Gazzetta n. 43 del 22 febbraio 2000 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
DELIBERAZIONE 9 febbraio 2000
Credito fondiario. Disciplina dell'estinzione anticipata dei mutui (art. 40, comma 1, del testo unico bancario, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo n. 342/1999).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO E IL RISPARMIO
Visto 1'art. 40, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario), cosi' come modificato dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, che in materia di credito fondiario: a) riconosce ai debitori la facolta' di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l'estinzione contrattualmente stabilito; b) prevede che i contratti indichino le modalita' di calcolo del compenso; c) attribuisce al C.I.C.R. il potere di determinare i criteri per il suddetto calcolo, al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni;
Visti i capi I e III del titolo VI del testo unico bancario, in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali;
Considerato che la determinazione del compenso che i debitori sono tenuti a corrispondere in caso di estinzione anticipata e' rimessa all'autonomia contrattuale;
Ravvisata l'esigenza che la clientela bancaria sia informata in modo chiaro e corretto in ordine all'onere da sostenere in caso di estinzione anticipata;
Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;
Delibera:
l. I contratti indicano il compenso onnicomprensivo da corrispondere in caso di estinzione anticipata o di rimborso parziale dei finanziamenti di credito fondiario, specificando la relativa formula di calcolo. Gli indici finanziari eventualmente utilizzati nella formula devono essere rilevabili da fonti di agevole consultazione. I contratti prevedono, inoltre, che nessun altro onere puo' essere addebitato.
2. I contratti riportano, anche in allegato, uno o piu' esempi di applicazione della formula, considerando un capitale anticipatamente rimborsato pari a un milione di lire, oppure a mille euro, e almeno due diverse ipotesi di tempo residuo di ammortamento del debito qualora il compenso vari in relazione al tempo medesimo. Nel caso in cui nella formula venga fatto riferimento a indici variabili, negli esempi andra' preso in considerazione il valore meno favorevole per il cliente che tali indici abbiano registrato negli ultimi tre anni.
3. Nelle comunicazioni periodiche relative allo svolgimento del rapporto e, comunque, almeno una volta all'anno, andra' indicato il compenso onnicomprensivo che i debitori sarebbero tenuti a corrispondere per estinguere anticipatamente il finanziamento alla data cui si riferisce la comunicazione.
4. La presente delibera non si applica ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore.
5. La presente delibera, che sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione. Le disposizioni concernenti la comunicazione periodica del compenso onnicomprensivo entrano in vigore decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione medesima.
Roma, 9 febbraio 2000
Il Presidente: Amato
 
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