Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 10 febbraio 2000
Tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/ rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
Considerato che l'art. 2, comma 2 del suddetto decreto legislativo prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto in conformita' con le disposizioni dell'Unione europea indichi ed aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;
Vista la comunicazione della Commissione europea 97/C (G.U.C.E. n. C273 del 9 settembre 1997) relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento/ attualizzazione e la successiva comunicazione 99/C (G.U.C.E. n. C241 del 26 agosto 1999) riguardante l'adeguamento tecnico del metodo di fissazione medesimo;
Considerato che la Commissione europea rende pubblico il tasso di riferimento da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione su Internet all'indirizzo: http://europea.eu.int/comm/dg04/aid/tauxref.htm
Considerato che tale tasso e' stato aggiornato dalla Commissione europea con decorrenza 1o gennaio 2000;
Decreta:
Articolo unico
1. A partire dal 1o gennaio 2000, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese e' pari a 5,70%.
Roma, 10 febbraio 2000 Il Ministro: Letta
 
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