Gazzetta n. 44 del 23 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE
DECRETO 8 febbraio 2000
Sensibilizzazione e informazione dei cittadini per le domeniche ecologiche.

IL DIRETTORE GENERALE
del servizio valutazione impatto ambientale,
informazione ai cittadini e per la relazione
sullo stato dell'ambiente
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente e il relativo regolamento di organizzazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306;
Visti in particolare gli articoli 1 e 3 della citata legge n. 349/1986, che affidano al Ministero dell'ambiente il compito di adottare, con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze e ai problemi della tutela dell'ambiente;
Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento ai diversi settori della tutela ambientale;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha integrato talune disposizioni della legge n. 344/1997, rifinanziando le attivita' nella stessa previste;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000;
Visto il decreto del Ministro del tesoro 28 dicembre 1999 di ripartizione in capitoli delle UPB per l'esercizio finanziario 2000;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente n. GAB/DEC/002/2000 del 25 gennaio 2000, con il quale e' stato definito un programma di cofinanziamenti a supporto dell'iniziativa "Domeniche ecologiche", durante le quali nei comuni che aderiranno sara' interdetto il traffico privato;
Considerato che nell'ambito di tale programma e' previsto il cofinanziamento di progetti presentati da comuni e consorzi di comuni e finalizzati alla sensibilizzazione e all'informazione ai cittadini sulle tematiche della mobilita' sostenibile e per il piu' efficace svolgimento delle "Domeniche ecologiche";
Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 002/2000 che a tal fine assegna al direttore del servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente risorse finanziarie pari a 6.000 milioni di lire a valere sulla U.P.B. 5.2.1.1. (Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale) - Cap. 7803 - C.D.R.5 - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 2000;
Visto, altresi', l'art. 5 dello stesso decreto, il quale prevede che con proprio decreto il direttore del servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente definisca i criteri e le modalita' per la valutazione delle richieste, per l'ammissione ai finanziamenti, per il trasferimento delle risorse e per il controllo dell'attuazione degli interventi;
Considerato, pertanto, che occorre procedere a definire tale griglia procedurale, provvedendo altresi' al contestuale impegno delle risorse necessarie per l'attuazione degli interventi;
Decreta:
Art. 1.
Finalita'
1. Nell'ambito dell'iniziativa "Domeniche ecologiche", durante le quali nei comuni che aderiranno sara' limitato il traffico veicolare privato, il Ministero dell'ambiente cofinanzia progetti presentati da comuni e consorzi di comuni finalizzati alla sensibilizzazione e informazione dei cittadini sulle tematiche della mobilita' sostenibile e al piu' efficace svolgimento delle "Domeniche ecologiche".
 
Art. 2.
Soggetti autorizzati alla presentazione
delle istanze di cofinanziamento
1. Possono presentare istanza di cofinanziamento, qualora abbiano aderito all'iniziativa "Domeniche ecologiche" entro il 31 gennaio 2000, i seguenti soggetti:
a) i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
b) i comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti inclusi negli elenchi regionali delle zone particolarmente inquinate o caratterizzate da specifiche esigenze di carattere ambientale di cui all'art. 3, comma 2, lettera d) del decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero della sanita' in data 20 maggio 1991;
c) i comuni capoluogo di provincia anche se con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti;
d) i consorzi tra comuni la cui popolazione complessiva sia superiore ai 150.000 abitanti.
 
Art. 3.
Interventi ammissibili al cofinanziamento
1. Sono ammessi al cofinanziamento per le finalita' di cui all'art. 1, secondo le modalita' e condizioni di cui agli articoli 4 e 5, le seguenti tipologie di intervento:
a) campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte alla generalita' dei cittadini o a loro particolari categorie (ad es. residenti, popolazione scolastica, negozianti) condotte attraverso i mezzi di comunicazione di massa, affissione di manifesti, distribuzione di materiale informativo, sportelli informativi e numeri verdi, attivazione siti internet e di pagine web;
b) sondaggi d'opinione pre, durante e post lo svolgimento delle iniziative al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi;
c) iniziative direttamente finalizzate allo sviluppo della consapevolezza dei cittadini sui problemi della mobilita' sostenibile;
d) iniziative direttamente finalizzate al piu' efficace svolgimento delle "Domeniche ecologiche".
2. Tali azioni dovranno garantire il coinvolgimento del piu' ampio numero di cittadini e privilegiare linee di approfondimento e sensibilizzazione sulle tematiche della mobilita' sostenibile, in grado di incidere sui comportamenti abituali della cittadinanza.
 
Art. 4.
Modalita' di presentazione delle domande di cofinanziamento
1. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 2 dovra' trasmettere con un'unica istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o dal funzionario delegato al coordinamento delle iniziative relative alle "Domeniche ecologiche", l'insieme delle iniziative di cui si richiede il cofinanziamento.
2. Tale istanza dovra' essere corredata da una relazione tecnica descrittiva dell'insieme delle iniziative proposte nelle diverse domeniche e da una scheda per ciascuna iniziativa, sottoscritta dal responsabile del procedimento, nella quale siano specificati:
a) l'ufficio competente;
b) la tipologia dell'intervento;
c) area urbana interessata dall'iniziativa e numero di cittadini correlativamente coinvolti;
d) le modalita' e i tempi di realizzazione;
e) eventuale coinvolgimento di altri operatori pubblici o privati;
f) eventuale interconnessione con altre iniziative attivate;
g) coinvolgimento dei mezzi di comunicazione di massa con particolare riferimento ai mezzi televisivi, radiofonici e alla stampa locale;
h) riferimento a specifici problemi di mobilita' dell'area interessata dall'iniziativa e raccordo con eventuali soluzioni elaborate;
i) capacita' di coinvolgimento interattivo della cittadinanza;
l) i risultati attesi;
m) la quota di cofinanziamento a carico del soggetto richiedente, comprovata da idonea documentazione.
Nella richiesta il soggetto richiedente dovra' altresi' dichiarare che per tali interventi non e' stato ottenuto ne' richiesto alcun finanziamento nazionale o comunitario.
3. La relazione descrittiva dell'insieme degli interventi dovra' contenere per ciascuna "Domenica ecologica", in quanto pertinenti, i seguenti aspetti informativi necessari alla valutazione:
a) dimensione dell'area urbana interdetta al traffico veicolare privato e sua quota rispetto al territorio governato dall'amministrazione proponente (km2 e % sul totale);
b) estensione oraria dei provvedimenti di interdizione al traffico veicolare privato;
c) numero di cittadini residenti nelle zone urbane intercluse al traffico privato e loro quota sul totale della popolazione residente nel territorio di competenza dell'ente proponente;
d) tipologia delle iniziative pubbliche e private collegate alle "Domeniche ecologiche" delle quali si intende informare i cittadini;
e) attivazione di specifiche modalita' di rilevamento della riduzione dei fattori inquinanti atmosferici e di rumore conseguente ai provvedimenti di limitazione del traffico assunti in ciascuna "Domenica ecologica";
f) azioni per il coinvolgimento interattivo dei cittadini o di loro organizzazioni (ad esempio associazioni di categoria, commercianti, associazioni ambientaliste, sindacati) anche mediante strumenti informatici (ad esempio forum telematico, sito internet);
g) raccordo con le politiche per la mobilita' quotidiana volte ad orientare stabilmente verso la mobilita' sostenibile il comportamento dei cittadini;
h) attivita' di verifica ex post circa il comportamento dei cittadini e la loro adesione all'iniziativa attraverso sondaggi a campione, statistiche sull'uso dei trasporti pubblici, eventuali conteggi sulla mobilita' ciclo-pedonale, e simili.
4. Le istanze di cofinanziamento, corredate della documentazione di cui ai commi 2 e 3 precedenti, dovranno pervenire al Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale per l'informazione ai cittadini e relazione sullo stato dell'ambiente, entro i quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 5.
Condizioni di ricevibilita'
1. Costituiscono condizione di ricevibilita' delle istanze di cofinanziamento:
a) l'adesione del soggetto proponente all'iniziativa delle "Domeniche ecologiche" entro il 31 gennaio 2000;
b) l'appartenenza del soggetto proponente alle categorie di cui all'art. 2;
c) il rispetto delle modalita' di presentazione e delle scadenze di cui all'art. 4.
 
Art. 6.
Valutazione dei progetti proposti
1. La valutazione dei progetti svolta dalla commissione tecnico scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente, previa verifica delle condizioni di ricevibilita' da parte del Servizio VIA.
2. L'attivita' di valutazione di cui al precedente comma sara' specificamente finalizzata alla verifica della rispondenza delle iniziative proposte alle tipologie e agli obiettivi definiti dall'art. 3 del presente decreto. Essa dara' luogo ad una valutazione di ammissibilita' dell'istanza che sara' trasmessa al Servizio VIA per i relativi adempimenti formali.
 
Art. 7.
Modalita' di finanziamento
1. Per le iniziative finanziabili ai sensi del presente decreto il Ministero dell'ambiente assegnera' un cofinanziamento non superiore al 60% del costo dell'iniziativa e comunque fino ad un massimo di 500 lire per ciascuno degli abitanti interessati al singolo progetto.
2. L'importo complessivamente assegnato a ciascuno dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, non potra' comunque superare la soglia delle 500 lire/abitante residente nel comune interessato.
3. Il Ministero dell'ambiente determinera' la percentuale di cofinanziamento assegnabile alle singole iniziative sulla base del complesso delle istanze pervenute e sino ad esaurimento dei fondi di cui all'art. 8 del presente decreto.
4. L'importo assegnato a titolo di cofinanziamento sara' trasferito dal Servizio VIA all'ente proponente in due fasi:
la prima, di importo pari al 50% del finanziamento riconosciuto ammissibile, entro trenta giorni dalla approvazione dei risultati della valutazione di cui all'art. 6, comma 2;
la seconda, di importo pari al 50% a ricevimento di idonea documentazione amministrativa e contabile da parte dell'ente proponente circa il costo delle iniziative cofinanziate e di una relazione sullo svolgimento delle iniziative corredata da copia del materiale prodotto nel corso delle stesse, dai risultati delle campagne di monitoraggio sull'uso del trasporto pubblico e sulla riduzione degli inquinanti, nonche' dai sondaggi sul coinvolgimento della popolazione e sulla sensibilizzazione alla problematica della mobilita' sostenibile eventualmente realizzati.
 
Art. 8.
Impegno dei fondi
1. Per l'attuazione del presente decreto e' impegnata la somma di L. 6.000.000.000 a valere sui fondi a tal fine attribuiti con decreto del Ministro dell'ambiente GAB/DEC/002/2000 del 25 gennaio 2000, citato nelle premesse, sulla UPB 5.2.1.1. (Informazione monitoraggio e progetti in materia ambientale) - Capitolo 7803 - C.D.R. 5 - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 2000.
2. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo per i relativi adempimenti e sara' successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 febbraio 2000
Il direttore generale: Vittadini
 
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