Gazzetta n. 43 del 22 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 30 dicembre 1999
Riconoscimento dell'acqua minerale "Sattai" in comune di Guspini.

IL DIRIGENTE GENERALE
del Dipartimento della prevenzione
Vista la domanda in data 18 giugno 1992 con la quale la societa' Sattai S.r.l., con sede in Guspini (Cagliari), via Roma n. 32, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Sattai" che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Guspini (Cagliari);
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;
Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
Visti gli atti d'ufficio;
Visto il seguente parere della terza sezione dei Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 27 ottobre 1999: "favorevole affinche' la societa' Sattai S.r.l. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Sattai di Guspini (Cagliari) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "Puo' avere effetti diuretici". La dicitura "favorisce la funzione gastro - intestinale" potra' essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto sulle funzioni gastro-intestinali".
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Decreta:
Art. 1.
E' confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Sattai" che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Guspini (Cagliari).
 
Art. 2.
L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, puo' essere riportata sulle etichette e' la seguente: "Puo' avere effetti diuretici".
 
Art. 3.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 4.
Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.
Roma, 30 dicembre 1999
p. Il dirigente generale: Scriva
 
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