Gazzetta n. 42 del 21 febbraio 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA
DECRETO RETTORALE 3 maggio 1999
Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.

IL RETTORE

Visti gli articoli 2, 4 e 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;
Vista la delibera del Consiglio accademico del 9 marzo 1999 con la quale e' stato approvato il Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il parere positivo espresso anche dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 10 marzo 1999;

Decreta
di emanare il seguente regolamento:

Art. 1.
Nomenclatura

1. Agli effetti del presente regolamento, l'Ateneo va inteso come universita' nel suo complesso: le "Unita' amministrative" sono le strutture didattiche, di ricerca e di servizi comunque denominate. Fra queste e' da ricomprendersi anche l'unita' amministrativa centrale intesa come struttura di servizi con funzioni di supporto generale.
 
Art. 2.
Principi dell'attivita' amministrativa

1. L'attivita' amministrativa dell'universita' per stranieri di Perugia, al fine del migliore svolgimento dei suoi fini istituzionali, e' retta da principi di economicita', di efficienza, di efficacia, di imparzialita' e di pubblicita' e si uniforma ai principi dell'ordinamento in materia di provvedimenti e procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti, con particolare riguardo a quelli stabiliti con la legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. L'universita' per stranieri di Perugia assicura il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi secondo le modalita' ed i limiti stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 e dal presente regolamento. 3. Il presente regolamento stabilisce, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve concludersi, la divisione o l'ufficio speciale responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonche' dell'adozione del provvedimento finale, il dirigente e/o il funzionario responsabile del singolo procedimento, le modalita' di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e le categorie dei documenti sottratti al diritto di accesso.
 
Art. 3.
Accesso ai documenti amministrativi

1. Coloro che hanno un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti hanno accesso ai documenti amministrativi in possesso dell'universita' per stranieri di Perugia e possono chiederne copia, nei limiti del diritto di riservatezza delle persone, gruppi e imprese. Sono fatte salve in ogni caso le esigenze di accesso per i fini di cui all'art. 24 comma 2 lett. d) della stessa legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' per le finalita' della ricerca scientifica. 2. Nei limiti di cui al comma precedente, sono esclusi in particolare dal diritto di accesso i documenti relativi ai curricula universitari degli studenti ed alle situazioni personali o familiari del personale in servizio se richiesti da parte di terzi. 3. Fermo quanto previsto dall'art. 24 comma 6 della legge n. 241/1990, sono altresi' esclusi dall'accesso le note interne d'ufficio e i documenti relativi ai rapporti di consulenza e patrocinio legale sempre che ad essi non si faccia riferimento nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti. 4. Coloro che, per ragioni d'ufficio o per altre esigenze di cui all'ultima parte del comma 1 del presente articolo, prendono conoscenza di documenti per i quali non e' consentito l'accesso in via generale, sono tenuti al segreto d'ufficio.
 
Art. 4.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi promuovibili d'ufficio o ad iniziativa di parte, che siano di competenza degli organi e degli uffici dell'universita' per stranieri di Perugia. 2. Qualora l'amministrazione non determini, per i singoli procedimenti, il relativo termine di conclusione, trova applicazione, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine generale di 30 giorni. 3. Per i procedimenti avviati prima della pubblicazione del presente regolamento, i termini iniziano a decorrere dal giorno della predetta pubblicazione con esclusione di quei provvedimenti per i quali sia previsto un termine diverso.
 
Art. 5.
Modalita' di accesso ai documenti amministrativi

1. Il rettore individua, ove necessario, con proprio provvedimento, l'ufficio competente a ricevere le domande motivate di accesso alla documentazione amministrativa dell'universita'. 2. Le tariffe per il rilascio delle copie sono determinate dal Consiglio di amministrazione, tenendo conto dei costi di ricerca e di riproduzione dei documenti nonche' degli usi per i quali sono richiesti. 3. L'ufficio di cui al comma 1, constatata l'esistenza dell'interesse di chi fa domanda e l'assenza di impedimenti al rilascio ai sensi dell'articolo precedente, richiede entro tre giorni dalla domanda il documento all'ufficio depositario, che deve trasmetterlo entro sette giorni all'ufficio richiedente, il quale provvede alla esibizione o all'eventuale rilascio della copia entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione della richiesta. 4. Ove l'istanza riguardi procedimenti in corso, il rilascio dei documenti e' subordinato al preventivo nulla osta del rettore o dell'organo competente dell'unita' amministrativa, che hanno facolta' di differirne l'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 241/1990.
5. Nel caso in cui sia richiesto l'accesso ad un documento, diverso da un atto pubblico, che abbia per oggetto la persona o gli interessi di un terzo, l'ufficio di cui al comma 1, e' tenuto ad informare questo ultimo entro tre giorni dal ricevimento dell'istanza, ove intenda accoglierla. 6. Avverso il diniego di accesso a documenti relativi a procedimenti gia' conclusi, nonche' avverso il consenso dell'ufficio ad accedere ai documenti di cui al comma precedente, l'interessato, nel termine perentorio di cinque giorni dalla comunicazione, puo' reclamare per iscritto al Rettore, il quale fa conoscere le proprie decisioni all'interessato entro i successivi dieci giorni. 7. Chiunque ha diritto di ottenere, nei termini di cui al comma 3, l'elenco dei documenti, in possesso dell'universita', che lo concernono direttamente. 8. L'universita' prende atto di tutte le precisazioni e deduzioni degli interessati in relazione ai documenti che li riguardino direttamente.
 
Art. 6.
Decorrenza del termine iniziale del procedimento

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'amministrazione dell'universita' per stranieri di Perugia abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'universita' per stranieri di Perugia, della richiesta o della proposta. 3. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. 4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il dirigente e/o il funzionario responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'istante tempestivamente o comunque entro 30 giorni, indicando le cause della irregolarita' o della incompletezza. In questi casi, il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
 
Art. 7.
Termine finale del procedimento

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento, ovvero, nel caso di provvedimenti ricettizi, alla data di effettuazione della comunicazione. Nel caso in cui talune fasi del procedimento siano di competenza di amministrazioni diverse dall'universita' si applica quanto disposto dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'universita' abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non e' computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il dirigente responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.
3. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica dei provvedimenti gia' emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale. 4. Quando la legge prevede che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo della presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rigetto e del silenzio-assenso, costituisce altresi' il termine entro il quale l'amministrazione puo' adottare la propria determinazione esplicita.
5. In ogni caso, qualora il dirigente e/o il funzionario responsabile del procedimento ritenesse non potersi concludere il procedimento medesimo nei termini previsti, dovra' informare tempestivamente i propri superiori, illustrando i motivi dell'impossibilita' a provvedere e/o le ragioni del ritardo e dare tempestiva comunicazione ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbano intervenirvi.
 
Art. 8.
Responsabile del procedimento

1. Sulla base delle competenze attribuite per materia alle divisioni ed agli uffici speciali, il dirigente e/o il funzionario preposto a ciascuna divisione o ufficio e' responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale concernente il relativo procedimento finale da adottarsi. In caso di assenza del titolare, analoga responsabilita' e' attribuita a coloro che lo sostituiscono a titolo di supplenza o di vicarieta'. 2. Il dirigente e/o il funzionario responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dagli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal presente regolamento e svolge i compiti attinenti alla applicazione delle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 3. Il Direttore amministrativo, in presenza di specifiche esigenze, puo' assegnare determinati procedimenti a divisioni ed uffici speciali diversi da quelli competenti; in tal caso, il dirigente e/o il funzionario preposto assumera' a tutti gli effetti la responsabilita' del relativo procedimento.
 
Art. 9.
Procedimenti di competenza di piu' uffici

1. Quando un procedimento e' gestito in sequenza successiva da due o piu' divisioni o uffici speciali, il dirigente e/o il funzionario responsabile della fase iniziale e', salvo diversa disposizione, responsabile dell'intero procedimento e provvede alle comunicazioni agli interessati, informandoli anche delle strutture che intervengono successivamente nel procedimento. 2. Il dirigente e/o il funzionario responsabile del procedimento per le fasi dello stesso che non rientrano nella sua diretta competenza, ha il dovere di seguirne l'andamento presso le direzioni ed uffici speciali competenti, dando impulso all'azione amministrativa. 3. In particolare, il dirigente e/o il funzionario responsabile concorda con le altre divisioni ed uffici speciali, competenti nelle fasi successive, la ripartizione dei tempi a disposizione di ciascuno, sollecitandone, ove occorra, il rispetto. 4. Per le fasi del procedimento che non rientrano nella sua diretta disponibilita', il dirigente e/o il funzionario responsabile del procedimento risponde limitatamente ai compiti previsti dai precedenti commi, mentre, per il resto, la responsabilita' e' del dirigente e/o del funzionario preposto alla divisione o ufficio speciale di volta in volta competente. 5. Il direttore amministrativo e' competente a risolvere gli eventuali conflitti di attribuzione in materia di competenza a provvedere tra le diverse divisioni ed uffici speciali.
 
Art. 10.
Acquisizione obbligatoria di pareri
e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo ed il parere non venga comunicato entro il termine stabilito da disposizioni di legge o di regolamento ovvero, in difetto, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta (art. 16, legge n. 241/1990), l'amministrazione richiedente puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere, eccetto per i pareri che debbono essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale e della salute dei cittadini.
2. Ove, per disposizione di legge o di regolamento, l'adozione del provvedimento finale debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie nei termini prefissati dalla disposizione stessa o in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il dirigente e/o il responsabile dell'ufficio chiede/chiedono le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o struttura dell'universita' dotata di adeguata qualificazione tecnica. In tal caso, il termine per concludere il procedimento rimane sospeso per il tempo necessario ad acquisire la valutazione tecnica obbligatoria.
 
Art. 11.
Altri casi di sospensione del termine

1. Oltre ai casi indicati nell'articolo precedente, il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso: a) nei casi in cui, per la prosecuzione del procedimento debba essere compiuto un adempimento da parte dell'interessato, per il tempo impiegato per tale adempimento; b) nei casi in cui debbano essere acquisiti atti di altre amministrazioni, per il tempo necessario ad acquisire tali atti.
Art. 12.
Reclami contro i provvedimenti amministrativi

1. Fermo restando l'immediata impugnabilita', in via giurisdizionale, di qualsiasi provvedimento di un organo dell'universita', e' ammesso entro il termine perentorio di dieci giorni della data di avvenuta conoscenza del provvedimento stesso, reclamo per iscritto all'organo che lo ha emanato, il quale fa conoscere la propria decisione all'interessato entro i successivi trenta giorni.
 
Art. 13.
Agenti dell'universita'

1. Ai fini dell'individuazione delle responsabilita' civili, penali ed amministrativo contabili previste dalla legge, per le operazioni e per gli atti compiuti nell'esercizio delle rispettive competenze, sono considerati agenti dell'universita': a) i componenti di tutti gli organi, previsti dallo statuto e dai regolamenti, sia individuali che collegiali, ivi compresi quelli delle unita' amministrative; b) i docenti, i ricercatori, gli addetti alle esercitazioni ed il personale tecnico amministrativo dell'universita' in occasione dell'esercizio delle rispettive competenze.
 
Art. 14.
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
 
Art. 15.
Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza immediata.
2. Il regolamento e' reso pubblico mediante affissione all'albo dell'universita' ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Le stesse forme e modalita' sono utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, il regolamento sara' inviato alla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, istituita ai sensi dell'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Perugia, 3 maggio 1999
Il rettore: Bianchi De Vecchi
 
Tabelle contenenti le categorie dei procedimenti amministrativi, le
unita' amministrative competenti
e il responsabile del procedimento ----> vedere tabelle da pag. 11 a pag. 52 <----
 
----> vedere Allegato 2 a pag. 53 <----
 
----> vedere Allegato 3 a pag. 54 <----
 
----> vedere Allegato 4 a pag. 55 <----
 
----> vedere Allegato 5 a pag. 56 <----
 
----> vedere Allegato 6 a pag. 57 <----
 
----> vedere Allegato 7 a pag. 58 <----
 
----> vedere Allegato 8 a pag. 59 <----
 
----> vedere Allegato 9 a pag. 60 <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone