Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 3 febbraio 2000
Individuazione delle aree territoriali omogenee in relazione alle quali differenziare le modalita' di applicazione degli studi di settore.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto l'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;
Visto l'articolo 3, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale i soggetti che hanno dichiarato ricavi derivanti dall'esercizio di attivita' di impresa di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati alla lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi sono tenuti a fornire all'Amministrazione finanziaria i dati contabili ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore;
Visto i propri decreti 18 aprile 1997, 3 luglio 1997, 5 dicembre 1997 e 10 febbraio 1998, concernenti l'approvazione di questionari per gli studi di settore relativi ad attivita' imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attivita' professionali;
Visto i propri decreti concernenti l'approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio;
Visto il proprio decreto 30 marzo 1999, concernente l'individuazione delle aree territoriali omogenee in relazione alle quali differenziare le modalita' di applicazione degli studi di settore;
Visto l'articolo l della legge della regione Veneto 29 marzo 1999, n. 11, concernente l'istituzione nella provincia di Venezia del comune di Cavallino - Treporti mediante scorporo di parte del territorio del comune di Venezia;
Visto l'articolo l della legge della regione Piemonte 11 novembre 1998, n. 32, concernente l'istituzione nella provincia di Biella del comune di Mosso mediante fusione dei comuni di Mosso Santa Maria e Pistolesa;
Visto l'articolo 1 della legge della Regione Piemonte 22 dicembre 1997, n. 65, concernente l'istituzione nella provincia di Asti del comune di Montiglio Monferrato mediante fusione dei comuni di Colcavagno, Montiglio e Scandeluzza;
Visto l'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
Considerata la necessita' di individuare le peculiarita' determinate dal luogo di svolgimento di talune attivita' economiche;
Visto il proprio decreto 10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998;
Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo;
Decreta:
Art. 1. Aggiornamento delle aree territoriali
1. Le aree territoriali omogenee individuate nell'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 30 marzo 1999, sono modificate al fine di tenere conto dell'istituzione di nuovi comuni e della soppressione di quelli preesistenti. I gruppi di appartenenza dei nuovi comuni sono riportati nell'allegato 1. Le predette modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 1998.
 
Art. 2.
Individuazione di nuove aree territoriali
1. Sono individuate nuove aree territoriali omogenee in relazione alle quali differenziare le modalita' di applicazione degli studi di settore al fine di tenere conto del luogo in cui l'impresa svolge l'attivita' economica. La metodologia seguita per individuare le predette nuove aree territoriali omogenee e' indicata:
nell'allegato 2 per la territorialita' del comparto manifatturiero della lavorazione del legno;
nell'allegato 3 per la territorialita' del comparto manifatturiero della fabbricazione di articoli in maglieria e della confezione di vestiano.
2. Nei decreti di approvazione degli studi di settore sono indicate le modalita' con cui effettuare le predette differenziazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 febbraio 2000
Il Ministro: Visco
 
Vedere ALLEGATI da pag. 195 a pag. 261
 
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