Gazzetta n. 38 del 16 febbraio 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 31 gennaio 2000, n. 24
Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, che conferisce al Governo la delega ad emanare uno o piu' decreti legislativi per disciplinare il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale militare femminile, secondo il principio delle pari opportunita' tra uomo e donna;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Sentita la commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione 10 dicembre 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della citata legge 20 ottobre 1999, n. 380;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2000;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per le pari opportunita', del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei trasporti e della navigazione e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Principi generali

1. Le Forze armate ed il Corpo della guardia di finanza si avvalgono, per l'espletamento dei propri compiti, di personale maschile e femminile, ai sensi della legge 20 ottobre 1999, n. 380. Il presente decreto legislativo disciplina il reclutamento su base volontaria, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale militare femminile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.



Nota all'art. 1:
- Per la legge 20 ottobre 1999, n. 380, si veda nelle
note alle premesse.



 
Art. 2.
Reclutamento
1. Il reclutamento del personale militare femminile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza e' effettuato su base volontaria secondo le disposizioni vigenti per il personale maschile, salvo quanto disposto dal comma 3 e quanto previsto per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare del personale femminile dai decreti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380.
2. La partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari delle accademie e a quelli degli istituti e delle scuole di formazione e' consentita ai cittadini e alle cittadine italiani, celibi o nubili, vedovi o vedove e senza prole. Detti requisiti debbono essere posseduti all'atto dell'ammissione ai corsi ed essere mantenuti fino al transito in servizio permanente o all'acquisizione della qualifica di aspirante, salvo quanto previsto dal comma 4. Ai cittadini e alle cittadine italiani da reclutare a nomina diretta non si applica il presente comma.
3. Il personale femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie, degli istituti e delle scuole di formazione e' posto in licenza speciale a decorrere dalla comunicazione da parte dell'interessata all'amministrazione della certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di astensione obbligatoria di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
4. I capi di stato maggiore di Forza armata, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri ed il comandante generale della Guardia di finanza dispongono che gli allievi dell'ultimo anno dei corsi regolari, posti in licenza ai sensi del comma 3, siano ammessi, nei casi di valido profitto generale e di limitata incidenza della licenza sul periodo formativo definiti dagli ordinamenti di cui all'articolo 3, a sostenere gli esami previsti e, se idonei, siano nominati in servizio permanente o nel grado con la stessa anzianita' degli allievi insieme ai quali hanno superato gli esami. Al personale femminile nominato in servizio permanente o nel grado a seguito dell'applicazione del presente comma non si applica l'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 564, come sostituito dal comma 6 del presente articolo.
5. Ai fini dei reclutamenti previsti dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, e dall'articolo 8 della legge 28 marzo 1997, n. 85, al personale di cui al comma 3, dimesso per difetto dei requisiti previsti dal comma 2, e' riservata, in funzione della Forza armata o del Corpo di appartenenza, una percentuale di posti definita annualmente nell'ambito dei decreti ministeriali di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, fermo restando il possesso dei requisiti indicati nei bandi di concorso.
6. L'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 564, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Il personale militare in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza puo' contrarre matrimonio al compimento del terzo anno di servizio militare, anche se non ha raggiunto l'eta' di venticinque anni richiesta dal decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 507, e dalla legge 10 giugno 1964, n. 447, e comunque non prima del termine dei corsi regolari delle accademie, degli istituti e delle scuole di formazione, compresi i corsi di applicazione e quelli di studio per il conseguimento della laurea, ove prescritto.".



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5, della
citata legge 20 ottobre 1999, n. 380:
"5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle
finanze per il personale del Corpo della guardia di
finanza, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, adottano,
con propri decreti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, regolamenti recanti norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare sentiti,
per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per
le pari opportunita', la commissione nazionale per la
parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna nonche' il
Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale
del Corpo delle capitanerie di porto".
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, recante "Tutela delle
lavoratrici madri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 18 gennaio 1972, n. 14:
"Art. 4. - E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del
parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il
periodo intercorrente tra la data presunta e la data
effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto.
L'astensione obbligatoria dal lavoro e' anticipata a
tre mesi dalla data presunta del parto quando le
lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione
all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi
gravosi o pregiudizievoli.
Tali lavori sono determinati con propri decreti dal
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali".
- La legge 8 agosto 1977, n. 564, recante "Modifica
delle norme sul matrimonio dei militari delle tre Forze
armate e degli ufficiali del Corpo della guardia di
finanza", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 24 agosto 1977, n. 229.
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante "Riordino del
reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge
23 dicembre 1996, n. 662", pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
22 gennaio 1997, n. 17:
"4. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli
normali possono essere tratti con il grado di tenente,
mediante concorso, per titoli ed esami, e superamento del
corso applicativo, anche dai giovani in possesso di uno dei
diplomi di laurea definiti per ciascun ruolo con i decreti
di cui al comma 2 dell'art. 3, che non abbiano superato il
trentaduesimo anno di eta' alla data indicata nel bando di
concorso".
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto
legislativo 24 marzo 1993, n. 117, recante "Istituzione dei
ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in
servizio permanente dell'Arma dei carabinieri", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22
aprile 1993, n. 93:
"Art. 16. - 1. Il reclutamento degli ufficiali del
ruolo tecnico avviene mediante pubblico concorso, per
titoli ed esami, al quale possono partecipare:
a) i cittadini italiani che non abbiano superato il
trentaduesimo anno di eta' al 31 dicembre dell'anno in cui
viene bandito il concorso e che siano in possesso dei
requisiti generali previsti dalle norme vigenti per gli
ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri,
nonche' del diploma di laurea richiesto dal bando di
concorso:
b) i marescialli dell'Arma dei carabinieri che non
abbiano superato il quarantesimo anno di eta' al
31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso,
siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, abbiano frequentato specifici corsi di
specializzazione, siano stati gia' impiegati per almeno un
quinquennio nella relativa specialita' ed abbiano riportato
nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a
"superiore alla media".
Il numero dei posti messi a concorso e le modalita' di
espletamento dello stesso, articolato in due prove scritte
ed una orale, attinenti al tipo di specializzazione
professionale indicato nel predetto bando, sono stabiliti
con decreto ministeriale.
2. Per la partecipazione al concorso di cui al comma 1
i candidati devono possedere:
a) l'idoneita' fisica al servizio militare
incondizionato quale ufficiale dei carabinieri, da
accertarsi mediante visita medico-collegiale presso
l'ospedale militare o i centri medico-legali militari della
sede del comando di regione militare nel cui territorio e
dislocato il reparto o ente di appartenenza o il distretto
militare di residenza:
b) i necessari requisiti psico-attitudinali.
3. I vincitori del concorso sono nominati tenenti ed
ammessi a frequentare il corso formativo previsto dalla
tabella 2 al termine del quale conseguono la promozione al
grado di capitano assumendo nel ruolo la posizione
determinatasi in base alla graduatoria di merito di fine
corso".
- Si riporta il testo dell'art 8 della legge 28 marzo
1997, n. 85, recante "Disposizioni in materia di
avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del
trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e
qualifiche equiparate delle Forze di polizia", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 aprile
1997, n. 76:
"Art. 8. - 1. Il Ministro delle finanze e' autorizzato
a bandire un concorso straordinario, per titoli ed esami,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nonche' non piu' di due concorsi
straordinari nel quinquennio successivo, per il
reclutamento di tenenti in servizio permanente effettivo
della Guardia di finanza riservato all'appartenenti al
Corpo della guardia di finanza.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 e ammesso a
partecipare il personale del Corpo della guardia di finanza
che, alla data di indizione del concorso, sia in possesso
dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in discipline giuridiche ed
economiche;
b) anzianita' di servizio almeno pari a tre anni;
c) non avere riportato negli ultimi tre anni una
sanzione pari o piu' grave della consegna di rigore e un
giudizio complessivo con qualifica inferiore a "superiore
alla media";
d) idoneita' fisico-psico-attitudinale al servizio
incondizionato nella Guardia di finanza come ufficiale.
3. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al
comma 1, la composizione della commissione giudicatrice,
l'indicazione delle prove e delle materie di esame e dei
titoli, nonche' i relativi criteri di valutazione sono
stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze che
indice il concorso.
4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, dopo
aver superato un corso di formazione di durata non
inferiore a nove mesi e secondo l'ordine della graduatoria
approvata al termine dello stesso, sono nominati tenenti in
servizio permanente effettivo del ruolo normale della
Guardia di finanza, con decorrenza da data successiva a
quella in cui sono stati dichiarati vincitori del concorso
medesimo e a quella in cui sono nominati tenenti, nello
stesso anno solare, gli ufficiali provenienti
dall'Accademia ai sensi dell'art. 2, n. 1), della legge
29 maggio 1967, n. 371".
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 6 e 7, della
citata legge 20 ottobre 1999, n. 380:
"6. Il Ministro della difesa, acquisito il parere della
commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita'
tra uomo e donna, d'intesa con i Ministri dei trasporti e
della navigazione, delle finanze e per le pari
opportunita', definisce annualmente su proposta del Capo di
stato maggiore della difesa, ferme restando le consistenze
organiche complessive, le aliquote, i ruoli, i corpi, le
categorie, le specialita' e le specializzazioni di ciascuna
Forza armata in cui avranno luogo i reclutamenti del
personale femminile a decorrere dall'anno successivo a
quello di entrata in vigore della presente legge.
7. Agli adempimenti di cui al comma 6, per il personale
femminile da arruolare nel Corpo della guardia di finanza,
provvede il Ministro delle finanze, sentito il Ministro per
le pari opportunita' il quale acquisisce il parere della
Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita'
tra uomo e donna, su proposta del comandante generale del
Corpo della guardia di finanza".
- Per i riferimenti relativi alla legge 8 agosto 1977,
n. 564, v. nelle note all'art. 2.
- Il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre
1944, n. 507, recante "Modificazioni all'art. 1 del regio
decreto-legge 14 marzo 1938, n. 882, circa limitazioni al
matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia
marina e della Regia guardia di finanza", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 1945, n. 45.
- La legge 40 giugno 1964, n. 447, recante "Norme per i
volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e
nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente
delle stesse Forze armate", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 2 luglio 1964, n. 160.



 
Art. 3
Ordinamento dei corsi

1. Le amministrazioni interessate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, modificano gli specifici ordinamenti dei corsi presso le accademie, gli istituti e le scuole di formazione in relazione all'ammissione ai corsi stessi del personale femminile.
 
Art. 4.
Stato giuridico
1. Lo stato giuridico del personale militare femminile e' disciplinato dalle disposizioni vigenti per il personale militare maschile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.
2. Le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di maternita', disciplinate dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, non pregiudicano la posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2.
3. Fatti salvi i periodi obbligatori di assenza previsti dall'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi successivi al parto il personale militare femminile non puo' svolgere incarichi pericolosi, faticosi ed insalubri, da determinarsi con decreti adottati, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunita' per il personale delle Forze armate, nonche' con il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale delle capitanerie di porto, e dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunita' per il personale del Corpo della guardia di finanza, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.



Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 4 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, v. nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge
20 ottobre 1999, n. 380.
"3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro delle finanze e con il Ministro per le pari
opportunita', e' istituito, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge e per un periodo
di quattro anni rinnovabile, un Comitato consultivo
composto da undici membri nel quale e' assicurata una
partecipazione maggiorata di personale femminile in
possesso di adeguate esperienze e competenze nelle materie
attinenti ai settori di interesse del Ministero della
difesa e del Ministero delle finanze, con il compito di
assistere il Capo di stato maggiore della difesa ed il
Comandante generale del Corpo della guardia di finanza
nell'azione di indirizzo, coordinamento e valutazione
dell'inserimento e della integrazione del personale
femminile nelle strutture delle Forze armate e del Corpo
della guardia di finanza. Sei membri del Comitato
consultivo sono scelti dal Ministro della difesa con
proprio decreto e un membro e' scelto dal Ministro delle
finanze con proprio decreto. Il Ministro per le pari
opportunita' designa i restanti quattro membri, due dei
quali sono indicati dalla Commissione nazionale per la
parita' e per le pari opportunita' tra uomo e donna. Con il
decreto di istituzione del Comitato consultivo il Ministro
della difesa provvede anche all'indicazione di eventuali
compensi connessi alla effettiva presenza ai lavori del
Comitato stesso. Per il funzionamento del Comitato e'
autorizzata la spesa di lire 80 milioni per il 1999 e di
lire 240 milioni annue a decorrere dal 2000. Al relativo
onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio".



 
Art. 5.
Avanzamento
1. L'avanzamento del personale militare femminile e' disciplinato dalle disposizioni vigenti per il personale militare maschile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.
2. I periodi di astensione obbligatoria, previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono validi a tutti gli effetti ai fini dell'anzianita' di servizio. Gli stessi periodi sono computabili ai fini della progressione di carriera, salva la necessita' dell'effettivo compimento nonche' del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, previsti dalla normativa vigente.
3. Il personale militare che si assenta dal servizio per effetto delle previsioni dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e' posto in licenza straordinaria per motivi privati, equiparata a tutti gli effetti all'astensione facoltativa di cui allo stesso art. 7. Il periodo trascorso in tale licenza e' computabile, ai fini della progressione di carriera, nei limiti previsti dalla disciplina vigente in materia di documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica relativamente al periodo massimo di assenza che determina la fine del servizio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 gennaio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Mattarella, Ministro della difesa
Balbo, Ministro per le pari
opportunita'
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Visco, Ministro delle finanze
Bersani, Ministro dei trasporti e
della navigazione
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta l'art. 1, comma 4, della legge 20 ottobre
1999, n. 380, recante "Delega al Governo per l'istituzione
del servizio militare volontario femminile", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29
ottobre 1999, n. 255:
"4. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al
Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi
di cui al comma 2, al fine dell'espressione del parere da
parte delle competenti commissioni permanenti, da rendere
entro sessanta giorni dalla data di trasmissione".
- La legge 22 giugno 1990, n. 164, reca: "Norme sulla
composizione ed i compiti della commissione di cui al comma
2 dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400".



Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 4 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, v. nelle note all'art. 2; si riporta il
testo degli articoli 5 e 7 della suindicata legge:
"Art. 5. - L'ispettorato del lavoro puo' disporre,
sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal
lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al
periodo di astensione di cui alla lettera a) del precedente
articolo, per uno o piu' periodi, la cui durata sara'
determinata dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o
di preesistenti forme morbose che si presume possano essere
aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano
ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del
bambino;
c) quanto la lavoratrice non possa essere spostata ad
altre mansioni, secondo il disposto del precedente art. 3".
"Art. 7. - La lavoratrice ha diritto di assentarsi dal
lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di
cui alla lettera c) dell'art. 4 della presente legge, per
un periodo, entro il primo anno di vita del bambino, di sei
mesi, durante il quale le sara' conservato il posto.
La lavoratrice ha diritto, altresi', ad assentarsi dal
lavoro durante le malattie del bambino di eta' inferiore a
tre anni, dietro presentazione di certificato medico.
I periodi di assenza di cui ai precedenti commi
computati nell'anzianita' di servizio, esclusi gli effetti
relativi alle ferie e alla tredicesima mensilita' e alla
gratifica natalizia".



 
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