Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 21 gennaio 2000 |
Riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Fonte Maddalena" in comune di Ardea al fine dell'imbottigliamento, della vendita e della bibita in situ. |
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IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento della prevenzione Vista la domanda in data 21 settembre 1999 con la quale la ditta Pucci Igino con sede in Ardea (Roma), via Montagnanello n. 3, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Fonte Maddalena" che sgorga, da un pozzo denominato P1 nell'ambito del permesso di ricerca "Fonte Maddalena" sito nel comune di Ardea (Roma), al fine dell'imbottigliamento, della vendita e della bibita in situ; Esaminata la documentazione allegata alla domanda; Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924; Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Visto il parere della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanita' espresso nella seduta del 15 dicembre 1999; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata "Fonte Maddalena" che sgorga da un pozzo denominato P1, nell'ambito del permesso di ricerca "Fonte Maddalena" sito nel comune di Ardea (Roma). |
| Art. 2. Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: "Puo' avere effetti diuretici". |
| Art. 3. L'acqua minerale "Fonte Maddalena" puo' essere utilizzata per la bibita in situ nei casi in cui sia necessario un aumento della diuresi. |
| Art. 4. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle comunita' europee. |
| Art. 5. Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992. Roma, 21 gennaio 2000 p. Il dirigente generale: Scriva |
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