IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale"; Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa; emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varieta' di specie di piante ortive; Visti i registri predetti nei quali, con decreto ministeriale 14 novembre 1992, e' stata iscritta la varieta' di cavolfiore denominata "Cardinal"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, che modifica il regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, ed in particolare l'art. 12, di cui l'art.17-bis, comma 3, che prevede che la denominazione di una varieta' debba essere modificata se al momento dell'iscrizione la denominazione stessa non poteva essere accettabile; Considerato che al momento dell'iscrizione nel relativo registro nazionale delle varieta' di specie di piante ortive, la denominazione della suddetta varieta' era gia' stata usata per identificare un'altra varieta' appartenente alla stessa specie, iscritta nel catalogo comune delle specie di ortaggi; Considerata la proposta di una nuova denominazione avanzata dal responsabile della conservazione in purezza della varieta'; Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/197 l, nella riunione del 25 ottobre 1999 ha espresso parere favorevole alla modifica della denominazione di detta varieta', come risulta dal verbale della riunione stessa approvato nella seduta del 22 dicembre 1999; Attesa la necessita' di modificare la denominazione della citata varieta' di cavolfiore; Decreta: A norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, che modifica il regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, ed in particolare l'art. 12, di cui l'art. 17-bis, comma 3, la denominazione "Cardinal" attribuita alla varieta' di cavolfiore iscritta nel registro nazionale delle varieta' di specie di piante ortive con decreto ministeriale del 14 novembre 1992, e' modificata in "Cardin". Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo ed entrera' in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 gennaio 2000 Il direttore generale: Di Salvo
Avvertenza: Il presente decreto non e' soggetto al "Visto" di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
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