Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2000 (vai al sommario)
LEGGE 25 febbraio 2000, n. 35
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 febbraio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Diliberto, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 2000, N. 2.
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge che disciplina l'attuazione dell'articolo 111 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ed in applicazione dell'articolo 2 della stessa legge costituzionale, i principi di cui all'articolo 111 della Costituzione si applicano ai procedimenti in corso salve le regole contenute nei commi successivi.
2. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si e' sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, sono valutate, se gia' acquisite al fascicolo per il dibattimento, solo se la loro attendibilita' e' confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalita'.
3. Le dichiarazioni possono essere comunque valutate quando, sulla base di elementi concreti, verificati in contraddittorio, risulta che la persona e' stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilita' affinche' si sottragga all'esame.
4. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e gia' valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse.
5. Nell'udienza preliminare dei processi penali in corso nei confronti di imputato minorenne, il giudice, se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, informa l'imputato della possibilita' di consentire che il procedimento a suo carico sia definito in quella fase.
6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai procedimenti che proseguono con le norme del codice di procedura penale anteriormente vigente".

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 6669):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(D'Alema) e dal Ministro della giustizia (Diliberto) l'11
gennaio 2000.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, l'11 gennaio 2000, con pareri della commissione
1a e del comitato per la legislazione.
Esaminato dalla II commissione il 12, 18, 25, 26 e 27
gennaio 2000.
Esaminato in aula il 31 gennaio 2000 e approvato l'8
febbraio 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 4461):
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede
referente, il 9 febbraio 2000, con parere della commissione
1a (Affari costitu-zionali).
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita', il 15 febbraio 2000.
Esaminato dalla 2a commissione il 15, 16 e 17 febbraio
2000.
Relazione scritta annunciata il 21 febbraio 2000 (atto
n. 4461/A - relatore sen. Follieri).
Esaminato in aula il 22 febbraio 2000 e approvato il 23
febbraio 2000.

Avvertenza:
Il decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4
del 7 gennaio 2000.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 76.
 
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