Gazzetta n. 41 del 19 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 30 novembre 1999
Criteri in merito alla certificazione dei titoli di specializzazione rilasciati a conclusione dei corsi biennali di specializzazione previsti in via transitoria dall'art. 6 del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998, ai soli fini del loro riconoscimento per l'accesso alle graduatorie per il conferimento dei posti per il sostegno alle classi con alunni in situazione di handicap.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 4, comma 2, che stabilisce che le universita' provvedono alla formazione degli insegnanti delle scuole secondarie con specifiche scuole di specializzazione articolate in indirizzi presso le quali si consegue un diploma di abilitazione all'insegnamento;
Vista la legge quadro del 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate ed in particolare l'art. 14, comma 4;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione ed in particolare gli articoli 315, 316 e 325;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione con particolare riferimento agli articoli 3, comma 6 e 4, comma 8, che prevedono, all'interno dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, lo svolgimento di specifici corsi aggiuntivi attinenti all'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, per gli allievi che richiedono il diploma di laurea o di specializzazione anche ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'attivita' didattica di sostegno;
Visto il decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ed in particolare, l'art. 6 con il quale e' prevista la possibilita' che le universita', anche in convenzione con enti o istituti specializzati di cui all'art. 14, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, istituiscano e organizzino corsi biennali di specializzazione per le attivita' di sostegno alle classi con alunni in situazione di handicap, limitatamente alle esigenze accertate di ciascuna provincia e fino agli anni accademici 2000-2001 e 2001-2002;
Vista la propria nota del 5 agosto 1999, n. 41082/BL, indirizzata ai rettori delle universita' italiane e ai provveditori agli studi, con la quale sono state richiamate le modalita' applicative del decreto interminsiteriale n. 460/1998;
Vista la nota del 13/199/1999, n. 1585, con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ha richiamato le condizioni e le modalita' indicate dal Ministero della pubblica istruzione nella nota del 5 agosto 1999, sottolineando la diretta responsabilita' delle universita' in merito agli aspetti organizzativi, scientifici e gestionali dei corsi;
Ritenuto necessario definire, nella fase transitoria disciplinata dal citato decreto interministeriale n. 460/1998, omogenei criteri in merito alla certificazione dei titoli di specializzazione rilasciati a conclusione dei corsi di cui all'art. 6 del decreto interministeriale medesimo, ai soli fini del loro riconoscimento per l'accesso alle graduatorie per il conferimento dei posti per il sostegno alle classi con alunni in situazione di handicap;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini dell'inclusione nelle graduatorie per il conferimento dei posti per il sostegno alle classi con alunni in situazione di handicap, il diploma di specializzazione, conseguito a seguito della frequenza con esito positivo dei corsi biennali di specializzazione attivati nella fase transitoria in forza del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998, art. 6, costituisce titolo valido solo se rilasciato dalle universita' che hanno istituito, organizzato e gestito i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria ovvero presso le facolta' e dipartimenti ove sono stati istituiti i corsi di laurea in scienze della formazione primaria.
2. Ai fini di cui al comma 1 il diploma, firmato dall'organo competente secondo gli ordinamenti vigenti nell'universita' e dal direttore del corso di specializzazione di cui all'art. 1, deve contenere i seguenti elementi:
a) gli estremi della comunicazione del provveditore agli studi della provincia di svolgimento del corso sull'effettivo fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno, sulla base della quale l'universita' ha proceduto a istituire il corso di specializzazione;
b) l'indicazione della scuola di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria ovvero della facolta' o dipartimento ove siano stati istituiti i corsi di laurea in scienze della formazione primaria presso il quale e' stato attivato il corso di specializzazione;
c) l'indicazione che il programma svolto nel corso e' stato realizzato sulla base degli obiettivi formativi e secondo i contenuti previsti dal decreto del 27 giugno 1995, n. 226, del Ministro della pubblica istruzione;
d) l'indicazione che le eventuali convenzioni stipulate dalle universita' con enti o istituti specializzati, per quanto riguarda la conduzione didattica dei corsi, sono state poste in essere nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 4, della legge n. 104/1992;
 
Art. 2.
Il diploma rilasciato in difformita' da quanto indicato all'art. 1 non sara' ritenuto valido per le attivita' di sostegno nelle classi con alunni in situazione di handicap e in tutti gli altri casi in cui la normativa vigente in materia di istruzione prevede il possesso del predetto diploma di specializzazione.
Il presente decreto e' sottoposto al controllo di legge.
Roma, 30 novembre 1999
Il Ministro: Berlinguer Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2000 Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 11
 
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