Gazzetta n. 39 del 17 febbraio 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1999, n. 542
Regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente norme in materia di imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, recante norme per la semplificazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;
Ritenuto che l'osservazione del Consiglio di Stato, in ordine alla necessita' di ricomprendere tra i destinatari delle comunicazioni, effettuate dalle amministrazioni dello Stato, riguardanti i compensi di cui all'articolo 4, commi 6 e 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche i percipienti, puo' ritenersi superata dalla disposizione contenuta nell'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1999;
Sulla proposta del Ministro delle finanze; E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Presentazione delle dichiarazioni
1. L'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e' sostituito dal seguente: "1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. Il decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, e dei modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.".
2. Nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, secondo periodo, le parole: "La presentazione della dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "La trasmissione della dichiarazione";
b) nel comma 2, terzo periodo, le parole: "La presentazione della dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "La trasmissione della dichiarazione";
c) nel comma 3, secondo periodo, le parole: "La presentazione della dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "La trasmissione della dichiarazione";
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Se il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, compresa quella unificata, scade tra il 1o gennaio ed il 31 maggio, la presentazione delle stesse e' effettuata nel mese di maggio e la trasmissione telematica nel mese di giugno. Tale disposizione non si applica nel caso in cui la dichiarazione deve essere redatta, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sui modelli approvati entro il 15 febbraio dell'anno precedente a quello di scadenza del termine di presentazione.";
e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Le disposizioni in materia di termini di trasmissione delle dichiarazioni in via telematica non rilevano ai fini dei versamenti delle imposte, che sono comunque effettuati entro gli ordinari termini di scadenza.";
f) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. I sostituti di imposta che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale presentano la dichiarazione tra il 1o e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La trasmissione della dichiarazione in via telematica e' effettuata nel mese di giugno.";
g) nel comma 7:
1) nel primo periodo, le parole: "entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni";
2) nel secondo periodo le parole: "superiore a trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a novanta giorni";
h) nel comma 9, dopo le parole: "I termini di presentazione" sono aggiunte le seguenti: "e di trasmissione".
3. Nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1:
1) nel secondo periodo, le parole: "non piu' di dieci soggetti" sono sostituite con le seguenti: "non piu' di venti soggetti";
2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "E' esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e delle societa' che si sono avvalsi della procedura di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La dichiarazione e' presentata in via telematica all'amministrazione finanziaria, direttamente o tramite un incaricato indicato al comma 3, dalle societa' di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire al termine del periodo di imposta conclusosi nell'anno solare precedente a quello in cui deve essere effettuata la trasmissione telematica, dagli enti di cui al comma 1, lettera b), dello stesso articolo 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire al termine del menzionato periodo di imposta. I soggetti incaricati di cui al comma 3 trasmettono in via telematica le dichiarazioni. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50. Il collegamento telematico con l'amministrazione finanziaria e' gratuito.";
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi: "2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una societa' o ente possiede i requisiti di cui al comma precedente, la trasmissione telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo' essere effettuata da uno o piu' soggetti dello stesso gruppo, anche non in possesso dei menzionati requisiti. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la societa' controllante e le societa' da questi controllate come definite dall'articolo 43-ter, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2-ter. La dichiarazione puo' essere presentata in via telematica direttamente da contribuenti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2-bis.";
d) nel comma 3:
1) nella lettera c), le parole: "indicate nell'articolo 78, commi 1, lettere a) e b), e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413" sono sostituite dalle seguenti: "indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;";
2) nella lettera e), le parole: "a mezzo dei quali i soggetti di cui alle lettere precedenti trasmettono le dichiarazioni" sono soppresse;
e) il comma 6, secondo periodo, e' sostituito dal seguente: "I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta ricevuta di presentazione della dichiarazione nonche' copia della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti.";
f) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti commi: "7-bis. Gli intermediari e i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis e 2-ter effettuano la trasmissione telematica delle dichiarazioni per le quali non e' previsto un apposito termine per la trasmissione stessa entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali.
7-ter. Le dichiarazioni presentate agli intermediari successivamente al termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali sono trasmesse in via telematica entro un mese dalla data della ricevuta rilasciata al contribuente ove tale termine scade successivamente a quello previsto per la trasmissione telematica delle medesime dichiarazioni.";
g) il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui e' consegnata dal contribuente alla banca, all'ufficio postale o a uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 ovvero e' trasmessa direttamente all'amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche.";
h) il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. La prova della presentazione della dichiarazione e' data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.".
4. Nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' soppresso;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Le amministrazioni di cui al primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano i dati fiscali, contributivi e assicurativi di tutti i percipienti utilizzando il modello approvato con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo.";
c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. I soggetti indicati nell'articolo 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano all'anagrafe tributaria mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' delle comunicazioni, previa intesa con le rispettive Presidenze e con il segretario generale della Presidenza della Repubblica, per quanto concerne quest'ultima. Nel medesimo decreto puo' essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.".
5. Nell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole: "comma 3 sono presentate" sono aggiunte le seguenti: "esclusivamente ai fini dell'imposta sul regionale sulle attivita' produttive e";
6. Nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1:
1) nel primo periodo, le parole: "15 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio";
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La trasmissione della dichiarazione in via telematica e' effettuata entro il mese di giugno da parte dei soggetti indicati nell'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, ed entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo articolo 3.";
b) il comma 4 e' sostituito con il seguente: "4. In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, sempreche' i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti, e' presentata dai curatori o dai commissari liquidatori entro quattro mesi dalla nomina, con le modalita' di cui ai commi 1 e 2. Con le medesime modalita' e nei termini ordinari, i curatori o i commissari liquidatori presentano la dichiarazione per le operazioni registrate nell'anno solare in cui e' dichiarato il fallimento ovvero la liquidazione coatta amministrativa. Per le operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e' anche presentata, entro quattro mesi dalla nomina, apposita dichiarazione al competente ufficio IVA o delle Entrate, ove istituito, ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Qualora il termine per la presentazione delle dichiarazioni di cui ai periodi precedenti da redigere sui modelli di cui al comma 1, da approvarsi entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere utilizzati, scada tra il 1o gennaio ed il 31 maggio dello stesso anno, la trasmissione in via telematica e' effettuata entro il mese di giugno da parte dei soggetti indicati nell'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, ed entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo articolo 3.".
c) il comma 5 e' soppresso.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinino le norme generali
regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
- Per il testo vigente dell'art. 4 del D.P.R. n.
322/1998 v. nelle note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 7-bis del D.P.R. n. 600/1973, e'
il seguente:
"Art. 7-bis (Certificazioni dei sostituti d'imposta). -
1. I soggetti indicati nel titolo III del presente decreto
che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla
fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo devono
rilasciare una apposita certificazione unica anche ai fini
dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la
previdenza sociale (INPS) attestante l'ammontare
complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle
ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e
dei contributi previdenziali e assistenziali, nonche' gli
altri dati stabiliti con il decreto di cui all'art. 8,
comma 1, secondo periodo. La certificazione e' unica anche
ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse
previdenziali; con decreto del Ministro delle finanze,
emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro
e della previdenza sociale, sono stabilite le relative
modalita' di attuazione. La certificazione unica
sostituisce quelle previste ai fini contributivi.
2. I certificati, sottoscritti anche mediante sistemi di
elaborazione automatica, sono consegnati agli interessati
entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in
cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro
dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di
interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui
all'art. 27 il certificato puo' essere sostituito dalla
copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e
11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del citato D.P.R. n. 322/1998,
come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 1 (Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni
in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.). - 1. Ai
fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive le dichiarazioni sono redatte, a
pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati
con decreto dirigenziale, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro il 15 febbraio e da utilizzare per le
dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione
relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo
d'imposta non coincidente con l'anno solare, per il periodo
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di approvazione. Il decreto di
approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti
d'imposta di cui all'art. 4, comma 1, e dei modelli di
dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4 e 37, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno
precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere
utilizzati.
2. Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente
presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le
rivenditorie autorizzate. Con decreto dirigenziale, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti il
prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio spettante
ai rivenditori. Per particolari stampati, con decreto
dirigenziale, puo' essere stabilito che la distribuzione
sia fatta direttamente dagli uffici dell'amininistrazione
finanziaria ovvero mediante spedizione al contribuente.
3. La dichiarazione e' sottoscritta, a pena di
nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza
legale o negoziale. La nullita' e' sanata se il
contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta
giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio
delle entrate territorialmente competente.
4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone
fisiche e' sottoscritta, a pena di nullita', dal
rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha
l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante
negoziale. La nullita' e' sanata se il soggetto tenuto a
sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta
giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio
delle entrate territorialmente competente.
5. La dichiarazione delle societa' e degli enti
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
presso i quali esiste un organo di controllo, e'
sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo
costituiscono o dal presidente se si tratta di organo
collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione
e' valida, salva l'applicazione della sanzione di cui
all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, e successive modificazioni.
6. In caso di presentazione della dichiarazione in via
telematica, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente
articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione
che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare".
- Il testo dell'art. 2 del citato D.P.R. n. 322/1998,
come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 2 (Termine per la presentazione della
dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di
I.R.A.P.). - 1. Le persone fisiche e le societa' o le
associazioni di cui all'art. 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la
dichiarazione, compresa quella unificata annuale, tra il
1o maggio ed il 30 giugno di ciascun anno. La trasmissione
della dichiarazione in via telematica, compresa quella
unificata, e' effettuata entro il 31 ottobre di ciascun
anno.
2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, tenuti all'approvazione del bilancio o del
rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o
dall'atto costitutivo, presentano la dichiarazione,
compresa quella unificata annuale, entro un mese
dall'approvazione del bilancio o del rendiconto. Se il
bilancio non e' stato approvato nel termine stabilito, la
dichiarazione e' presentata entro un mese dalla scadenza
del termine stesso. La trasmissione della dichiarazione in
via telematica, compresa quella unificata, e' effettuata
entro due mesi dall'approvazione del bilancio o del
rendiconto o dalla scadenza del termine stabilito per
l'approvazione.
3. Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche presentano la dichiarazione, compresa
quella unificata annuale, entro sei mesi dalla fine del
periodo d'imposta. La trasmissione della dichiarazione in
via telematica, compresa quella unificata, e' effettuata
entro sette mesi dalla fine del periodo d'imposta.
4. Se il termine per la presentazione delle
dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, compresa quella unificata, scade tra
il 1o gennaio ed il 31 maggio, la presentazione delle
stesse e' effettuata nel mese di maggio e la trasmissione
telematica nel mese di giugno. Tale disposizione non si
applica nel caso in cui la dichiarazione deve essere
redatta ai sensi dell'art. 1, comma 1, sui modelli
approvati entro il 15 febbraio dell'anno precedente a
quello di scadenza del termine di presentazione.
4-bis. Le disposizioni in materia di termini di
trasmissione delle dichiarazioni in via telematica non
rilevano ai fini dei versamenti delle imposte, che sono
comunque effettuati entro gli ordinari termini di scadenza.
5. I sostituti di imposta che non sono tenuti alla
presentazione della dichiarazione unificata annuale
presentano la dichiarazione tra il 1o e il 31 maggio di
ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare
precedente. La trasmissione della dichiarazione in via
telematica e' effettuata nel mese di giugno.
6. Per gli interessi e gli altri proventi di cui ai
commi da 1 a 3-bis dell'art. 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per quelli
assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi
dell'ultimo comma dello stesso articolo e dell'art. 7,
commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 425, nonche' per i premi e per le vincite di cui
all'art. 30, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, i soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche presentano la
dichiarazione contestualmente alla dichiarazione dei
redditi propri.
7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate
entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva
restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per
il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo
superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma
costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle
imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e
delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.
8. Salva l'applicazione delle sanzioni amministrative la
dichiarazione dei redditi, la dichiarazione dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e la dichiarazione dei
sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere
errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da
redigere secondo le modalita' stabilite per le medesime
dichiarazioni e da presentare all'amministrazione
finanziaria per il tramite di un ufficio della Poste
italiane S.p.a. convenzionata.
9. I termini di presentazione e di trasmissione della
dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati
d'ufficio al primo giorno feriale successivo".
- Il testo dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 322/1998,
come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 3 (Presentazione delle dichiarazioni in materia
di imposte sui redditi e di I.R.A.P.). - 1. La
dichiarazione e' presentata gratuitamente
all'amministrazione finanziaria, per il tramite di una
banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a.,
convenzionate. I contribuenti con periodo di imposta
coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione
della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, della dichiarazione annuale ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto e di quella del
sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato ritenute
alla fonte nei riguardi di non piu' di venti soggetti,
presentano la dichiarazione unificata annuale. E' esclusa
dalla dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e delle
societa' che si sono avvalsi della procedura di
liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di
cui all'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con decreto
dirigenziale puo' essere esclusa dalla dichiarazione
unificata la dichiarazione del sostituto di imposta qualora
contenga particolari tipologie di ritenute alla fonte.
2. La dichiarazione e' presentata in via telematica
all'amministrazione finanziaria, direttamente, o tramite un
incaricato indicato al comma 3, dalle societa' di cui
all'art. 87, comma 1, lettera a) del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale
sociale superiore a 5 miliardi di lire al termine del
periodo di imposta conclusosi nell'anno solare precedente a
quello in cui deve essere effettuata la trasmissione
telematica, dagli enti di cui al comma 1, lettera b), dello
stesso art. 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi
di lire al termine del menzionato periodo di imposta. I
soggetti incaricati di cui al comma 3 trasmettono in via
telematica le dichiarazioni. La disposizione di cui al
primo periodo si applica anche ai soggetti con un numero di
dipendenti non inferiore a 50. Il collegamento telematico
con l'amministrazione finanziaria e' gratuito.
2-bis. Nell'ambito di gruppi in cui almeno una societa'
o ente possiede i requisiti di cui al comma precedente, la
trasmissione telematica delle dichiarazioni di soggetti
appartenenti al gruppo puo' essere effettuata da uno o piu'
soggetti dello stesso gruppo, anche non in possesso dei
menzionati requisiti. Si considerano appartenenti al gruppo
l'ente o la societa' controllante e le societa' da questi
controllate come definite dall'art. 43-ter, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
2-ter. La dichiarazione puo' essere presentata in via
telematica direttamente da contribuenti diversi da quelli
indicati nei commi 2 e 2/bis.
3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, ragionieri e dei periti commerciali e dei
consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre
1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b)
e c) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonche'
quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze
etnico-linguistiche;
d) i centri autorizzati di assistenza fiscale per le
imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del
Ministro delle finanze.
4. I soggetti ai cui al comma 3 sono abilitati
dall'amministrazione finanziaria alla trasmissione dei dati
contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione e' revocata
quando nello svolgimento dell'attivita' di trasmissione
delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute
irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti di
sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del
professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' da parte dei centri
autorizzati di assistenza fiscale.
5. La dichiarazione puo' essere presentata
all'amministrazione finanziaria anche mediante spedizione
effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo della
raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con
certezza la data di spedizione.
6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se
non richiesta, ricevuta di presentazione della
dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3
rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta
ricevuta di presentazione della dichiarazione nonche' copia
della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in
via telematica all'amministrazione finanziaria i dati in
essa contenuti.
7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in
via telematica le dichiarazioni all'amministrazione
finanziaria entro cinque mesi dalla data di scadenza del
termine di presentazione delle dichiarazioni stesse.
1-bis. Gli intermediari e i soggetti di cui all'art. 3,
commi 2, 2-bis, e 2-ter effettuano la trasmissione
telematica delle dichiarazioni per le quali non e' previsto
un apposito termine per la trasmissione stessa entro un
mese dalla scadenza del termine previsto per la
presentazione alle banche e agli uffici postali.
7-ter. Le dichiarazioni presentate agli intermediari
successivamente al termine previsto per la presentazione
alle banche e agli uffici postali sono trasmesse in via
telematica entro un mese dalla data della ricevuta
rilasciata al contribuente ove tale termine scade
successivamente a quello previsto per la trasmissione
telematica delle medesime dichiarazioni.
8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno
in cui e' consegnata dal contribuente alla banca,
all'ufficio postale o a uno dei soggetti di cui ai commi
2-bis e 3 ovvero e' trasmessa direttamente
all'amministrazione finanziaria mediante procedure
telematiche.
9. Le societa' e gli enti che trasmettono la
dichiarazione direttamente all'amministrazione finanziaria
e i soggetti incaricati della predisposizione della
dichiarazione conservano, per il periodo previsto dall'art.
43, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione della quale
l'amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione o
la trasmissione, debitamente sottoscritta e redatta su
modello conforme a quello approvato con il decreto di cui
all'art. 1. I documenti rilasciati dal soggetto incaricato
di predisporre la dichiarazione sono conservati dal
contribuente o dal sostituto d'imposta per il periodo
previsto dall'art. 43, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
10. La prova della presentazione della dichiarazione e'
data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di
uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta
di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla
comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante
l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata
direttamente in via telematica.
11. Le modalita' tecniche di trasmissione delle
dichiarazioni sono stabilite con decreto dirigenziale da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di
svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni
da parte delle banche e della Poste italiane S.p.a.,
comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze
derivanti dalle irregolarita commesse nello svolgimento del
servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni,
approvate con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. La misura del compenso e'
determinata tenendo conto dei costi del servizio e del
numero complessivo delle dichiarazioni ricevute.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti
imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
13. Ai soggetti incaricati della trasmissione
telematica si applica l'art. 12-bis, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono
rispettivamente, le convenzioni e i decreti di cui al comma
11 del presente articolo".
- Per il testo dell'ultimo comma dell'art. 73 del
D.P.R. n. 633/1972, vedasi nelle note all'art. 8.
- Per il testo dell'art. 87 del D.P.R. n. 917/1986,
vedasi in nota all'art. 9.
- Per il testo dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n.
602/1973, vedasi nelle note all'art. 5.
- Il testo dell'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c)
del citato decreto legislativo n. 241/1997 e' il seguente:
"1. I centri di assistenza fiscale, di seguito
denominati "Centri , possono essere costituiti dai seguenti
soggetti:
a) associazioni sindacali di categoria fra
imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;
b) associazioni sindacali di categoria fra
imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da
quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del
Ministero delle finanze, ne e' riconosciuta la rilevanza
nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno
pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa
categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla
camera di commercio, nonche' all'esistenza di strutture
organizzate in almeno 30 province;
c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui
alle lettere a) e b), previa delega della propria
associazione nazionale".
- Il testo dell'art. 4 del citato D.P.R. n. 322/1998,
como modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 4 (Dichiarazione dei sostituti d'imposta). - 1.
Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata, i
soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad
operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi,
sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte
secondo le disposizioni dello stesso titolo, presentano
annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei
contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza
sociale (INPS) e dei premi dovuti all'istituto nazionale
per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), relativa a tutti i percipienti.
2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi
necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, per
la determinazione dell'ammontare dei compensi, sotto
qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi
e dei premi, nonche' per l'effettuazione dei controlli e
gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione,
esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria, l'INPS e
l'INAIL sono in grado di acquisire direttamente e
sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi
e assicurativi.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del lavoro e della previdenza
sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 puo'
essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e
casse.
4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle
ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui
all'art. 1 sono conservati per il periodo previsto
dall'art. 43, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o trasmessi, su
richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle
attestazioni relative ai versamenti contributivi e
assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.
5. (soppresso).
6. Le amministrazioni di cui al primo comma dell'art.
29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, che corrispondodo compensi, sotto qualsiasi
forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano i dati
fiscali, contributivi e assicurativi di tutti i percipienti
utilizzando il modello approvato con il decreto
dirigenziale di cui all'art. 1, comma 1, secondo periodo.
6-bis. I soggetti indicati nell'art. 29, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi
forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano
all'anagrafe tributaria mediante appositi elenchi i dati
fiscali dei percipienti. Con decreto del Ministero delle
finanze sono stabiliti il contenuto, i termini e le
modalita' delle comunicazioni, previa intesa con le
rispettive presidenze e con il segretario generale della
Presidenza della Repubblica, per quanto concerne
quest'ultima. Nel medesimo decreto puo' essere previsto
anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi
dovuti agli enti e casse previdenziali".
- Il testo dell'art. 29, commi 1 e 3, del citato D.P.R.
n. 600/1973, e' il seguente:
"Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con
ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori
di cui all'art. 23, devono effettuare all'atto del
pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La
ritenuta e' operata con le seguenti modalita':
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori,
di cui all'art. 48, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli
indicati alle successive lettere b) e c), aventi carattere
fisso e continuativo, con i criteri e le modalita' di cui
al comma 2, dell'art. 23;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, nonche' su ogni altra somma o valore diversi
da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile
delle indennita' di cui all'art. 48, commi 5, 6, 7 e 8, del
citato testo unico, con la aliquota applicabile allo
scaglione di reddito piu' elevato della categoria o classe
di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in
mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo
netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio
precedente;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),
del citato testo unico con i criteri di cui all'art. 17,
dello stesso testo unico;
e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui
all'art. 48, del citato testo unico, non compresi nell'art.
16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico,
corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il
primo scaglione di reddito".
"Le amministrazioni della Camera dei deputati, del
Senato e della Corte costituzionale, nonche' della
Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi
delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le
somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto
del pagametto, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello
stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del
pagamento delle indennita' e degli assegni vitalizi di cui
all'art. 47, comma 1, lettera g), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con dereto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una
ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette
indennita' e assegni, con le aliquote determinate secondo i
criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni
di cui al comma 2".
- Il testo dell'art. 5 del citato D.P.R. n. 322/1998,
come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 5 (Dichiarazione nei casi di liquidazione). - 1.
In caso di liquidazione di societa' o enti soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di
societa' o associazioni di cui all'art. 5 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di
imprese individuali, il liquidatore nominato con
provvedimento dell'autorita' giudiziaria presenta, entro
quattro mesi dalla data in cui ha effetto la deliberazione
di messa in liquidazione, la dichiarazione relativa al
periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la
data stessa. Lo stesso liquidatore presenta la
dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni
di liquidazione entro quattro mesi dalla chiusura della
liquidazione stessa o dal deposito del bilancio finale, se
prescritto.
2. Nel caso in cui il liquidatore non sia nominato con
provvedimento dell'autorita' giudiziaria lo stesso, o in
mancanza il rappresentante legale, presenta le
dichiarazioni di cui al comma 1 entro l'ordinario termine
per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
3. Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo
d'imposta in corso alla data indicata nel comma 1 sono
presentate, nei termini stabiliti dall'art. 2, la
dichiarazione relativa alla residua frazione del detto
periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo
d'imposta.
4. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta
amministrativa le dichiarazioni di cui al comma 1 sono
presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal
curatore o dal commissario liquidatore, rispettivamente
entro quattro mesi dalla nomina ed entro quattro mesi dalla
chiusura del fallimento e della liquidazione, e le
dichiarazioni di cui al comma 3 sono presentate
esclusivamente ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e soltanto se vi e' stato esercizio
provvisorio.
5. Resta fermo, anche durante la liquidazione,
l'obbligo di presentare le dichiarazioni dei sostituti
d'imposta".
- Il testo dell'art. 8 del citato D.P.R. n. 322/1998,
come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 8 (Dichiarazione annuale in materia di imposta
sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di
determinati contribuenti). - 1. Salvo quanto previsto
dall'art. 3 relativamente alla dichiarazione unificata, il
contribuente presenta tra il 1o febbraio ed il 31 maggio di
ciascun anno la dichiarazione relativa all'imposta sul
valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente,
redatta in conformita' al modello approvato con decreto
dirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro
il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e'
utilizzato. La trasmissione della dichiarazione in via
telematica e' effettuata entro il mese di giugno da parte
dei soggetti indicati nell'art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e
3, ed entro il mese di novembre da parte dei soggetti
indicati nel comma 11 del medesimo art. 3. La dichiarazione
annuale e' presentata anche dai contribuenti che non hanno
effettuato operazioni imponibili. Sono esonerati dalla
dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare
precedente hanno registrato esclusivamente operazioni
esenti dall'imposta di cui all'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, salvo
che siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui
all'art. 19-bis2 del medesimo decreto.
2. Nella dichiarazione sono indicati i dati e gli
elementi necessari per l'individuazione del contribuente,
per la determinazione dell'ammontare delle operazioni e
dell'imposta e per l'effettuazione dei controlli, nonche'
gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione,
esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria e' in
grado di acquisire direttamente.
3. Le detrazioni sono esercitate entro il termine
stabilito dall'art. 19, comma 1, secondo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
4. In caso di fallimento o di liquidazione coatta
amministrativa, la dichiarazione relativa all'imposta
dovuta per l'anno solare precedente, sempreche' i relativi
termini di presentazione non siano ancora scaduti, e'
presentata dai curatori o dai commissari liquidatori entro
quattro mesi dalla nomina, con le modalita' di cui ai commi
1 e 2. Con le medesime modalita' e nei termini ordinari, i
curatori o i commissari liquidatori presentano la
dichiarazione per le operazioni registrate nell'anno solare
in cui e' dichiarato il fallimento ovvero la liquidazione
coatta amministrativa. Per le operazioni registrate nella
parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di
fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e' anche
presentata, entro quattro mesi dalla nomina, apposita
dichiarazione al competente ufficio IVA o delle entrate,
ove istituito, ai fini della eventuale insinuazione al
passivo della procedura concorsuale. Qualora il termine per
la presentazione delle dichiarazioni di cui ai periodi
precedenti da redigere sui modelli di cui al comma 1, da
approvarsi entro il 20 dicembre dell'anno precedente a
quello in cui devono essere utilizzati, scada tra il
1o gennaio ed il 31 maggio dello stesso anno, la
trasmissione in via telematica e' effettuata entro il mese
di giugno da parte dei soggetti indicati nell'art. 3, commi
2, 2-bis, 2-ter e 3, ed entro il mese di novembre da parte
dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo art. 3.
5. (soppresso).
6. Per la sottoscrizione e la presentazione della
dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto si
applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 3 e 4,
art. 2, commi 7, 8 e 9 e all'art. 3.
7. I soggetti di cui all'art. 73, primo comma, lettera
e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, eseguono i versamenti dell'imposta sul valore
aggiunto secondo le modalita' e i termini indicati nel capo
terzo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".



 
Art. 2.
Dichiarazioni e versamenti periodici
1. Nell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: "Entro il giorno 15 di ciascun mese" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il giorno 16 di ciascun mese";
b) il comma 2, e' sostituito dal seguente: "2. A decorrere dal periodo d'imposta 1999, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche effettuate ai sensi del comma 1 sono indicati, unitamente agli altri elementi richiesti, in apposito modello di dichiarazione da approvare con decreto dirigenziale. Tale dichiarazione e' presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione periodica i contribuenti non soggetti per l'anno in corso all'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA o di effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempreche' nel corso dello stesso anno non vengano meno le predette condizioni di esonero, nonche' i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le persone fisiche presentano la dichiarazione sempreche' abbiano realizzato nell'anno precedente un volume d'affari superiore a cinquanta milioni di lire.".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, sono inseriti i seguenti commi: "2-bis. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di piu' attivita', il contribuente presenta una sola dichiarazione riepilogativa per ciascun periodo. In caso di liquidazioni periodiche separate concernenti periodi mensili e trimestrali, effettuate contestualmente entro il termine previsto dal comma 1 per le liquidazioni mensili, il contribuente presenta una sola dichiarazione contenente i dati riepilogativi delle liquidazioni effettuate.
2-ter. I contribuenti presentano la dichiarazione di cui al comma 2 entro l'ultimo giorno del mese nel quale vanno eseguite le liquidazioni periodiche di cui ai commi 1 e 5. La predetta dichiarazione e' presentata per il tramite della Poste italiane S.p.a. o di una banca, convenzionate. I soggetti indicati all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, trasmettono la dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione.".
3. Nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, le parole: "all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente" sono sostituite dalle seguenti: "all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata".
4. Nell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, l'ultimo periodo e' soppresso.
5. Nell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "1, 2 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "1, 2, 2-bis, 2-ter e 4";
b) le parole: "agli articoli 33 e 74" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 33, 73, primo comma, lettera e), e 74".



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 1 del citato D.P.R. n. 100/1998,
come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 1 (Dichiarazioni e versamenti periodici). - 1.
Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente
determina la differenza tra l'ammontare complessivo
dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese
precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da
eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai
corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello
dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei
registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla
base dei documenti di acquisto di cui e' in possesso e per
i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello
stesso mese ai sensi dell'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Gli
elementi necessari per il calcolo dell'imposta sono
indicati in apposita sezione dei registri delle fatture o
dei corrispettivi.
2. A decorrere dal periodo d'imposta 1999, i dati
contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche
effettuate ai sensi del comma 1 sono indicati, unitamente
agli altri elementi richiesti, in apposito modello di
dichiarazione da approvare con decreto dirigenziale. Tale
dichiarazione e' presentata anche nell'ipotesi di
liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla
presentazione della dichiarazione periodica i contribuenti
non soggetti per l'anno in corso all'obbligo di
presentazione della dichiarazione annuale IVA o di
effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempreche' nel
corso dello stesso anno non vengano meno le predette
condizioni di esonero, nonche' i soggetti di cui all'art.
88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. Le persone fisiche presentano la dichiarazione
sempreche' abbiano realizzato nell'anno precedente un
volume d'affari superiore a cinquanta milioni di lire.
2-bis. In caso di determinazione separata dell'imposta
in presenza di piu' attivita, i1 contribuente presenta una
sola dichiarazione riepilogativa per ciascun periodo. In
caso di liquidazioni periodiche separate concernenti
periodi mensili e trimestrali, effettuate contestualmente
entro il termine previsto dal comma 1 per le liquidazioni
mensili, il contribuente presenta una sola dichiarazione
contenente i dati riepilogativi delle liquidazioni
effettuate.
2-ter. I contribuenti presentano la dichiarazione di
cui al comma 2 entro l'ultimo giorno del mese nel quale
vanno eseguite le liquidazioni periodiche di cui ai commi 1
e 5. La predetta dichiarazione e' presentata per il tramite
della Poste italiane S.p.a o di una banca, convenzionate. I
soggetti indicati all'art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, trasmettono la dichiarazione in via telematica
entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di
presentazione.
3. A partire dal periodo di imposta in corso alla data
di entrata in vigore del presente regolamento, il
contribuente che affida a terzi la tenuta della
contabilita' e ne abbia dato comunicazione all'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto competente nella prima
dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla
scelta operata, puo' fare riferimento del calcolo della
differenza di imposta relativa al mese precedente
all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Per coloro che iniziano l'attivita', l'opzione ha effetto
dalla seconda liquidazione periodica.
4. Entro il termine stabilito nel comma 1, il
contribuente versa l'importo della differenza nei modi di
cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e annota sul registro gli estremi
della relativa attestazione. Se l'importo dovuto non supera
il limite di lire cinquantamila, il versamento e'
effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter,
e 4 si applicano anche nei confronti dei soggetti di cui
agli articoli 33, 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972, con riferimento ai termini ivi stabiliti".
- Il testo dell'art. 88 del D.P.R. n. 917/1986 (per il
titolo v. in nota all'art. 9) e' il seguente:
"Art. 88 (Stato ed enti pubblici). - 1. Gli organi e le
amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento
autonomo, anche se dotati di personalita' giuridica, i
comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli
enti gestori di demani collettivi, le comunita' montane, le
province e le regioni non sono soggetti all'imposta.
2. Non costituiscono esercizio di attivita'
commerciali:
a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti
pubblici;
b) l'esercizio di attivita' previdenziali,
assistenziali e sanitarie da parte di enti istituiti
esclusivamente a tal fine, comprese le unita' sanitarie
locali"



 
Art. 3. Scomputo delle eccedenze di versamento e semplificazione degli
adempimenti di alcuni sostituti di imposta
1. Nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il sostituto di imposta che abbia effettuato un versamento di ritenute alla fonte in misura superiore rispetto alla somma dovuta ha facolta' di scomputare l'eccedenza dai versamenti successivi.";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per il riporto.";
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. La parte dell'eccedenza riportata che non trova capienza nelle ritenute da versare nel periodo di imposta successivo o che non e' utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, costituisce eccedenza per il periodo stesso ed e' oggetto di ulteriore scelta tra il riporto ed il rimborso.".
2. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, e' sostituito dal seguente: "1. I sostituti di imposta che nell'anno erogano esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non piu' di tre soggetti ed effettuano ritenute di acconto per un importo complessivo non superiore a due milioni di lire effettuano i versamenti delle ritenute operate distintamente per ciascun periodo d'imposta entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
2. Qualora nel corso del periodo di imposta venga superato anche uno dei limiti indicati al comma 1, il sostituto di imposta e' tenuto, a partire dalla prima scadenza utile, ad effettuare i versamenti nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.".



Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 1 del citato D.P.R. n. 445/1997,
come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 1 (Scomputo delle eccedenze di versamento del
sostituto di imposta). - 1. Il sostituto di imposta che
abbia effettuato un versamento di ritenute alla fonte in
misura superiore rispetto alla somma dovuta ha facolta' di
scomputare l'eccedenza dai versamenti successivi.
2. Qualora lo scomputo di cui al comma 1 non venga
operato nel corso dello stesso periodo di imposta, il
sostituto ha diritto, a sua scelta, di computare
l'eccedenza in diminuzione dai versamenti relativi al
periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso
nella dichiarazione prevista dall'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
anche ricorrendo alle procedure indicate nel decreto
ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567.
3. La scelta non risultante dalla dichiarazione si
intende fatta per il riporto.
4. La parte dell'eccedenza riportata che non trova
capienza nelle ritenute da versare nel periodo di imposta
successivo o che non e' utilizzata in compensazione ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, costituisce eccedenza per il periodo stesso ed e'
oggetto di ulteriore scelta tra il riporto ed il rimborso.
5. Se l'eccedenza riportata non e' computata in
diminuzione nella dichiarazione relativa al periodo di
imposta successivo, o se la dichiarazione non e'
presentata, il sostituto di imposta puo' chiederne il
rimborso a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
6. Sull'eccedenza computata in diminuzione dei
versamenti non competono interessi. Se e' richiesto il
rimborso competono gli interessi di cui all'art. 44 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973,
con decorrenza dal secondo semestre successivo,
rispettivamente, alla data di presentazione della
dichiarazione del sostituto di imposta o a quella di
presentazione dell'istanza di rimborso prevista dall'art.
38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del
1973".
- Per quanto concerne l'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997,
in materia di compensazioni, v. nelle note all'art. 8.
- Per il titolo del D.P.R. n. 602/1973, v. nelle note
all'art. 5.



 
Art. 4.
Presentazione della dichiarazione in materia di I.R.A.P.
1. I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive entro i termini di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con le modalita' di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.



Nota all'art. 4:
- Per il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 2 del D.P.R.
n. 322/1998, v. nelle note all'art. 1.



 
Art. 5.
Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo
1. Le eccedenze di imposta di cui all'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, possono essere utilizzate in compensazione dal cessionario anche agli effetti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dall'inizio del periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale l'eccedenza si genera in capo al soggetto cedente.



Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito),
come modificato dal presente decreto, e' riportato nelle
note all'art. 11.
- Per l'argomento del D.Lgs. n. 241/1997, v. nelle
premesse del presente decreto.



 
Art. 6.
Modifiche di termini in materia di IVA
1. La differenza tra l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale e l'ammontare delle somme gia' versate mensilmente ai sensi dell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e' versata entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data.



Nota all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 100/1998, v.
nelle note all'art. 2.



 
Art. 7. Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni
e ai versamenti in materia di imposta sul valore aggiunto
1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a trecentosessantamilioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita', possono optare, comunicando la scelta con le modalita' e i termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, per:
a) l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovra' essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo. La liquidazione dell'imposta relativa al quarto trimestre e' effettuata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento, fermo restando il termine per il versamento di cui alla lettera b);
b) il versamento dell'imposta dovuta entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data.
2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessantamilioni di lire relativamente a tutte le attivita' esercitate.
3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24, del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'opzione vincola il contribuente alla sua concreta applicazione per almeno un triennio e resta valida per ciascun anno successivo fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata, salvo revoca da comunicare ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 1997.



Note all'art. 7:
- Il D.P.R. n. 442/1997 reca: "Regolamento recante
norme per il riordino della disciplina delle opzioni in
materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte
dirette".
- Il testo degli articoli 23 e 24 del citato D.P.R. n.
633/1972, e' il seguente:
"Art. 2 (Registrazione delle fatture). - Il
contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture
emesse, nell'ordine della loro numerazione e con
riferimento alla data della loro emissione, in apposito
registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte,
dell'art. 21, devono essere registrate entro il termine di
emissione e con riferimento al mese di consegna o
spedizione dei beni.
Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero
progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare
imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare
dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la
ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del
bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi
di cui al terzo comma dell'art. 17, del cedente o del
prestatore.
Se l'altro contraente non e' un'impresa, societa' o
ente devono essere indicati, in luogo della ditta,
denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per
le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti
di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati,
in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di
inapplicabilita' di essa e la relativa norma.
Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 6 le
fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto
destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai
sensi dell'art. 39, secondo modalita' e termini stabiliti
con apposito decreto ministeriale".
"Art. 24 (Registrazioni dei corrispettivi). - I
commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui
all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo
precedente, possono annotare in apposito registro,
relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno,
l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni
imponibili e delle relative imposte, distinto secondo
l'aliquota applicabile, nonche' l'ammontare globale dei
corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui
all'art. 21, sesto comma e, distintamente, all'art.
38-quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate.
L'annotazione deve essere eseguita con riferimento al
giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il
giorno non festivo successivo.
Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei
corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi
delle operazioni effettuate con emissione di fattura,
comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e
quelle indicate nel terzo comma dell'art. 17, includendo
nel corrispettivo anche l'imposta.
Per determinate categorie di commercianti al minuto,
che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti
ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze
puo' consentire, stabilendo le modalita' da osservare, che
la registrazione dei corrispettivi delle operazioni
imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che
la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini
dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in
proporzione degli acquisti.
I commercianti al minuto che tengono il registro di cui
al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono
l'attivita' di vendita devono eseguire le annotazioni
prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche
in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo
o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attivita' di
vendita. Le relative modalita' sono stabilite con decreto
del Ministro delle finanze".



 
Art. 8.
Rimborsi e compensazioni di eccedenze di crediti IVA
1. Non sono ammessi alla compensazione di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti e i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto trasferiti da parte delle societa' e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Sono, invece, ammessi alla compensazione di cui all'articolo 17, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, i crediti e i debiti relativi alla stessa imposta risultanti dai prospetti riepilogativi annuali delle dichiarazioni di gruppo da parte degli enti e delle societa' controllanti.
2. Il rimborso di cui al secondo comma dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, spettante ai contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione periodica prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e' richiesto, all'atto della presentazione della dichiarazione relativa al trimestre ovvero all'ultimo mese del trimestre; a tal fine un esemplare della dichiarazione e' presentato direttamente all'ufficio competente entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre, unitamente alla dichiarazione di cui alla lettera c), del settimo comma del suddetto articolo 38-bis se ricorrono le condizioni per l'esonero dalla prestazione delle garanzie. I soggetti non tenuti alla presentazione della menzionata dichiarazione richiedono il rimborso presentando all'ufficio competente entro lo stesso termine un esemplare del modello di dichiarazione periodica ovvero l'apposita istanza prevista dal decreto interministeriale 23 luglio 1975.
3. I contribuenti in possesso dei requisiti richiamati dal secondo comma dell'articolo 38-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per la richiesta di rimborsi d'imposta relativi a periodi inferiori all'anno possono, in alternativa, effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'ammontare massimo corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di riferimento. Gli enti e le societa' controllanti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 73, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, possono, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, effettuare la compensazione prevista dal citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.



Note all'art. 8:
- Il testo del comma 2 dell'art. 17 del citato D.Lgs.
n. 241/1997, e' il seguente:
"2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) (soppressa);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche".
- Il testo dell'ultimo comma dell'art. 73 del citato
D.P.R. n. 633/1972, e' il seguente:
"Il Ministro delle finanze delle finanze puo' disporre
con propri decreti, stabilendo le relative modalita', che
le dichiarazioni delle societa' controllate siano
presentate dall'ente o societa' controllante all'ufficio
del proprio domicilio fiscale e che i versamenti di cui
agli articoli 27, 30 e 33 siano fatti all'ufficio stesso
per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o
societa' controllante e dalle societa' controllate, al
netto delle eccedenze detraibili. Le dichiarazioni,
sottoscritte anche dall'ente o societa' controllante,
devono essere presentate anche agli uffici del domicilio
fiscale delle societa' controllate fermi restando gli altri
obblighi e le responsabilita' delle societa' stesse. Si
considera controllata la societa' le cui azioni o quote
sono possedute dall'altra per oltre la meta' fin
dall'inizio dell'anno solare precedente".
- Il testo dell'art. 38-bis del citato D.P.R. n.
633/1972, e' il seguente:
"Art. 38-bis (Esecuzione dei rimborsi). - I rimborsi
previsti nell'art. 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in
sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla
scadenza del termine di presentazione della dichiarazione
prestando, contestualmente all'esecuzione del rimborso e
per una durata pari al periodo mancante al termine di
decadenza dell'accertamento, cauzione in titoli di Stato o
garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero
fidejussione rilasciata da un'azienda o istituto di
credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel
primo comma dell'art. 38, o da una impresa commerciale che
a giudizio dell'amministrazione finanziaria offra adeguate
garanzie di solvibilita' o mediante polizza fidejussoria
rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. La
garanzia concerne anche crediti relativi ad annualita'
precedenti maturati nel periodo di validita' della garanzia
stessa. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi
in ragione del 9 per cento annuo, con decorrenza dal
novantesimo giorno successivo a quello in cui e' stata
presentata la dichiarazione, non computando il periodo
intercorrente tra la data di notifica della richiesta di
documenti e la data della loro consegna, quando superi
quindi giorni. I rimborsi previsti nell'art. 30 possono
essere richiesti, utilizzando apposita dichiarazione
redatta su modello approvato con decreto dirigenziale
contenente i dati che hanno determinato l'eccedenza di
credito, a decorrere dal primo febbraio dell'anno
successivo a quello di riferimento; in tal caso i rimborsi
sono eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della
dichiarazione, che vale come dichiarazione annuale
limitatamente ai dati in essa indicati, con le modalita'
stabilite dal presente articolo e, agli effetti del computo
degli interessi, si tiene conto della data di presentazione
della dichiarazione stessa. I rimborsi di cui al presente
comma possono essere richiesti con apposita istanza, anche
ai competenti concessionari della riscossione secondo le
modalita' stabilite dall'art. 78, comma 27 e seguenti,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dai relativi
regolamenti di attuazione.
Il contribuente puo' ottenere il rimborso in relazione
a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie
indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle
lettere a) e b) del terzo comma dell'articolo 30.
Quando sia stato constatato nel relativo periodo di
imposta uno dei reati di cui all'art. 4, primo comma, n.
5), del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516,
l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti e'
sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul
valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti
illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione
del relativo procedimento penale.
Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al
pagamento degli interessi provvede il competente ufficio
utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente
aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta
sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della
giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi e'
autorizzata dilazione per il versamento all'erario
dell'imposta riscossa. Ai rimborsi puo' in ogni caso
provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.
Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con
il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalita' relative
all'esecuzione dei rimborsi e le modalita' ed i termini per
la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori
all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresi' stabiliti
le modalita' ed i termini relativi alla dilazione per il
versamento all'Erario dell'imposta riscossa nonche' le
modalita' relative alla presentazione della contabilita'
amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari
uffici.
Se successivamente al rimborso viene notificato avviso
di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta
giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base
all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate,
insieme con gli interessi del 12 per cento annuo dalla data
del rimborso, a meno che non presti garanzia prevista nel
secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto
definitivo".
- Il D.M. 23 luglio 1975 (in Gazzetta Ufficiale n. 197
del 25 luglio 1975), reca: "Modalita' per l'esecuzione
delle disposizioni dell'art. 38, comma quinto, del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni".



 
Art. 9.
Dichiarazione unificata
1. La dichiarazione unificata annuale e' presentata dai soggetti indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dall'anno 1999.



Nota all'art. 9:
- Il testo dell'art. 87 del D.P.R. n. 917/1986
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi),
e' il seguente:
"Art. 87 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
a) le societa' per azioni e in accomandita per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione residenti
nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', residenti nel territorio dello Stato, che hanno
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', residenti nel territorio dello Stato, che non
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, con o senza
personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello
Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i
consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti passivi nei confronti delle quali il
presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e
autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
del comma 1 sono comprese anche le societa' e le
associazioni indicate nell'art. 5.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte
del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede
dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio
dello Stato.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
e' determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o
allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto
principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto
4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello
statuto nelle predette forme, l'oggetto principale
dell'ente residente e' determinato in base all'attivita'
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti".



 
Art. 10.
Disposizioni transitorie e finali
1. Le dichiarazioni da presentare nel corso dell'anno 1999 ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, in caso di periodo d'imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 1998, devono essere redatte sul modello approvato nel 1998 se e' dovuto l'acconto ovvero sul modello approvato nel 1999 se e' dovuto il saldo.
2. Le dichiarazioni di cui all'articolo 2 sono presentate dai soggetti indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dall'anno 1999; dalle societa' di persone e soggetti equiparati di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dalle persone fisiche a decorrere dall'anno 2000.
3. Per il 1999, la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 2 relativa ai mesi di gennaio e febbraio e' effettuata nel mese di aprile; la trasmissione in via telematica da parte dei soggetti indicati all'articolo 3, commi 2, 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delle dichiarazioni relative al primo trimestre ovvero ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile e' effettuata nel mese di luglio.
4. Per il 1999, salva la presentazione telematica della dichiarazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' la presentazione della dichiarazione unificata di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, dello stesso decreto, i sostituti d'imposta che, durante il periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce, abbiano corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilita', ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle cinquanta unita' presentano la dichiarazione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante la consegna ad un ufficio della Poste italiane S.p.a. di supporti magnetici, predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'amministrazione finanziaria.
5. Per il 1999, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), primo periodo, si applica anche con riferimento alle dichiarazioni riguardanti le imposte sostitutive e ai soggetti tenuti a redigere le dichiarazioni su modelli approvati nel 1998.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), terzo periodo, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2000.
7. Per il 1999, i contribuenti non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata presentano tra il 1o febbraio ed il 31 marzo 1999 la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente.
8. I riferimenti alle disposizioni indicate nei commi precedenti contenuti in ogni atto normativo si intendono fatti alle disposizioni del presente regolamento.



Note all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 87 del D.P.R. n. 917/1986, v.
in nota all'art. 9.
- Il testo dell'art. 5 del citato D.P.R. n. 917/1986,
e' il seguente:
"Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in
accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato
sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla
percezione, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non
risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o
dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da
altro atto pubblico o scrittura autenticata di data
anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore
dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita
semplice seconda che siano state costituite all'unanimita'
o a maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che
abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica
costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni sono equiparate alle
societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al
secondo comma puo' essere redatto fino alla presentazione
della dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le
associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o
l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto
principale e' determinato in base all'atto costitutivo, se
esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata, e, in mancanza, in base all'attivita'
effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art.
230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento
dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi
dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare che
abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua
attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione agli utili. La presente
disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
nominativamente, con l'indicazione del rapporto di
parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore
all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli
utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del
lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo
continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria
dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua
attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e
prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte
sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado".
- Per il testo degli articoli 3 e 4 del D.P.R. n.
322/1998, v. nelle note all'art. 1.



 
Art. 11.
Abrogazione di norme
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400:
a) nell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, il terzo comma si intende soppresso;
b) nell'articolo 74-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo periodo del comma 1 si intende soppresso;
c) nell'articolo 34, sesto comma, quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "e di presentazione della dichiarazione annuale" si intendono soppresse;
d) nell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'ultimo periodo si intende soppresso;
e) nell'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:
1) nel secondo comma, le parole: "si considera effettuata alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui esse emergono ed" e la parola "stessa" si intendono soppresse;
2) il terzo comma si intende soppresso;
f) l'articolo 30, primo comma, e l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono soppressi;
g) l'articolo 12, comma 2, lettera b), e l'articolo 17, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si intendono soppressi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 ottobre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2000
Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 3



Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 605/1973
(Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice
fiscale dei contribuenti), come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
"Art. 20. - Le pubbliche amministrazioni e gli enti
pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria gli
estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di
trasporto conclusi mediante scrittura privata e non
registrati. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' della
comunicazione.
Fino a quando non sara' diversamente stabilito con
decreto del Ministro per le finanze in relazione
all'attivazione del sistema informativo del Ministero delle
finanze, le pubbliche amministrazioni che corrispondono ad
imprese commerciali contributi assoggettabili a ritenuta di
acconto ai sensi del secondo comma dell'art. 28 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio
fiscale dell'impresa percipiente l'ammontare e la causale
dei pagamenti fatti e l'importo delle ritenute effettuate.
La comunicazione deve essere fatta entro il 30 giugno di
ciascun anno con riferimento alle somme corrisposte
nell'anno precedente.
(comma terzo: soppresso).
Le comunicazioni previste dal secondo e terzo comma
dell'art. 7 devono essere effettuate, fino al 31 dicembre
1977, all'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione
hanno sede le camere di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura, gli ordini professionali e gli altri enti
ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi
di cui alla lettera f) dell'art. 6".
- Il testo dell'art. 74-bis del citato D.P.R. n.
633/1972, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
"Art. 74-bis (Disposizioni per il fallimento e la
liquidazione coatta amministrativa). - Per le operazioni
effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o
di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di
fatturazione e registrazione, sempreche' i relativi termini
non siano ancora scaduti devono essere adempiuti dal
curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi
dalla nomina.
(segue un periodo soppresso).
Per le operazioni effettuate successivamente
all'apertura del fallimento o all'inizio della liquidazione
coatta amministrativa gli adempimenti previsti dal presente
decreto, anche se e' stato disposto l'esercizio
provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal
commissario liquidatore. Le fatture devono essere messe
entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle
operazioni e le liquidazioni periodiche di cui agli
articoli 27 e 33 devono essere eseguite solo se nel mese o
trimestre siano state registrate operazioni imponibili".
- Il testo dell'art. 34 del citato D.P.R. n. 633/1972,
come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 34 (Regime speciale per i produttori agricoli). -
1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi
nella prima parte dell'allegata tabella A) effettuate dai
produttori agricoli, la detrazione prevista nell'art. 19 e'
forfettizzata in misura pari all'importo risultante
dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle
operazioni stesse, delle percentuali di compensazione
stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro
delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche
agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei
singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote
corrispondenti alle percentuali di compensazione per i
passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera
c), che applicano il regime speciale e per le cessioni
effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo
periodo.
2. Si considerano produttori agricoli:
a) i soggetti che esercitano le attivita' indicate
nell'articolo 2135 del codice civile e quelli che
esercitano attivita' di pesca in acque dolci, di
piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di
coltura di altri molluschi e crostacei, nonche' di
allevamento di rane;
b) gli organismi agricoli di intervento, o altri
soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di
prodotti in applicazione di regolamenti della Unione
europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei
prodotti stessi;
e) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro
unioni costituite e riconosciute ai sensi della
legislazione vigente che effettuano cessioni di beni
prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato
originario o previa manipolazione o trasformazione, gli
enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o
trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei
produttori, nei limiti in cui i predetti soggetti operino
per conto di produttori nei cui confronti si rendono
applicabili le disposizioni del presente articolo; a tal
fine i soci, associati o partecipanti conferenti, entro il
31 gennaio di ciascun anno ovvero entro trenta giorni
dall'inizio dell'attivita', presentano ai predetti soggetti
apposita dichiarazione con la quale attestano di possedere
i requisiti per rientrare nel regime speciale. I predetti
organismi operano la detrazione forfettizzata di cui al
comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate,
determinata in misura corrispondente al rapporto tra
l'importo dei conferimenti eseguiti da parte dei soci,
associati o partecipanti che possono usufruire del regime
speciale di cui al presente articolo e l'ammontare
complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e
importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi
organismi operano altresi', nei modi ordinari, la
detrazione dell'imposta assolta per rivalsa sui
conferimenti effettuati da soci, associati o partecipanti
che non possono usufruire del predetto regime speciale e
sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e
ittici; sui restanti acquisti e importazioni, la detrazione
e' operata sull'imposta assolta, anche per rivalsa, in
misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei
predetti conferimenti e acquisti che non possono usufruire
del medesimo regime speciale e l'ammontare complessivo di
tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti
agricoli e ittici. Il superamento da parte del conferente,
nel corso dell'anno, del limite previsto nel comma 3 non fa
venire meno nei confronti dei soggetti conferitari
l'applicazione del regime speciale di cui al presente
articolo.
3. Ferma restando la loro applicazione nei confronti
dei soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2, le
disposizioni del presente articolo non si applicano ai
soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato
un volume di affari superiore a quaranta milioni di lire.
4. La detrazione forfettizzata non compete per le
cessioni dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto
derivi da atto non assoggettato ad imposta
5. Se il contribuente, nell'ambito della stessa
impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse
da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate
distintamente e indicate separatamente in sede di
liquidazione periodica e di dichiarazione annuale.
Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella
relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non
ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per
la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto
delle operazioni stesse.
6. I produttori agricoli che nell'anno solare
precedente hanno realizzato un volume d'affari non
superiore a cinque milioni di lire, costituito per almeno
due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono
esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli
obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione
annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare
le fatture e le bollette doganali a norma dell'art. 39; i
cessionari e i committenti, se acquistano i beni o
utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, debbono
emettere fattura, con le modalita' e nei termini di cui
all'art. 21, indicandovi la relativa imposta, determinata
applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di
compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e
registrarla separatamente a norma dell'art. 25. Per i
produttori agricoli che esercitano la loro attivita'
esclusivamente nei comuni montani con meno di mille
abitanti e nelle zone con meno di cinquecento abitanti
ricompresi negli altri comuni montani individuati dalle
rispettive regioni come previsto dall'art. 16 della legge
31 gennaio 1994, n. 97, il limite di esonero stabilito nel
periodo precedente e' elevato a quindici milioni di lire. I
produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno
realizzato un volume d'affari superiore a cinque ovvero a
quindici ma non a quaranta milioni di lire, costituito per
almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1,
sono esonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi
versamenti dell'imposta e debbono assolvere gli obblighi di
fatturazione, di numerazione delle fatture ricevute, di
conservazione dei documenti ai sensi dell'art. 39, di
versamento annuale dell'imposta (seguono alcune parole
soppresse) con le modalita' semplificate da determinarsi
con decreto del Ministro delle finanze da adottare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le disposizioni dei precedenti periodi del presente comma
cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno
solare successivo a quello in cui sono stati superati i
limiti rispettivamente di cinque ovvero di quindici e di
quaranta milioni di lire a condizione che non venga
superato il limite di un terzo delle cessioni di altri
beni. I produttori agricoli possono rinunciare alla
applicazione delle disposizioni del primo, secondo e terzo
periodo del presente comma dandone comunicazione per
iscritto all'Ufficio competente entro il termine stabilito
per la presentazione della dichiarazione.
7. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti,
alle cooperative o agli altri organismi associativi
indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita,
anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano
effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori
agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della
fattura puo' essere adempiuto dagli enti stessi per conto
dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi e'
consegnato un esemplare della fattura ai fini dei
successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.
8. Le disposizioni del comma precedente si applicano
anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque
marittime, lagunari e salmastre effettuati dagli esercenti
la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro
costituite e relativi consorzi.
9. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le
cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli
8, primo comma, 38-quater e 72, nonche' le cessioni
intracomunitarie degli stessi compete la detrazione o il
rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione
delle percentuali di compensazione che sarebbero
applicabili per analoghe operazioni effettuate nel
territorio dello Stato.
10. Agli effetti delle disposizioni di cui all'art. 36,
le attivita' svolte nell'ambito della medesima impresa
agricola da cui derivano i prodotti assoggettati alla
disciplina di cui al comma 1 sono in ogni caso
unitariamente considerate.
11. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo,
ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per
l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone
comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto
competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente
o, in caso di esonero, nel termine previsto per la
presentazione della dichiarazione ovvero nella
dichiarazione di inizio attivita'. L'opzione ha effetto dal
primo gennaio dell'anno in corso fino a quando non e'
revocata e, qualora siano stati acquistati o prodotti beni
ammortizzabili, e' vincolante fino a quando non sia
trascorso il termine previsto dall'art. 19-bis2 e,
comunque, almeno per un quinquennio.
12. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono disciplinate le modalita' di attuazione del
presente articolo".
- Il testo dell'art. 19 del D.Lgs. n. 446/1997
(Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali), come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 19 (Dichiarazione dei soggetti passivi). - 1.
Ogni soggetto passivo deve dichiarare per ogni periodo di
imposta i componenti del valore, ancorche' non ne consegua
un debito di imposta.
2. La dichiarazione deve essere redatta, a pena di
nullita', su stampato conforme a quello approvato con
decreto del Ministro, delle finanze da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale nel termine di cui all'articolo 8, primo
comma, primo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
come sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio
1997, n. 241.
3. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di
nullita', dal soggetto passivo o da chi ne ha la
rappresentanza legale o negoziale o, in mancanza, per i
soggetti diversi dalle persone fisiche, da chi ne ha
l'amministrazione anche di fatto. Per gli organi e le
amministrazioni dello Stato la dichiarazione e'
sottoscritta dal dirigente competente secondo le rispettive
norme regolamentari. La nullita' e' sanata se il soggetto
passivo o il suo rappresentante provvede alla
sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento
dell'invito da parte dell'ufficio competente. L'invito e'
eseguito mediante invio di raccomandata con avviso di
ricevimento.
4. Con il decreto del Ministro delle finanze di cui al
comma 2 possono essere richiesti dati e notizie utili alla
determinazione del valore della produzione netta e indicati
gli atti da allegare alla dichiarazione a cura del
contribuente.
5. La dichiarazione e' presentata con le modalita' di
cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubb1ica
29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 7 del
decreto legislativo 9 luglio 1977, n. 241. (Segue un
periodo soppresso).
6. Nei casi di liquidazione, fallimento, liquidazione
coatta amministrativa, trasformazione, fusione e scissione
di imprese individuali, societa' ed enti di cui agli
articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si osservano le
disposizioni ivi previste, con esclusione dei commi secondo
e terzo dell'articolo 10 se nelle procedure fallimentare e
di liquidazione coatta non vi e' esercizio provvisorio
dell'impresa".
- Il testo dell'art. 43-ter del citato D.P.R. n.
602/1973, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
"Art. 43 (Cessione delle eccedenze nell'ambito del
gruppo). - 1. Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi
risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle societa' o
enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in
tutto o in parte, a una o piu' societa' o all'ente dello
stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalita' di cui
agli articoli 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
2. Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la
cessione delle eccedenze (seguono alcune parole soppresse)
e' efficace a condizione che l'ente o societa' cedente
indichi nella dichiarazione (segue una parola soppressa)
gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a
ciascuno di essi.
3. (soppresso).
4. Agli effetti del presente articolo appartengono al
gruppo l'ente o societa' controllante e le societa' da
questo controllate; si considerano controllate le societa'
per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita'
limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o
societa' controllante o tramite altra societa' controllata
da questo ai sensi del presente articolo per una
percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin
dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui
si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni
del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle
societa' e agli enti tenuti alla redazione del bilancio
consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, e
del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, e alle imprese, soggette
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, indicate
nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 38
del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui
alla lettera a) del comma 2 dell'art. 40 del predetto
decreto n. 87 del 1992.
5. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art.
43-bis".
- Il testo dell'art. 12 e dell'art. 17 del citato
D.Lgs. n. 241/1997, come modificati dal presente decreto,
e' il seguente:
"Art. 12 (Decorrenza). - 1. Le disposizioni del
presente capo si applicano alle dichiarazioni presentate a
decorrere dal 1o gennaio 1999, salvo quanto previsto nei
commi seguenti.
2. La dichiarazione unificata annuale, di cui all'art.
12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sostituito
dall'art. 7 del presente decreto, deve essere presentata:
a) dalle persone fisiche, ai soli fini fiscali, a
decorrere dall'anno 1998;
b) (soppressa).
3. I centri autorizzati di assistenza fiscale per le
imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati devono
trasmettere le dichiarazioni in via telematica a partire
dall'anno 1998, ivi comprese le dichiarazioni previste
dall'art. 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n.
413, e le scelte effettuate in occasione della
presentazione delle stesse. Per gli altri soggetti di cui
all'art. 12, comma 1, terzo periodo, del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, e del comma 2 del medesimo art. 12,
come sostituito dall'art. 7 del presente decreto, l'obbligo
di trasmettere le dichiarazioni in via telematica decorre
dall'anno 1999.
4. (Abrogato dal D.P.R. n. 322/1998).
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, possono
essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali
dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili
d'imposta o delle esigenze organizzative
dell'amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti
degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi di
cui al presente decreto, prevedendo l'applicazione di
una maggiorazione ragguagliata allo 0,40 per cento mensile
a titolo di interesse corrispettivo in caso di differimento
del pagamento. Con lo stesso decreto puo' essere stabilito
che non si fa luogo alla predetta maggiorazione per un
periodo non superiore ai primi venti giorni; le somme
dovute in base alla dichiarazione annuale relativa
all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1998,
affluiscono comunque allo Stato entro il 31 marzo 1998. A
partire dal 1o gennaio 2000, la misura della maggiorazione
prevista dall'art. 11, comma 1, lettera b), e dal presente
comma e' determinata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il Ministro delle finanze, con riferimento
all'andamento dei tassi di mercato".
"Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato
art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire il versamento
presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello
Stato; in tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre imposte, le tasse e le sanzioni
individuate con decreto del Ministro delle finanze.
2-bis). (Soppresso)".



 
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