Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE
DELIBERAZIONE 26 ottobre 1999
Modifica delle misure di salvaguardia relative al progetto di piano per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave, adottate dal Comitato istituzionale con delibera n. 1 del 22 marzo 1999. (Deliberazione n. 4).

IL COMITATO ISTITUZIONALE
Premesso:
che nella seduta del 6 maggio 1998 il Comitato istituzionale ha adottato, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 183 del 18 maggio 1989, come integrata dalla legge n. 493 del 4 dicembre 1993, il progetto di piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave;
che nella seduta del 22 marzo 1999 con delibera n. 1 il Comitato istituzionale, ha adottato, ai sensi dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, cosi' come modificata dall'art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, le norme di salvaguardia, applicate al progetto di piano di bacino per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave;
Considerato:
che il comma 9 dell'art. 12 del decreto-legge 16 marzo 1999, n. 79, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999, prevede che "le caratteristiche delle concessioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono modificate in modo da garantire la presenza negli alvei sottesi del minimo deflusso costante vitale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche e integrazioni da stabilirsi secondo i criteri generali di cui all'art. 88 comma 1 lettera p) del decreto 31 marzo 1998, n. 112. Qualora cio' comporti riduzione della potenza nominale media producibile il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo, ma alla sola riduzione del canone demaniale di concessione";
che il comma 5 dell'art. 22 del decreto-legge 11 maggio 1999, n. 152, prevede che tutte le derivazioni in atto sono regolate mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi, idrici senza dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
che tali recenti principi normativi inducono a modificare le norme di salvaguardia attualmente vigenti uniformando per la definizione del deflusso di rispetto le concessioni attualmente in atto a quelle nuove o in fase di rinnovo;
che nelle more della adozione del piano stralcio per la gestione delle risorse idriche, risulta comunque opportuno modificare ed integrare le attuali misure di salvaguardia;
Visto l'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e sue successive modificazioni e integrazioni e in particolare:
l'art. 17-6 bis della legge che attribuisce all'Autorita' del bacino di adottare, tramite il Comitato istituzionale, in attesa della approvazione del piano di bacino idonee misure di salvaguardia;
l'art. 17-6 ter della legge che consente, per altro, l'adozione di opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
Visto il comma 9 dell'art. 12 del decreto-legge 16 marzo 1999, n. 79;
Visto il comma 5 dell'art. 22 del decreto-legge 11 maggio 1999, n. 152;
Visto il parere favorevole sull'iniziativa espresso del Comitato tecnico nella seduta del 21 luglio 1999;
Delibera:
Art. 1.
Modifica delle norme di salvaguardia
Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati dal comma 9 dell'art. 12 del decreto-legge 16 marzo 1999, n. 79, e dal comma 5 dell'art. 22 del decreto-legge 11 maggio 1999, n. 152, fatti salvi i principi e contenuti della delibera del Comitato Istituzionale n. 1 del 22 marzo 1999, l'art. 5 dell'allegato 1 alla predetta delibera e' cosi' modificato:
"In via transitoria ed in attesa di ultimare i necessari rilievi sperimentali rivolti a determinare l'effettiva dipendenza funzionale tra deflussi minimi e la predetta tutela dell'ecosistema acquatico, il deflusso minimo vitale e' assunto nel minimo deflusso di rispetto da valutarsi mediante il seguente algoritmo:

Q(DMV) = (K biol + K nat)*Q(DMV)idrol ovvero

Q(DMV) = (K biol + K nat)*0,33*P*1,90*S 0,8*q media/1000 ovvero

Q(DMV) = (K biol + K nat)*207*S 0,8*q media*10-6 dove:
* S e' la superficie sottesa, espressa in kmq;
* q {media} e' la portata media specifica relativa alla tratta omogenea alla quale appartiene la sezione identificata, il cui valore, espresso in l/s per kmq, e' indicato nell'allegato A, che fa parte integrante delle presenti norme;
* K {biol} e' l'indice di criticita' biologica;
* K {nat} e' l'indice di criticita' naturalistica;
* P e' l'indice di perennita', rapporto tra portata della durata di 355 giorni e la portata media, che si assume pari a 0,33;
1) Per le concessioni attualmente in atto, per le nuove concessioni, ovvero per quelle in fase di rinnovo, siano esse riferite a grandi a piccole derivazioni, sono assunti per gli indici di criticita' biologica e naturalistica i seguenti valori:
K {nat} = 0,5 per i parchi fluviali, nazionali, regionali o locali;
K {nat} = 0,4 per i parchi nazionali;
K {nat} = 0,3 per i parchi e le riserve naturali regionali;
K {nat} = 0,2 per le aree di tutela paesistica, di interesse regionale e di competenza provinciale;
K {nat} = 0,1 aree di tutela paesistica, di interesse regionale e di competenza degli enti locali;
K {biol} e' definito secondo l'allegato 1.1 che fa parte integrante delle presenti norme. Per tutte le altre tratte di corpi idrici superficiali (tratte non presenti nell'elenco) il K {biol} di riferimento e' quello corrispondente alla tratta classificata alla quale afferisce il corso d'acqua considerato.
2) Per le sorgenti la portata di minimo deflusso e' fissata pari ad almeno un terzo della portata minima continua registrato negli ultimi 5 anni".
 
Art. 2.
Pubblicazione della deliberazione
Copia della presente deliberazione, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nei bollettini ufficiali delle regioni interessate.
 
Art. 3.
Deposito della deliberazione
Copia della stessa deliberazione, e' depositata, ai fini della consultazione presso il Ministero dei lavori pubblici (Magistrato alle Acque di Venezia), l'Autorita' di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (Segreteria tecnica), nonche' presso le sedi delle regioni Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, e presso le sedi delle province di Trento, Bolzano, Belluno, Treviso, Venezia e Pordenone.
Roma, 26 ottobre 1999
Il Presidente Ministro dei lavori pubblici Micheli
Il segretario generale Govi
 
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