Gazzetta n. 43 del 22 febbraio 2000 (vai al sommario)
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 20 gennaio 2000
Modificazioni allo statuto sociale della Skandia Vita S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1429).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il provvedimento ISVAP del 29 ottobre 1997 di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami I, III, V e VI di cui alla tabella allegata al decreto legislativo n. 174/1995 rilasciata alla Skandia Vita S.p.a., con sede in Milano, via Fatebenefratelli n. 3;
Viste le delibere assunte in data 23 luglio 1998 e 23 novembre 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Skandia Vita S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 2, 7, 9, 15, 17, 21 dello statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Skandia Vita S.p.a., con sede in Milano con le modifiche apportate ai seguenti articoli:
art. 2. Trasferimento sede legale da Milano, via Cornaggia n. 10 a Milano, via Fatebenefratelli n. 3;
art. 7 (nuovo articolo).
Introduzione della possibilita' per la societa' di richiedere ai soci finanziamenti a favore della societa', nel rispetto dei limiti imposti delle vigenti norme di legge e regolamentari;
ex art. 8, rinumerato art. 9. Modifica del termine di approvazione del bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso, con possibilita', quando particolari esigenze lo richiedano, di convocare l'assemblea dei soci entro il 30 giugno;
ex art. 14, rinumerato art. 15. Modifica del numero massimo degli amministratori e abrogazione della possibilita' di scegliere gli amministratori tra i non soci;
ex art. 16, rinumerato art. 17. In caso di convocazione del consiglio di amministrazione in luogo diverso dalla sede sociale, abrogazione della precisazione che essa puo' avvenire in Italia e nei Paesi membri dell'Unione europea ed introduzione della possibilita' di tenere le riunioni del consiglio di amministrazione per videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario;
ex art. 20, rinumerato art. 21. Modifica delle norme in materia di rappresentanza della societa' e introduzione della possibilita' per l'assemblea di stabilire un'indennita' annuale a favore degli amministratori.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 gennaio 2000
Il presidente: Manghetti
 
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