Gazzetta n. 49 del 29 febbraio 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 24 febbraio 2000
Aggiornamento per il bimestre marzo-aprile 2000 della parte B e della componente A2 della tariffa elettrica ai sensi delle deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97 e 29 dicembre 1999, n. 204/99. (Deliberazione n. 39/00).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 24 febbraio 2000;
Premesso che:
rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') 29 dicembre 1999, n. 206/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 206/99), di aggiornamento della tariffa elettrica il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, recante individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000), all'art. 13, comma 1, prevede che, fino alla rideterminazione di cui all'art. 9, comma 2, del medesimo decreto, la copertura degli oneri relativi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attivita' a queste connesse e conseguenti sia assicurata imponendo un onere all'utenza non superiore all'equivalente di 0,6 lire per kWh consumato dai clienti finali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1999;
Visto il decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000;
Vista la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) come modificata ed integrata dall'Autorita' con: deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997; deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 1997; deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998; deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1998; deliberazione22 dicembre 1998, n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1998; deliberazione 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1999; deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1999; deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152 del 1o luglio 1999; deliberazione 25 agosto 1999, n. 125/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1999; deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999 e con deliberazione n. 206/99, richiamata in premessa;
Vista la deliberazione 12 giugno 1998, n. 58/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 140 del 18 giugno 1998 (di seguito: deliberazione n. 58/98);
Vista la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 204/99, recante regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 204/99);
Considerato che con riferimento alla componente A2 della tariffa elettrica, con il gettito del primo bimestre (gennaio-febbraio) si dovrebbe completare il rimborso all'Enel S.p.a. e alle imprese appaltatrici degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonche' alla loro chiusura, di cui alla deliberazione n. 58/98, per la parte diversa da quella relativa allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attivita' a queste connesse e conseguenti;
Ritenuto che:
a partire dal secondo bimestre (marzo-aprile) 2000, il gettito della componente tariffaria A2 possa essere destinato al rimborso degli oneri relativi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attivita' a queste connesse e conseguenti;
sia opportuno rideterminare le aliquote della componente tariffaria A2 in modo che l'aliquota media per kWh consumato dai clienti finali risulti non superiore al livello massimo fissato dal decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000;
Delibera:
Art. 1.
Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili
1.1. Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 25 febbraio 1999, n. 24/99, e riferito al periodo ottobre 1999-gennaio 2000, e' fissato pari a 30,211 L/Mcal.
1.2. Il costo unitario variabile riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali per il secondo bimestre (marzo-aprile) 2000 risulta pari a 69,183 L/kWh.
 
Art. 2.
Aggiornamento della parte B della tariffa elettrica
2.1. Le aliquote della parte B della tariffa elettrica sono fissate come indicato nella tabella 1.
2.2. Alla parte B della tariffa elettrica non si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 2.2, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97.
 
Art. 3.
Aggiornamento della componente A2 della tariffa elettrica
Le aliquote della componente A2 della tariffa elettrica di cui alle tabelle 1 e 9 allegate alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99 sono fissate come indicato nelle tabelle 2 e 3.
 
Art. 4.
Disposizioni finali
Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto a decorrere dal 1o marzo 2000.
Milano, 24 febbraio 2000
Il presidente: Ranci
 
----> Vedere allegato da pag. 40 a pag. 42 <----
 
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