio Emilia); L. 10.000.000 assegnate al comune di Camposanto (Modena); L. 88.091.140 assegnate alla curia vescovile di Reggio Emilia, con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1887/FPC del 29 marzo 1990. 2. Le somme di cui al comma precedente saranno utilizzate ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 febbraio 2000 Il Sottosegretario di Stato: Barberi |
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