Gazzetta n. 44 del 23 febbraio 2000 (vai al sommario)
LEGGE 10 febbraio 2000, n. 30
Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1
Sistema educativo di istruzione e di formazione

1. Il sistema educativo di istruzione e di formazione e' finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'eta' evolutiva, delle differenze e dell'identita' di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Repubblica assicura a tutti pari opportunita' di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacita' e le competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle specifiche realta' territoriali.
2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola secondaria. Il sistema educativo di formazione si realizza secondo le modalita' previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, e dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.
3. L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di eta'.
4. L'obbligo di frequenza di attivita' formative fino al compimento del diciottesimo anno di eta' si realizza secondo le disposizioni di cui all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
5. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
6. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta, nel rispetto delle norme statutarie, disciplinano l'attuazione dell'elevamento dell'obbligo scolastico anche mediante percorsi integrati di istruzione e formazione, ferma restando la responsabilita' delle istituzioni scolastiche.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 24 giugno 1997, n. 196, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 luglio 1997, n. 154, supplemento
ordinario, reca "Norme in materia di promozione
dell'occupazione".
- La legge 17 maggio 1999, n. 144, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, supplemento
ordinario, reca "Misure in materia di investimenti, delega
al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione
e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali". Si
riporta l'art. 68 della predetta legge: "Art. 68
(Obbligo di frequenza di attivita' formative). - 1. Al fine
di potenziare la crescita culturale e professionale dei
giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto
riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo
dell'istruzione, e' progressivarnente istituito, a
decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di
attivita' formative fino al compimento del diciottesimo
anno di eta'. Tale obbligo puo' essere assolto in percorsi
anche integrati di istruzione e formazione:
a) nel sistema di istruzione scolastica;
b) nel sistema della formazione professionale di
competenza regionale;
c) nell'esercizio dell'apprendistato.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque
assolto con il conseguimento di un diploma di scuola
secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le
competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della
formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato
costituiscono crediti per il passaggio da un sistema
all'altro.
3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per
le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei
soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico
e predispongono le relative iniziative di orientamento.
4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma
1 si provvede:
a) a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i
seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire
430 miliardi per il 2000 e fino a lire 590 miliardi a
decorrere dall'anno 2001;
b) a carico del Fondo di cui all'art. 4 della legge
18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30
miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001
e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A
decorrere dall'anno 2000, per la finalita' di cui alla
legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla
data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, previo
parere delle competenti commissioni parlamentari e della
conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,
sono stabiliti i tempi e le modalita' di attuazione del
presente articolo, anche con riferimento alle funzioni dei
servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le
relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di
formazione, nonche' i criteri coordinati ed integrati di
riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro
certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al
comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali puo'
essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa
dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto
destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 4,
lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno
1999, per le attivita' di formazione nell'esercizio
dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del
diciottesimo anno di eta', secondo le modalita' di cui
all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette
risorse possono essere altresi' destinate al sostegno ed
alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di
formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la
compatibilita' con le disposizioni previste dall'art. 16
della citata legge n. 196 del 1997. Alle finalita' di cui
ai commi 1 e 2 la regione Valle d'Aosta e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione
alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse
esercitate in materia di istruzione, formazione
professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai
rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di
attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni
le risorse dei fondi di cui al comma 4 sono assegnate
direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle province
autonome di Trento e di Bolzano".
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata
dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17, reca "Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate".



 
Art. 2
Scuola dell'infanzia

1. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di eta' compresa tra i tre e i sei anni, promuovendone le potenzialita' di autonomia, creativita', apprendimento e operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunita' educative; nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori, concorre alla formazione integrale dei bambini e delle bambine.
2. La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 1 e garantisce a tutti i bambini e le bambine, in eta' compresa tra i tre e i sei anni, la possibilita' di frequentare la scuola dell'infanzia.
3. La scuola dell'infanzia, nella sua autonomia e unitarieta' didattica e pedagogica, realizza i necessari collegamenti da un lato con il complesso dei servizi all'infanzia, dall'altro con la scuola di base.
 
Art. 3
Scuola di base

1. La scuola di base ha la durata di sette anni ed e' caratterizzata da un percorso educativo unitario e articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni; si raccorda da un lato alla scuola dell'infanzia e dall'altro alla scuola secondaria.
2. La scuola di base, attraverso un progressivo sviluppo del curricolo mediante il graduale passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline, persegue le seguenti finalita': a) acquisizione e sviluppo delle conoscenze e delle abilita' di base; b) apprendimento di nuovi mezzi espressivi; c) potenziamento delle capacita' relazionali e di orientamento nello
spazio e nel tempo; d) educazione ai principi fondamentali della convivenza civile; e) consolidamento dei saperi di base, anche in relazione alla
evoluzione sociale, culturale e scientifica della realta'
contemporanea; f) sviluppo delle competenze e delle capacita' di scelta individuali
atte a consentire scelte fondate sulla pari dignita' delle opzioni
culturali successive.
3. Le articolazioni interne della scuola di base sono definite a norma del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
4. La scuola di base si conclude con un esame di Stato dal quale deve emergere anche una indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta dell'area e dell'indirizzo.



Nota all'art. 3:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, recante "Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1999,
152/L, supplemento ordinario.



 
Art. 4
Scuola secondaria

1. La scuola secondaria ha la durata di cinque anni e si articola nelle aree classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Essa ha la finalita' di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacita' e le competenze acquisite nel ciclo primario, di sostenere e incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti, arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilita', e di offrire loro conoscenze e capacita' adeguate all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non universitaria ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro. Ciascuna area e' ripartita in indirizzi, anche mediante riordino e riduzione del numero di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La scuola secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di licei.
3. Nei primi due anni, fatti salvi la caratterizzazione specifica dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo curricolo, e' garantita la possibilita' di passare da un modulo all'altro anche di aree e di indirizzi diversi, mediante l'attivazione di apposite iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.
4. Nel corso del secondo anno, se richiesto dai genitori e previsto nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, sono realizzate attivita' complementari e iniziative formative per collegare gli apprendimenti curricolari con le diverse realta' sociali, culturali, produttive e professionali. Tali attivita' e iniziative si attuano anche in convenzione con altri istituti, enti e centri di formazione professionale accreditati dalle regioni, sulla base di un accordo quadro tra il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di cui al comma 3 dell'articolo 1, e' rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite.
6. Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline obbligatorie, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage possono essere realizzati in Italia o all'estero anche con brevi periodi di inserimento nelle realta' culturali, produttive, professionali e dei servizi. Verranno inoltre promossi tutti gli op portuni collegamenti con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e con l'universita'.
7. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola secondaria, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un credito formativo che puo' essere fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area o da un indirizzo di studi all'altro o nel passaggio alla formazione professionale. Analogamente, la frequenza positiva di segmenti della formazione professionale comporta l'acquisizione di crediti che possono essere fatti valere per l'accesso al sistema dell'istruzione.
8. Al termine della scuola secondaria, gli studenti sostengono l'esame di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, che assume la denominazione dell'area e dell'indirizzo.



Nota all'art. 4:
- La legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante
"Disposizioni per la riforma degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
dicembre 1997, n. 289.



 
Art. 5
Istruzione e formazione tecnica superiore,
educazione degli adulti e formazione continua

1. L'istruzione e formazione tecnica superiore e' disciplinata a norma dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. Le iniziative di educazione degli adulti si realizzano nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. La formazione continua si realizza nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 69 della citata legge
17 maggio 1999, n. 144:
"Art. 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore). -
1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa
destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non
occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata
superiore (FIS), e' istituito il sistema della istruzione e
formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di
norma con il possesso del diploma di scuola secondaria
superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri
della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza
sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentita la conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti
le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che
non sono in possesso del diploma di scuola secondaria
superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le
modalita' che favoriscono l'integrazione tra i sistemi
formativi di cui all'art. 68 e determinano i criteri per
l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il
medesimo decreto sono altresi' definiti i crediti formativi
che vi si acquisiscono e le modalita' della loro
certificazione e utilizzazione, a norma dell'art. 142,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.
2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi
dell'IFTS, che sono realizzati con modalita' che
garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla
base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della
pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale
e dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali
mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale.
Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono
universita', scuole medie superiori, enti pubblici di
ricerca, centri e agenzie di formazione professionale
accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno
1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro
associati anche in forma consortile.
3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di
cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo
un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, e'
valida in ambito nazionale.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono
programmabili a valere sul fondo di cui all'art. 4 della
legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica
istruzione, nonche' sulle risorse finalizzate a tale scopo
dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilita' di
bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse
pubbliche e private. Alle finalita' di cui al presente
articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di
Trento e di Bolzano provedono, in relazione alle competenze
e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto
dagli statuti speciali e dalle relative norme di
attuazione: a tal fine accedono al fondo di cui al presente
comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da
esse istituiti e' valida in ambito nazionale".
- Il testo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998), con le correzioni
indicate nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 maggio 1998, n. 116, reca "Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59". - Per quanto concerne la legge n.
196/1997 v. nelle note all'art. 1.



 
Art. 6
Attuazione progressiva dei nuovi cicli

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento un programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma. Le Camere adottano, entro quaranta cinque giorni dalla trasmissione, una deliberazione che contiene indirizzi specificamente riferiti alle singole parti del programma. Il programma e' corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilita' nonche' la congruita' dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi, compresa la valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari o delle eventuali riduzioni di spesa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2. Il programma comprende, tra l'altro, un progetto generale di riqualificazione del personale docente, finalizzato anche alla valorizzazione delle specifiche professionalita' maturate, nonche' alla sua eventuale riconversione; i criteri generali per la formazione degli organici di istituto con modalita' tali da consentire l'attuazione dei piani di offerta formativa da parte delle singole istituzioni scolastiche; i criteri generali per la riorganizzazione dei curricoli della scuola di base e della scuola secondaria, ivi compresi quelli per la valorizzazione dello studio delle lingue e per l'impiego delle tecnologie didattiche; un piano per l'adeguamento delle infrastrutture.
2. Il programma di cui al comma 1 indica tempi e modalita' di attuazione della presente legge. L'operativita' di tale programma, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, e' subordinata all'approvazione dello specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.
3. Le somme che si dovessero rendere disponibili per effetto della riforma sono riutilizzate con modalita' e criteri indicati nel programma di cui al comma 1, anche ai fini della istituzione di periodi sabbatici volti alla qualificazione degli insegnanti in servizio. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Disposizioni correttive di quelle contenute nel programma di cui al comma 1 possono essere emanate durante la progressiva attuazione del programma stesso.
5. L'effettiva attuazione della presente legge e' verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data della sua entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione presentata dal Ministro della pubblica istruzione.
6. All'attuazione della presente legge si provvede, sulla base delle norme generali da essa recate, mediante regolamenti da adottare a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformita' agli indirizzi definiti dalle Camere in ordine al programma di cui al comma 1, nell'ambito delle disposizioni di legge. Sugli schemi di regolamento e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano sulla loro conformita' agli indirizzi deliberati dalle Camere e alle norme di legge. Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono comunque essere emanati. Ciascun regolamento reca una ricognizione delle norme abrogate e disposizioni transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Per gli ambiti di cui all'articolo 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente la definizione dei curricoli, si provvede con le modalita' di cui all'articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
7. Il personale docente in servizio, alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che disciplinano l'organizzazione dei settori di appartenenza, ha diritto al mantenimento della sede fino alla sua definitiva assegnazione, che si realizza tenendo conto in via prioritaria delle richieste, degli interessi, dei titoli e delle professionalita' di ciascuno.
8. I titoli universitari ed i curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola di base sono individuati, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, con regolamento del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, adottato sulla base degli indirizzi generali definiti dalle Camere in sede di deliberazione di cui al comma 1.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 10 febbraio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Berlinguer, Ministro della pubblica
istruzione Visto, il Guardasigilli: Diliberto
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3952): Presentato dal Ministro della pubblica istruzione e dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica (Berlinguer) il 4
luglio 1997. Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 24
luglio 1997, con pareri delle commissioni I, III, V, XI,
XII e XIV. Esaminato dalla VII commissione il 24 febbraio 1998; l'11, 12, 19,
25, 31 marzo 1998; il 28, 29 aprile 1998; il 13 maggio
1998; il 27 aprile 1999; il 2, 15, 17, 22, 23 giugno 1999;
il 7, 13, 14, 15, 20, 22 luglio 1999. Relazione scritta annunciata il 23 luglio 1999 (atto n. 4 - 280 -
1653 - 2493-bis - 3390 - 3883 - 3952 - 4397 - 4416 - 4552/A
- relatore on. Napoli). Esaminato in aula il 23 luglio 1999; il 14, 15, 16, 21 settembre 1999
ed approvato il 22 settembre 1999 in un testo unificato con
atti n. 4 (iniziativa popolare); n. 280 (on. Russo
Jervolino; n. 1653 (on. Sanza ed altri); n. 2493-bis (on.
Orlando); n. 3390 (on. Casini ed altri); n. 3883 (on.
Errigo); n. 4397 (on. Napoli ed altri); n. 4416 (on.
Berlusconi ed altri); n. 4552 (on. Bianchi Clerici).
Senato della Repubblica (atto n. 4216): Assegnato alla 7a commissione (Istruzione), in sede referente, il 24
settembre 1999, con pareri delle commissioni 1a, 2a, 3a,
5a, 10a, 11a, 12a, della giunta per gli affari delle
Comunita' europeee e della commissione parlamentare per le
questioni regionali. Esaminato dalla 7a commissione il 5, 27 ottobre 1999; il 4, 10, 11,
23, 24, 25 novembre 1999; il 9, 10, 14, 15 dicembre 1999;
l'11, 12, 18, 19, 20 gennaio 2000. Esaminato in aula il 25, 26, 27 gennaio 2000; il 1o febbraio 2000 ed
approvato il 2 febbraio 2000.



Note all'art. 6:
- Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri" e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il
seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275:
"Art. 8 (Definizione dei curricoli). - 1. Il Ministro
della pubblica istruzione, previo parere delle competenti
commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi
generali, definisce a norma dell'art. 205 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, per i diversi tipi e
indirizzi di studio:
a) gli obiettivi generali del processo formativo;
b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi
alle competenze degli alunni;
c) le discipline e le attivita' costituenti la quota
nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;
d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei
curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e
della quota obbligatoria riservata alle istituzioni
scolastiche;
e) i limiti di flessibilita' temporale per realizzare
compensazioni tra discipline e attivita' della quota
nazionale del curricolo;
f) gli standard relativi alla qualita' del servizio;
g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli
alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti
formativi;
h) i criteri generali per l'organizzazione dei
percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente
degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema
integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la
conferenza unificata.
2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel piano
dell'offerta formativa il curricolo obbligatorio per i
propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la
quota definita a livello nazionale con la quota loro
riservata che comprende le discipline e le attivita' da
esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo
le istituzioni scolastiche precisano le scelte di
flessibilita' previste dal comma 1, lettera e).
3. Nell'integrazione tra la quota nazionale del
curricolo e quella riservata alle scuole e' garantito il
carattere unitario del sistema di istruzione ed e'
valorizzato il pluralismo culturale e territoriale, nel
rispetto delle diverse finalita' della scuola dell'obbligo
e della scuola secondaria superiore.
4. La determinazione del curricolo tiene conto delle
diverse esigenze formative degli alunni concretamente
rilevate, della necessita' di garantire efficaci azioni di
continuita' e di orientamento, delle esigenze e delle
attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai
contesti sociali, culturali ed economici del territorio.
Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte
possibilita' di opzione.
5. Il curricolo della singola istituzione scolastica,
definito anche attraverso una integrazione tra sistemi
formativi sulla base di accordi con le regioni e gli enti
locali negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, puo' essere
personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi
internazionali.
6. L'adozione di nuove scelte curricolari o la
variazione di scelte gia' effettuate deve tenere conto
delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto
alla conclusione del corso di studi prescelto".
- Il testo dell'art. 205 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (pubblicato nel
supplemento ordinario n. 79 alla Gazzetta Ufficiale del 19
maggio 1994) e con le modifiche apportate dall'art. 26,
comma 15, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' il
seguente: "Art. 205 (Regolamenti). - 1. Con propri
decreti da adottarsi secondo la procedura prevista
dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o piu'
regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative
agli scrutini ed agli esami. Il Ministro della pubblica
istruzione determina annualmente, con propria ordinanza le
modalita' organizzative degli scrutini ed esami stessi.
2. Con uno o piu' regolamenti, da adottarsi, secondo la
procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono determinate le materie di insegnamento, con il
relativo quadro orario, e l'eventuale articolazione in
indirizzi e sezioni di quei tipi di istituto o scuola per i
quali essa sia prevista, nonche' l'istituzione di corsi di
specializzazione di durata annuale negli istituti tecnici
ad indirizzo agrario e di corsi di perfezionamento negli
istituti tecnici ad indirizzo industriale, sempreche' sia
possibile far fronte alla relativa spesa con i fondi
disponibili nei bilanci degli istituti stessi. Con decreto
del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i
programmi di insegnamento. E' fatto salvo, per gli istituti
professionali, quanto previsto dall'art. 60, comma 3.
2-bis. Per ottimizzare le risorse disponibili
nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta
formativa integrata fra istruzione e formazione
professionale di cui all'art. 138 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, i corsi di specializzazione e
perfezionamento di cui al comma 2, possono essere istituiti
in tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore
nell'ambito delle attuali disponibilita' di bilancio.
3. Per gli istituti aventi finalita' ed ordinamento
speciali gli indirizzi, le sezioni e le materie di
insegnamento, con il relativo quadro orario, sono
determinati con il decreto che provvede alla loro
istituzione.
4. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce,
con proprio decreto, la validita' dei titoli di maturita'
conseguiti negli istituti professionali che non abbiano
analogo indirizzo negli istituti tecnici.
5. Con uno o piu' regolamenti da adottarsi, secondo la
procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono dettate norme per il funzionamento dei
convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato
e delle altre istituzioni educative statali, nonche' per la
definizione delle modalita' con le quali il personale
docente delle scuole e degli istituti annessi partecipa
allo svolgimento di particolari attivita' formative da
realizzare nell'ambito dell'istituzione educativa.
6. Fino all'emanazione delle norme di cui al presente
articolo restano ferme le disposizioni vigenti".
- Il testo del comma 2 dell'art. 3 della legge 19
novembre 1940, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti
didattici universitari" (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 novembre 1990, n. 274), e' il seguente:
"2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due
indirizzi, e' preordinato alla formazione culturale e
professionale degli insegnanti, rispettivamente, della
scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle
norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea
costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo
seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di
insegnamento nella scuola materna e nella scuola
elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la
formazione culturale e professionale degli insegnanti della
scuola elementare costituisce altresi' titolo necessario ai
fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di
istitutore o istitutrice nelle istituzioni educative dello
Stato. I concorsi hanno funzione abilitante. Ai due
indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti
interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono
utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i
professori ed i ricercatori di tutte le facoita' presso cui
le necessarie competenze sono disponibili".



 
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