Gazzetta n. 38 del 16 febbraio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE FINANZE |
DECRETO 20 dicembre 1999 |
Modifica del decreto 4 settembre 1996, integrato dai suc-cessivi decreti del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998 e del 17 giugno 1999, contenente l'elenco degli Stati con i quali e' attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana. |
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IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati; Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale stabilisce la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito stipulate dalla Repubblica italiana, che consentono l'acqui-sizione delle informazioni necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti da parte degli aventi diritto; Visto l'art. 11, comma 4, lettera c), del menzionato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze viene stabilito l'elenco dei predetti Stati; Visto l'art. 11, comma 5, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 il quale prevede che le disposizioni recate nei decreti indicati al comma 4, possono essere modificate con successivi decreti del Ministro delle finanze; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che ha approvato l'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni, ai sensi delle convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana; Visti i decreti del Ministro delle finanze del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998, e del 17 giugno 1999, pubblicati rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 88 del 16 aprile 1998, n. 25 del 1o febbraio 1999 e n. 174 del 27 luglio 1999 che hanno integrato l'elenco degli Stati approvato con il predetto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996; Vista la legge 9 febbraio 1999, n. 31, con la quale e' stata ratificata la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmata a Vilnius il 4 aprile 1996; Considerato che la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Lituania, in conformita' dell'art. 32, e' entrata in vigore il 3 giugno 1999; Tenuto conto che la menzionata convenzione consente l'acquisizione delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni indicate nell'art. 6, comma 1, del predetto decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239; Ritenuta la necessita' di modificare l'elenco degli Stati approvato con il suindicato decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996 ed integrato dai successivi decreti del Ministro delle finanze del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998 e del 17 giugno 1999; Decreta: Art. 1. 1. Il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, integrato dai successivi decreti del Ministro delle finanze del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998 e del 17 giugno 1999 e' cosi' modificato: all'elenco di cui all'art. 1 e' aggiunto il seguente Stato: "Lituania". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 20 dicembre 1999 Il Ministro: Visco |
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