Gazzetta n. 38 del 16 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 22 dicembre 1999
Produzione, acquisto e distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza da parte dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, in Foggia.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento alimenti nutrizione
e sanita' pubblica veterinaria
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche o integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 7;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;
Visto il decreto 7 luglio 1992 per la produzione, acquisto e distribuzione di antigene e vaccino per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per gli interventi di emergenza;
Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture in attuazione delle direttive n. 77/62/CEE, n. 80/767/CEE e n. 88/295/CEE;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, recante norme sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, attuativo della direttiva n. 90/677/CEE e n. 92/18/CEE in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali ad azione immunologica;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1998 relativo alla produzione, acquisto e distribuzione dei vaccini per la profilassi obbligatoria degli animali;
Considerato che le spese per l'acquisto e l'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti gravano, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 2558 del bilancio del Ministero della sanita';
Considerato che al fine di assicurare un uniforme e tempestivo approvvigionamento delle quantita' necessarie di vaccini o antigeni, occorre stabilire le quantita' dei vaccini e antigeni che dovranno essere prodotte dagli istituti zooprofilattici sperimentali incaricati;
Decreta:
Art. 1.
Le regioni e province autonome, in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvedono all'acquisto e alla distribuzione dei vaccini occorrenti per gli interventi di profilassi obbligatoria nei confronti delle malattie infettive e diffusive degli animali con i fondi alle medesime assegnati sul Fondo sanitario nazionale, capitolo 5941 del Ministero del tesoro - esercizio finanziario 1999.
A tale scopo, a prescindere dalle scorte di cui al successivo art. 2, le regioni e le province autonome, nei casi in cui sia necessario ricorrere all'approvvigionamento di vaccini prodotti dagli istituti zooprofilattici sperimentali, possono provvedere alla stipula di contratti d'acquisto con gli stessi definendo il numero di dosi necessarie ed i tempi di consegna delle stesse.
 
Art. 2.
Per far fronte a situazioni di emergenza il Ministero della sanita' costituisce, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scorte di vaccino.
L'onere derivante dall'acquisto delle scorte di vaccini e di antigeni grava sul capitolo 2558 del bilancio del Ministero della sanita' per l'anno 1999 e sui capitoli corrispondenti per gli anni successivi.
 
Art. 3.
Le modalita' di produzione, di conservazione e di eventuale trasformazione dei singoli prodotti immunizzanti presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, nonche' i prezzi di cessione per unita' di prodotto sono di seguito specificati.
 
Art. 4.
E' incaricato della produzione del vaccino contro il carbonchio ematico l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, con sede in Foggia, per il numero di dosi di seguito riportato:
60.000 dosi bovine;
115.200 dosi ovine;
72.000 dosi caprine/equine.
Il prezzo di cessione del prodotto e' di L. 190 per dose bovina oltre IVA e di L. 95 per dose ovina, caprina ed equina, oltre IVA.
 
Art. 5.
L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, produttore del vaccino anticarbonchioso di cui al presente decreto, per quanto concerne la preparazione, i controlli di efficacia, di innocuita', e di sterilita' nonche' il confezionamento e la conservazione dei singoli prodotti immunizzanti deve attenersi al relativo capitolato tecnico allegato al decreto ministeriale 7 luglio 1992 relativo alla produzione, acquisto e distribuzione di vaccini e antigeni per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali.
Per l'aggiornamento del capitolato tecnico e l'allestimento di eventuali prodotti immunizzanti, diversi da quelli sopra indicati, di cui si renda necessario l'approvvigionamento, sara' cura del Ministero della sanita', sentito l'Istituto superiore di sanita', impartire agli istituti produttori le necessarie disposizioni.
 
Art. 6.
Il prezzo di cessione del prodotto immunizzante di cui agli articoli precedenti si applicano a decorrere dal 1o gennaio 1999.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 1999
Il direttore generale: Marabelli
 
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