Gazzetta n. 38 del 16 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 27 gennaio 2000
Comunicazione all'anagrafe tributaria - su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti - degli elenchi delle persone fisiche che hanno corrisposto interessi passivi, premi di assicurazione e contributi previdenziali ed assistenziali.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate
Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, ficilitare e potenziare l'attivita' di accertamento;
Visto in particolare l'art. 78, commi 25 e 26, della citata legge n. 413 del 1991, il quale stabilisce - ai fini dei controlli sugli oneri deducibili - che i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici e gli enti previdenziali debbono comunicare all'anagrafe tributaria, rispettivamente, gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto: a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso; b) premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni; c) contributi previdenziali ed assistenziali, e demanda all'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze la determinazione delle modalita' e dei termini delle predette comunicazioni;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 149 del 28 giugno 1993, il quale, in attuazione delle disposizioni recate dall'art. 78, commi 25 e 26, della predetta legge n. 413 del 1991, stabilisce il contenuto, le modalita' ed i termini delle comunicazioni all'anagrafe tributaria degli elenchi delle persone fisiche che hanno corrisposto interessi passivi, premi di assicurazione e contributi previdenziali ed assistenziali;
Considerato che l'articolo unico del citato decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1993 stabilisce che le comunicazioni devono essere eseguite mediante registrazione dei dati su supporti magnetici, nonche' trasmesse all'anagrafe tributaria con nota di accompagnamento;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente nuove disposizioni in materia, tra l'altro, di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Ritenuto necessario che, al fine di semplificare le attivita' di acquisizione e di controllo dell'Amministrazione finanziaria, i dati richiesti siano trasmessi mediante supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti con il sistema informativo del Ministero delle finanze;
Considerata la necessita' di aggiornare il contenuto e le modalita' di fornitura delle comunicazioni concernenti gli adempimenti previsti dal citato decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1993, al fine di agevolare l'inserimento dei dati nel sistema informativo del Ministero delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. I soggetti che erogano mutui garantiti da ipoteca su immobili e prestiti o mutui agrari di ogni specie devono comunicare all'anagrafe tributaria l'elenco delle persone fisiche che hanno corrisposto interessi passivi e relativi oneri accessori, mediante supporti magnetici aventi le caratteristiche tecniche ed il tracciato record indicati nell'allegato 1 al presente decreto.
2. Le imprese assicuratrici devono comunicare all'anagrafe tributaria l'elenco delle persone fisiche che hanno corrisposto premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, mediante supporti magnetici aventi le caratteristiche tecniche ed il tracciato record indicati nell'allegato 2 al presente decreto.
3. Gli enti previdenziali ed assistenziali devono comunicare all'anagrafe tributaria l'elenco delle persone fisiche che hanno corrisposto contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione di quelli versati dai datori di lavoro per conto dei propri dipendenti, mediante supporti magnetici aventi le caratteristiche tecniche ed il tracciato record indicati nell'allegato 3 al presente decreto.
 
Art. 2.
1. Le comunicazioni possono essere eseguite, in alternativa all'invio dei supporti magnetici, tramite collegamenti telematici diretti con il sistema informativo del Ministero delle finanze, secondo le specifiche tecniche stabilite negli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto.
 
Art. 3.
1. Le comunicazioni devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente alle quote, ai premi ed ai contributi corrisposti nell'anno solare precedente.
2. Le comunicazioni devono essere trasmesse all'anagrafe tributaria, via Mario Carucci, 99 - 00143 Roma.
3. Le comunicazioni effettuate mediante supporti magnetici devono essere trasmesse con nota di accompagnamento contenente i dati identificativi del mittente, il numero di supporti trasmessi, il numero dei soggetti in essi contenuti ed il totale degli interessi passivi o dei premi o dei contributi corrisposti. La comunicazione deve essere, inoltre, sottoscritta dal legale rappresentante, o da persona autorizzata, dall'azienda, impresa o ente erogatore.
 
Art. 4.
1. Il decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 149 del 28 giugno 1993, concernente le modalita' di comunicazione all'anagrafe tributaria degli elenchi delle persone fisiche che hanno corrisposto interessi passivi, premi di assicurazione e contributi previdenziali ed assistenziali, e' abrogato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 gennaio 2000
Il direttore generale: Romano
 
----> Vedere Allegato 1 da pag. 24 a pag. 32 della G.U. <----
 
----> Vedere Allegato 2 da pag. 33 a pag. 40 della G.U. <----
 
----> Vedere Allegato 3 da pag. 41 a pag. 48 della G.U. <----
 
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