Gazzetta n. 41 del 19 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE
DECRETO 10 gennaio 2000
Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Balangero.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
Vista la legge n. 349/1986 recante: "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti d'imballaggio" e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente: "Nuovi interventi in campo ambientale";
Visto in particolare l'art. 1, comma 4, della citata legge che individua tra gli altri il sito di Balangero come intervento di bonifica d'interesse nazionale;
Considerato che l'area adibita a discarica si estende anche al comune di Corio;
Considerato che ai sensi del citato art. 1 il Ministro dell'ambiente deve perimetrare l'ambito territoriale entro il quale procedere alla caratterizzazione ed alla successiva progettazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, con riserva di individuare le eventuali ulteriori aree per le quali, alla luce dei primi accertamenti, emerga una possibile situazione d'inquinamento tale da rendere necessario l'allargamento del perimetro;
Considerato che si e' individuata un'area nella quale, accanto a zone sicuramente utilizzate per attivita' potenzialmente inquinanti, sono state individuate anche zone che, in quanto confinanti o interconnesse possono essere state esposte a fattori inquinanti;
Considerato che, in mancanza di informazioni complete sulle condizioni d'inquinamento, la cui acquisizione rientra fra le attivita' da svolgere nella successiva fase di caratterizzazione, si e' ritenuto di dover fare riferimento alle aree occupate dagli insediamenti industriali (ex Societa' amiantifera di Balangero S.p.a.), alle zone di discarica e all'area dell'ex miniera di amianto;
Considerato che sulla base delle considerazioni che precedono si e' pervenuti all'individuazione delle aree comprese nel perimetro come di seguito specificato;
Viste le note del Ministero dell'ambiente n. 19234/ ARS/DI/R e n. 19227/ARS/DI/R del 27 ottobre 1999 con le quali e' stato chiesto il parere in merito alla perimetrazione predisposta dal Ministero, da esprimersi entro dieci giorni;
Considerato che e' trascorso ampiamente il termine indicato dal Ministero dell'ambiente per l'espressione del parere;
Considerata la necessita' di attivare il procedimento previsto dalla legge;
Decreta:
Art. 1.
Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione e, in caso di inquinamento, ad attivita' di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale e monitoraggio sono individuate all'interno del perimetro provvisorio indicato nella cartografia 1:20.000 allegata al presente decreto. La cartografia ufficiale e' depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione Piemonte.
Il perimetro puo' essere modificato, con decreto del Ministro dell'ambiente, nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione d'inquinamento tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e interventi di bonifica.
Durante la fase di realizzazione degli interventi il monitoraggio della qualita' dell'aria sara' esteso al centri abitati prossimi all'area perimetrata.
 
Art. 2.
Il presente decreto, dopo la registrazione, sara' notificato ai comuni interessati, alla provincia di Torino, alla regione Piemonte, all'ARPA del Piemonte.
Roma, 10 gennaio 2000
Il Ministro: Ronchi
 
Allegato ----> vedere PLANIMETRIA a pag. 13 della G.U. <----
 
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