Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 16 dicembre 1999, n. 546
Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente il riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, riguardante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, modificato dal decreto legislativo 16 giugno 1998, n. 201;
Visto l'articolo 9, comma 5, del citato decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il quale prevede che con decreto dell'amministrazione finanziaria sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nello stesso articolo 9;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della menzionata legge n. 400 del 1988 (nota n. 3-15017 del 4 ottobre 1999);

A d o t t a

il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Il pagamento della somma del 15 per cento previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e' riconosciuto sui proventi relativi a quote o azioni, possedute per tutto il periodo nel quale i proventi sono maturati, conseguiti dai soggetti residenti negli Stati indicati nei decreti del Ministro delle finanze di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c), e comma 5 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239. Il possesso delle quote o azioni e' attestato dal deposito dei titoli presso una banca avente sede in Italia.
2. All'atto del deposito dei titoli, i soggetti non residenti presentano una attestazione dell'Autorita' fiscale competente dello Stato ove i soggetti risiedono, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo.
3. La predetta attestazione produce effetti per il periodo di un anno dalla data di presentazione.
 
Art. 2.
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, i soggetti non residenti presentano, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, apposita richiesta di pagamento alla societa' di gestione del fondo, alla SICAV o al soggetto incaricato del collocamento in Italia delle quote o azioni di cui all'articolo 8, comma 4, del medesimo decreto legislativo, entro il 31 dicembre dell'anno in cui i proventi sono percepiti. Nella richiesta sono contenuti i seguenti dati:
a) le generalita' del soggetto non residente;
b) il codice di identificazione estero attribuito dall'Autorita' fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, da una Autorita' amministrativa;
c) lo Stato estero di residenza e relativo codice ed eventualmente Stato federato;
d) la localita' di residenza estera e relativo indirizzo;
e) la dichiarazione di non rientrare tra le categorie di soggetti residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati nel decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917;
f) la denominazione dell'organismo di investimento;
g) l'ammontare del provento conseguito e maturato. Per le quote o azioni acquistate o sottoscritte anteriormente al 1o luglio 1998 e' indicato l'ammontare del provento conseguito e maturato a decorrere dalla medesima data.
2. All'atto della richiesta i soggetti non residenti presentano, unitamente alle attestazioni di cui all'articolo 1, una ulteriore attestazione dell'Autorita' fiscale competente dello Stato ove i soggetti risiedono dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo.
3. La predetta attestazione si presenta solo nel caso in cui sia decorso il periodo di un anno dalla data di presentazione dell'attestazione dell'autorita' fiscale, prevista dall'articolo 1, comma 2.



Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 9, comma 1, del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, si veda nelle note
all'art. 1.
- Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 8, comma
4, del citato decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461:
"4. L'art. 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 novembre 1983, n. 649, e' sostituito dal seguente:
"Art. 11-bis - 1. I Fondi comuni esteri di investimento
mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello
Stato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1956,
n. 786, e successive modificazioni, non sono soggetti alle
imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di
capitale si applicano a titolo di imposta. Non si applicano
la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del decreto
del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n.
600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti
bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia
superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonche'
le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e
3-bis dell'art. 26 del predetto decreto n. 600 del 1973 e
dal comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.
77.
2. Sulla parte del risultato della gestione del fondo
maturato in ciascun anno proporzionalmente corrispondente
alle quote collocate nello Stato, il soggetto incaricato
del collocamento e' tenuto a versare un ammontare pari al
12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta
sostitutiva. Il risultato della gestione si determina
sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla
fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva
accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi
eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle
sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del
patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno ed i
proventi di partecipazione ad organismi di investimento
collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva,
nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a
titolo d'imposta. Nel caso di fondi comuni avviati o
cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio
dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del
fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si
assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo.
L'imposta sostitutiva e' versata dal soggetto incaricato
del collocamento nel territorio dello Stato al
concessionario della riscossione ovvero alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato, competente in ragione
del domicilio fiscale della societa' entro il 28 febbraio
dell'anno successivo.
3. Il risultato negativo della gestione di un periodo
di imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, puo'
essere computato in diminuzione dal risultato della
gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero
importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto
o in parte, dalla societa' di gestione in diminuzione dal
risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a
partire dal medesimo periodo di imposta in cui e' maturato
il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a
favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con
uno o piu' decreti del Ministro delle finanze sono
stabilite le con-dizioni e le modalita' per effettuare
l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al
presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo
in corso d'anno.
4. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi,
tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese
commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile
dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni
assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se
iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito
nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi
percepiti e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 15
per cento del loro importo. Le rettifiche di valore delle
quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo
che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non
hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione
dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si
applica il comma 4-bis dell'art. 42 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Contestualmente alla presentazione della
dichiarazione dei redditi propri il soggetto incaricato del
collocamento nel territorio dello Stato presenta la
dichiarazione del risultato di gestione imponibile
conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo indicando,
altresi', i dati necessari per la determinazione
dell'imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione e' resa
su apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle
finanze. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni anche penali, i rimborsi ed il
contenzioso si applicano le disposizioni previste per le
imposte sui redditi.
6. Il soggetto incaricato del collocamento nel
territorio dello Stato provvede altresi' agli adempimenti
stabiliti dagli articoli 7 e 9 con riferimento al valore
dei titoli collocati nel territorio dello Stato ed alle
operazioni ivi effettuate ".
- Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 76,
comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917:
"7-bis. Non sono ammesse in deduzione le spese e gli
altri componenti negativi derivanti da operazioni
intercorse tra imprese residenti e societa' domiciliate
fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla
Comunita' economica europea aventi un regime fiscale
privilegiato, le quali direttamente o indirettamente
controllano l'impresa, ne sono controllate o sono
controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa
ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Si considera
privilegiato il regime fiscale dello Stato o del territorio
estero che esclude da imposte sul reddito o che sottopone i
redditi conseguiti dalle predette societa' ad imposizione
nella misura determinata complessivamente con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta
del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con
decreti del Ministro delle finanze, sono indicati gli Stati
o i territori esteri aventi un regime fiscale
privilegiato".



 
Art. 3.
1. Ai fini della determinazione dei proventi conseguiti in relazione ad azioni o quote sottoscritte o acquistate anteriormente al 1o luglio 1998, il valore medio ponderato si assume moltiplicando il numero delle quote o azioni possedute alla predetta data per il valore della quota o azione rilevato dai prospetti periodici alla medesima data.
 
Art. 4.
1. Nel caso in cui la richiesta di pagamento sia stata presentata anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e tale richiesta non contenga i dati indicati nell'articolo 2, comma 1, nonche' la documentazione prevista dal comma 2 del medesimo articolo, il soggetto non residente, ai fini del pagamento della somma del 15 per cento, integra la predetta richiesta con i dati e la documentazione specificati nei citati commi.
 
Art. 5.
1. I soggetti non residenti di cui all'articolo 1 che sottoscrivono o acquistano quote o azioni di organismi di investimento collettivo di diritto italiano esenti da imposta sostitutiva sul risultato della gestione ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, presentano all'atto della sottoscrizione o dell'acquisto delle quote o azioni e del riscatto alla societa' di gestione del fondo comune o alla SICAV una dichiarazione contenente i dati indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere da a) a e), nonche' un'attestazione dell'Autorita' fiscale competente dello Stato ove il soggetto risiede dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo.
2. La predetta attestazione produce effetti per il periodo di un anno dalla data di presentazione.
3. In caso di cessione di quote o azioni di cui al comma 1 i soggetti che acquistano le suddette quote o azioni chiedono, ai fini dell'applicazione del regime di esenzione previsto dall'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo n. 461 del 1997, l'annotazione del trasferimento nel registro dell'emittente, tenuto ai sensi dell'articolo 2022 del codice civile.
4. La societa' di gestione o la SICAV trasmettono alla banca depositaria i dati e le notizie contenuti nella documentazione prevista dal comma 1, anteriormente alla distribuzione dei proventi nonche' al riscatto delle quote o azioni.



Note all'art. 5:
- Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 9, comma
4, del citato decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461:
"4. Nel caso di organismi di investimento collettivo
di diritto italiano le cui quote od azioni siano
sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti di
cui al primo periodo del comma 3, gli organismi medesimi
sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato della
gestione di cui all'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n.
77. Qualora venga richiesta dal soggetto non residente
l'emissione di certificati al portatore rappresentativi
delle quote sottoscritte o comunque in tutti i casi in cui
risulti che la proprieta' delle quote sia stata a qualsiasi
titolo trasferita a un soggetto diverso da quelli di cui al
primo periodo del precedente comma 3, sull'intero provento
afferente le quote, dal momento della sottoscrizione al
momento del riscatto, si applica la disciplina prevista per
gli organismi di investimento in valori mobiliari, di
diritto estero situati negli Stati membri dell'Unione
europea, conformi alle direttive comunitarie, le cui quote
o azioni siano collocate nel territorio dello Stato, di cui
all'art. 10-ter della citata legge n. 77 del 1983, come
modificato dall'art. 8, comma 5. La ritenuta e' applicata
dalla banca depositaria dell'organismo di investimento. La
banca depositaria e' tenuta a comunicare
all'Amministrazione finanziaria, con riferimento ai
proventi distribuiti e alle somme erogate a fronte di
riscatti nel periodo di imposta precedente, i dati
identificativi dei soggetti beneficiari delle somme
comunque erogate dall'organismo di investimento".
- Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 2022 del
codice civile:
"Art. 2022 (Trasferimento). - 1. Il trasferimento del
titolo nominativo si opera mediante l'annotazione del nome
dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente o
col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo
titolare. Del rilascio deve essere fatta annotazione nel
registro.
2. Colui che chiede l'intestazione del titolo a favore
di un'altra persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad
essa intestato, deve provare la propria identita' e la
propria capacita' di disporre, mediante certificazione di
un notaio o di un agente di cambio. Se l'intestazione o il
rilascio e' richiesto dall'acquirente, questi deve esibire
il titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto
autentico.
3. Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte
a cura e sotto la responsabilita' dell'emittente.
4. L'emittente che esegue il trasferimento nei modi
indicati dal presente articolo e' esonerato da
responsabilita', salvo il caso di colpa".



 
Art. 6.
1. Qualora il soggetto non residente abbia presentato il modello di attestazione adottato per la procedura stabilita dall'articolo 7 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, nella richiesta di pagamento prevista dall'articolo 2 possono essere omessi i dati indicati nel comma 1 del medesimo articolo, lettere da a) a e). Alla richiesta si allega, in ogni caso, l'attestazione circa il deposito dei titoli di cui all'articolo 1.
2. Nel caso di quote o azioni indicate dall'articolo 5, il modello di attestazione di cui al comma 1 e' utilizzato dal beneficiario dei proventi in sostituzione della documentazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo.
3. Il beneficiario dei proventi e' tenuto a comunicare tempestivamente ai soggetti indicati nell'articolo 9, commi 1 e 4, del citato decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ogni circostanza che osti all'applicazione del pagamento della somma del 15 per cento o del regime di esenzione dall'imposta sostitutiva.



Note all'art. 6:
- Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 7 del
citato decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
"Art. 7. - 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6,
comma 1, i soggetti non residenti ivi indicati devono
depositare, direttamente o indirettamente, i titoli presso
una banca o una societa' di intermediazione mobiliare
residente, ovvero una stabile organizzazione in Italia di
banche o di societa' di intermediazione mobiliare non
residenti, che intrattiene rapporti diretti in via
telematica con il Ministero delle finanze - Dipartimento
delle entrate.
2. La banca o la societa' di intermediazione mobiliare
cui al comma 1 deve acquisire:
a) un'attestazione dell'Autorita' fiscale competente
del Paese ove l'effettivo beneficiario dei proventi dei
titoli ha la residenza, dalla quale risulti la sussistenza
delle condizioni di cui all'art. 6. L'attestazione deve
essere redatta in conformita' al modello previsto dal
decreto di cui all'art. 11, comma 4, e produce effetti fino
al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di
presentazione;
b) i dati identificativi del soggetto non residente
effettivo beneficiario dei proventi dei titoli depositati,
nonche' il codice identificativo del titolo e gli elementi
necessari a determinare gli interessi, premi ed altri
frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva, di sua
pertinenza.
3. Le informazioni e i documenti di cui al comma 2
possono essere acquisiti anche per il tramite di
intermediari che intervengono nel deposito dei titoli
indirettamente effettuato presso una banca o una societa'
di intermediazione mobiliare residente.
4. La mancata acquisizione dell'attestazione di cui
alla lettera a) del comma 2 da parte dei soggetti
depositari di cui al comma 1 determina l'applicazione
dell'imposta sostitutiva sui proventi spettanti ai soggetti
non residenti. In deroga alle disposizioni che precedono,
la predetta attestazione non deve essere acquisita
relativamente agli enti internazionali che godono
dell'esenzione delle imposte in Italia per effetto di leggi
e di accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
5. Relativamente ai proventi per i quali non siano
state acquisite le informazioni di cui alla lettera b) del
comma 2 o siano state acquisite informazioni inesatte o non
complete, la banca o la societa' di intermediazione
mobiliare provvede al versamento della corrispondente
imposta sostitutiva, maggiorata dell'1,5 per cento per
ciascun mese, o frazione di mese, di ritardo rispetto a
quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere
effettuato. Il versamento non puo' in ogni caso essere
effettuato oltre il termine di invio delle comunicazioni di
cui all'art. 8, comma 2, relative al periodo al quale i
proventi si riferiscono".
- Per il testo dell'art. 9, commi 1 e 4, del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, si veda
rispettivamente nelle note all'art. 1 e nelle note all'art.
5.



 
Art. 7.
1. I soggetti indicati nell'articolo 9, commi 1 e 4, del suindicato decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, conservano la documentazione prevista negli articoli precedenti a disposizione dell'amministrazione finanziaria per dieci anni dalla data di presentazione della richiesta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 dicembre 1999
Il Ministro: Visco Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2000
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 142

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 9, comma
5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461:
"5. Con decreto dell'amministrazione finanziaria sono
stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del
presente articolo".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 9, comma
1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461:
"1. I soggetti non residenti che hanno conseguito
proventi erogati da organismi di investimento collettivo
soggetti alle imposte sostitutive di cui all'art. 8 hanno
diritto, facendone richiesta, entro il 31 dicembre
dell'anno in cui il provento e' percepito, alla societa' di
gestione del fondo comune, alla SICAV ovvero al soggetto
incaricato del collocamento delle quote o azioni di cui
all'art. 8, comma 4, al pagamento di una somma pari al 15
per cento dei proventi erogati. Il pagamento e' disposto
dai predetti soggetti, per il tramite della banca
depositaria ove esistente, traendo la provvista degli
importi complessivamente dovuti a titolo di imposta
sostitutiva sul risultato della gestione dagli organismi di
investimento collettivo da essi gestiti o collocati e il
predetto ammontare non puo' essere richiesto
all'amministrazione finanziaria".
- Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 11,
comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1o aprile
1996, n. 239 (Modificazioni al regime fiscale degli
interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e
titoli similari, pubblici e privati):
"4. Con uno o piu' decreti, da emanare entro il
30 giugno 1996, il Ministro delle finanze stabilisce:
a)-b) (Omissis);
c) l'elenco degli Stati di cui all'art. 6, comma 1,
con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni".
- Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 11,
comma 5, del citato decreto legislativo 1o aprile 1996, n.
239:
"5. Le disposizioni recate nei decreti di cui al comma
4 possono essere modificate con successivi decreti del
Ministro delle finanze".



Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 9, commi 1 e 4, del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, si veda
rispettivamente nelle note all'art. 1 e nelle note all'art.
5.



 
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