Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2000 (vai al sommario)
LEGGE 28 febbraio 2000, n. 36
Disposizioni relative alla partecipazione italiana all'Esposizione universale di Hannover del 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Partecipazione italiana all'Esposizione universale
di Hannover del 2000
1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale che si svolgera' a Hannover nel 2000 (Expo 2000).
 
Art. 2.
Autorizzazione di spesa
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa complessiva di lire 37.000 milioni per l'anno 2000. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il commissario generale del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione universale di Hannover del 2000, nominato con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del commercio con l'estero, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato a derogare alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato in materia di contratti.
4. Al fine di delimitare l'ambito della deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato in materia di contratti di cui al comma 3, con decreto del Ministro degli affari esteri da emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono fissati i criteri di trasparenza e di economicita' ai quali il commissario generale deve attenersi nell'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, nonche' le procedure per l'eventuale restituzione delle somme non utilizzate.
5. I criteri di cui al comma 4 devono escludere la possibilita' di procedere a varianti e revisioni maggiorative di prezzi in corso d'opera, in modo tale da mantenere in capo alle imprese eventuali costi aggiuntivi.
 
Art. 3.
Termini e modalita' di presentazione
del preventivo di spesa e del rendiconto finale
1. Il commissario generale del Governo presenta al Ministro degli affari esteri il preventivo delle spese da effettuare, specificando dettagliatamente le attivita' da compiere per la partecipazione all'Esposizione universale di Hannover del 2000 ed il relativo costo.
2. Al termine della manifestazione, il padiglione italiano e' donato in proprieta' al comune di Bari che provvedera', entro la data di apertura dell'Esposizione universale di Hannover, a presentare al Governo, ai fini della trasmissione alle competenti commissioni parlamentari, un dettagliato progetto di collocazione del padiglione all'interno del territorio comunale.
3. Entro sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione, il commissario generale del Governo presenta al Ministro degli affari esteri il rendiconto finale delle spese sostenute, che non possono superare il limite massimo di lire 37.000 milioni per l'anno 2000.
4. Dopo la sua approvazione da parte del Ministro degli affari esteri, il rendiconto e' trasmesso alle commissioni parlamentari competenti.
5. Con decreto del Ministro degli affari esteri da emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' nominato, tra i dipendenti in servizio presso i Ministeri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un collegio di tre revisori dei conti, dei quali due designati dal Ministro degli affari esteri e uno dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La presidenza del collegio spetta al revisore designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato nel limite massimo di lire 100 milioni per l'anno 2000, e' posto a carico delle risorse di cui all'articolo 2, comma 1.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 febbraio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Diliberto

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3547-bis):
Disegno di legge risultante dallo stralcio (deliberato
dalla 3a commissione permanente in sede deliberante il
24 febbraio 1999) degli articoli da 2 a 11, del disegno di
legge n. 3547 d'iniziativa del Ministro degli affari esteri
Dini.
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede
deliberante, il 15 aprile 1999, con pareri, delle
commissioni 1a, 5a e 10a.
Esaminato dalla 3a commissione l'11 maggio 1999 e
approvato il 19 maggio 1999.
Camera dei deputati (atto n. 6070):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 27 maggio 1999, con pareri delle commissioni
I, V e X.
Esaminato dalla III commissione il 30 giugno 1999; 8,
13, 14 e 28 luglio 1999; 15 e 16 settembre 1999.
Esaminato in aula il 27 settembre 1999; 20 ottobre
1999; 11 gennaio 2000 e approvato, con modificazioni, il
12 gennaio 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 3547-bis/B).
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede
deliberante, il 14 gennaio 2000, con pareri delle
commissioni 1a e 5a.
Esaminato dalla 3a commissione il 1o febbraio 2000.
Nuovamente assegnato alla 3a commissione, in sede
referente, il 1o febbraio 2000.
Esaminato dalla 3a commissione, in sede referente, il
1o e 8 febbraio 2000.
Nuovamente assegnato alla 3a commissione, in sede
deliberante, il 10 febbraio 2000.
Esaminato dalla 3a commissione, in sede deliberante, il
10 febbraio 2000 ed approvato il 16 febbraio 2000.
 
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