Gazzetta n. 46 del 25 febbraio 2000 (vai al sommario) |
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DECRETO-LEGGE 25 febbraio 2000, n. 32 |
Disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431; Visti gli articoli 11, comma 2, e 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure intese a ridurre le tensioni abitative connesse ai provvedimenti di rilascio degli immobili per finita locazione, nonche' a risolvere taluni problemi insorti nella fase di prima applicazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Il termine dilatorio di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, non puo' comunque essere inferiore a nove mesi. 2. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio gia' emessi ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' differita di nove mesi a partire dal 1o gennaio 2000. 3. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta nel senso che la dimostrazione dell'esistenza delle condizioni ivi indicate deve essere effettuata anche con riferimento ai provvedimenti di rilascio emessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della medesima legge. A tale fine il locatore dell'immobile rende, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, apposita dichiarazione, contenente gli elementi conoscitivi di cui al predetto articolo 7, che deve essere notificata all'intimato e consegnata all'ufficiale giudiziario, il quale la allega al precetto. 4. I contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, a valere sulle risorse attribuite al Fondo nazionale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assegnati prioritariamente ai conduttori in possesso dei requisiti individuati con il decreto emanato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 11, nei confronti dei quali risulti emesso provvedimento di rilascio dell'immobile e che abbiano proceduto a stipulare nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalita' previste dalla stessa legge 9 dicembre 1998, n. 431. A tale fine i comuni, acquisite le risorse dalle regioni sulla base del segnalato fabbisogno finanziario per soddisfare i conduttori in possesso dei richiamati requisiti, provvedono ad assegnare i contributi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dell'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, e' differita al 31 maggio 2000. |
| Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 febbraio 2000 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bordon, Ministro dei lavo-ri pubblici Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto |
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